Si configura una plusvalenza da tassare anche se l’immobile venduto è stato ricevuto in donazione
Con la risoluzione n°62/2025, l’Agenzia delle entrate è tornata nuovamente sulla c.d. plusvalenza superbonus ossia sulla tassazione del maggior valore ricavato da colui che una volta beneficiato dell’agevolazione per ristrutturare una casa di sua proprietà decide di venderla entro i 10 anni dalla conclusione dei lavori.
Con la nuova risoluzione, l’Amministrazione Finanziaria ha analizzato il caso di un contribuente che ha ricevuto un immobile per donazione, poi ristrutturato con il superbonus.
L’istante ha chiesto di sapere se laddove dovesse procedere alla vendita dell’immobile si configura o meno una plusvalenza tassabile.
Vediamo quali sono state le indicazioni dell’Agenzia delle entrate.
La plusvalenza superbonus
La L.n°213/2023, ai commi da 64 a 67, ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi ammessi al superbonus.
Nello specifico, se oggetto di compravendita è un immobile ristrutturato con il superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è imponibile ai fini fiscali: si paga l’Irpef o l’imposta sostitutiva al 26%.
E’ esclusa la tassazione però nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora
l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.
Ai fini della determinazione della plusvalenza:
- se i lavori sono conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative ai lavori superbonus, qualora il 110 sia stato applicato con sconto in fattura e cessione del credito;
- laddove i lavori si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione e fino a 10 anni, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento delle spese superbonus 110 (sempre se con sconto in fattura o cessione del credito).
Tassazione anche per chi ha ricevuto l’immobile in donazione
In base a quanto detto fin qui, non scatta alcuna plusvalenza da tassare laddove la casa ristrutturata con il superbonus e poi venduta era stata ricevuta per successione.
Tuttavia, nel caso analizzato nella risoluzione n° 62/2025 sulla plusvalenza superbonus, non opera l’esclusione prevista dalla norma atteso
che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale.
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