Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917 dispone all’articolo 51, comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto.
L’articolo in questione sancisce il cosiddetto «principio di omnicomprensività» posto che risultano assoggettati all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ed alle relative addizionali regionali e comunali tutte le somme e i valori, anche se riconosciuti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.
Se nel concetto di «somme» rientrano le erogazioni in denaro a titolo di paga base, superminimi, indennità, etc. nel macro-gruppo dei «valori» figurano i compensi in natura o fringe benefits. Con quest’ultimo termine si intendono i beni e servizi che il dipendente riceve nel periodo d’imposta in funzione del contratto di lavoro in essere.
Considerata la varietà di fringe benefits a disposizione dei datori di lavoro, il legislatore ha dovuto risolvere il problema della quantificazione degli stessi, al fine di ottenere un valore su cui applicare poi le aliquote percentuali per il calcolo di IRPEF e addizionali regionali / comunali.
Per risolvere la situazione, il TUIR contempla due categorie di compensi in natura:
- I compensi in natura non tassati;
- I compensi in natura tassati secondo «il valore normale» o, al contrario, un «valore convenzionale» secondo la disciplina del TUIR.
Il riconoscimento di fringe benefits, oltre a porre i citati problemi relativi alla quantificazione del bene / servizio ai fini fiscali, è suscettibile di mettere in difficoltà il datore di lavoro o il professionista nel momento in cui si trova a dover gestire in cedolino uno o più pignoramenti che aggrediscono il netto spettante al dipendente.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Pignoramento fringe benefit, quando è possibile?
Cos’è il pignoramento dello stipendio?
Nel corso del rapporto di lavoro può accadere che il dipendente, in caso di mancata cooperazione nell’adempimento di un debito personale, subisca in busta paga una trattenuta forzosa a titolo di pignoramento.
Quest’ultimo si configura infatti come uno degli strumenti che la normativa riconosce ai creditori per vincolare (in maniera coattiva) i beni del debitore (presenti e futuri) al soddisfacimento del diritto di credito.
Al fine di assicurare gli interessi del creditore pignoratizio è ammesso il cosiddetto «pignoramento presso terzi» da intendersi come quella forma di espropriazione rivolta:
- Ai crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
- Ai beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non abbia diretta disponibilità.
La procedura del pignoramento presso terzi è quella che interessa di norma i datori di lavoro, dal momento che questi ultimi si ritrovano debitori del lavoratore, per via della retribuzione dovuta allo stesso in ragione dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale svolta. Il lavoratore, a sua volta, è il soggetto su cui pende il pignoramento.
Pertanto, le parti coinvolte sono:
- Il creditore pignoratizio, quale soggetto che vanta il credito nei confronti del dipendente;
- Il debitore esecutato, identificato nel lavoratore dipendente;
- Il terzo pignorato, da intendersi come il datore di lavoro quale debitore del dipendente.
L’esecuzione del pignoramento presso terzi avviene a mezzo di un atto notificato al datore di lavoro il quale è tenuto a effettuare in busta paga le trattenute sulla retribuzione netta (credito) del dipendente e a versare la quota del pignoramento direttamente al creditore pignoratizio, con bonifico bancario, nel rispetto di scadenze e modalità definite nell’atto stesso di pignoramento.
La normativa (articolo 545 Codice di procedura civile) qualifica una serie di crediti come:
- Assolutamente impignorabili;
- Relativamente impignorabili.
Per quanto di nostro interesse rientrano nella seconda categoria le somme per stipendi, salari e altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle riconosciute a causa di licenziamento.
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A quanto ammonta il pignoramento presso terzi?
In considerazione del fatto che le somme riconosciute in virtù del rapporto di lavoro sono relativamente impignorabili, la trattenuta in busta paga è soggetta al rispetto di una soglia massima, diversa in ragione della tipologia di debito:
- Un massimo di 1/5 dello stipendio netto mensile per i debiti ordinari;
- Alla quota stabilita dal giudice in caso di debiti alimentari;
- Un massimo di 1/5 dello stipendio per debiti esattoriali.
Con riguardo a quest’ultima tipologia di debiti, la quota teorica massima pignorabile è fissata in:
- 1/10 del reddito percepito di stipendio fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per stipendio superiore ai 2.500,00 ma non a 5.000,00 euro;
- 1/5 per stipendio superiore a 5.000,00 euro.
Per le procedure esecutive iniziate dal 27 giugno 2015, le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) nel caso di accredito sul conto bancario o postale intestato al dipendente, possono essere pignorate nel rispetto dei seguenti limiti:
- Nelle ipotesi di accredito della retribuzione in data anteriore al pignoramento la base pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2024 pari a 534,41 euro);
- Se la retribuzione è accreditata alla data del pignoramento o in un momento successivo valgono i limiti generali sopra descritti.
Quali sono le somme pignorabili in busta paga?
La regola generale per procedere al pignoramento in cedolino è quella per cui, ai sensi dell’articolo 545, comma 3, del Codice di procedura civile, sono pignorabili le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Alla luce della previsione normativa, sono pignorabili tutte le componenti della busta paga che hanno funzione retributiva, ossia che rappresentano la remunerazione per l’attività svolta dal dipendente. Rientrano in questa categoria, tra le altre, la retribuzione tabellare, gli scatti di anzianità, le indennità, le somme a titolo di lavoro straordinario o supplementare nonché quelle riconosciute per ferie e permessi non goduti.
Al contrario, non sono pignorabili:
- Le voci che hanno natura meramente compensativa, come rimborsi spese o buoni pasto;
- Il trattamento integrativo (ex «Bonus Renzi») perché trattasi di una misura di natura fiscale e non di remunerazione;
- Assegni Nucleo Familiare (ANF);
- Indennità di maternità e malattia.
Il fringe benefit è pignorabile?
A norma di quanto disposto dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, il corrispondente valore economico (evidenziato in busta paga) dei beni e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro come fringe benefits, non rappresentando una remunerazione per il lavoro svolto dal dipendente, è da considerarsi non soggetto a pignoramento.