Perdite con il trading online? Le piattaforme rispondono come le banche (e si può chiedere il risarcimento)
Marco Fabio Delzio
29 ottobre 2026
CFD, opzioni e forex hanno bruciato i risparmi di molti piccoli investitori. Ma quando il broker non rispetta gli obblighi previsti per gli intermediari, la perdita non è sempre definitiva.
Un’app sullo smartphone, pochi minuti per aprire il conto, una leva che moltiplica i guadagni potenziali. Negli ultimi anni il trading online ha attirato in Italia una platea sempre più ampia di risparmiatori, spesso senza alcuna esperienza sui mercati finanziari. Il risultato, per molti, è stato lo stesso: perdite consistenti, talvolta l’azzeramento del capitale.
I numeri sono scritti nero su bianco dalle stesse piattaforme. Ogni broker che offre CFD ai clienti al dettaglio è obbligato a pubblicare la percentuale di conti in perdita, e le cifre sono eloquenti: uno dei principali operatori del settore dichiara che il 75% dei conti retail ha perso denaro con i CFD, altri si collocano su valori analoghi o superiori. Davanti a dati del genere, la reazione più comune di chi ha perso è la rassegnazione. Ma è davvero sempre colpa del mercato?
Il broker non è un semplice “fornitore di app”
Il punto che molti investitori ignorano è di natura giuridica. Una piattaforma di trading online autorizzata non è un semplice strumento tecnologico: è un intermediario finanziario a tutti gli effetti, sottoposto alla direttiva europea MiFID e alle stesse regole di condotta che valgono per le banche. Significa che, prima di permettere a un cliente di negoziare prodotti complessi, il broker deve conoscerlo: capire che esperienza ha, qual è la sua situazione economica, quali sono i suoi obiettivi e quanto rischio può sopportare.
Su queste basi l’intermediario è tenuto a svolgere la cosiddetta valutazione di appropriatezza, cioè a verificare se il cliente è in grado di comprendere i rischi dello strumento che vuole acquistare, e ad avvertirlo in modo chiaro quando non lo è. A tutto questo si sommano gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza su costi, funzionamento della leva e rischi effettivi dell’operazione.
Nella pratica, però, questi controlli si riducono spesso a un questionario compilato in pochi clic, a un avviso generico accettato senza leggerlo o, nei casi peggiori, a una vera e propria spinta commerciale verso operazioni sempre più frequenti e rischiose. È qui che la perdita smette di essere una questione di mercato e diventa una questione di responsabilità dell’intermediario.
Le regole sui CFD e il ruolo delle autorità
Che i CFD siano strumenti delicati lo hanno riconosciuto anche i regolatori. Dal 2018 l’ESMA ha introdotto restrizioni sulla vendita di questi prodotti alla clientela al dettaglio, misure poi rese permanenti in Italia dalla CONSOB: limiti alla leva finanziaria, chiusura automatica delle posizioni sotto una certa soglia di margine e protezione contro il saldo negativo. Le opzioni binarie, invece, sono state del tutto vietate ai clienti retail.
Queste regole hanno ridotto alcuni abusi, ma non hanno eliminato il problema di fondo: un prodotto ad alto rischio venduto a chi non ha gli strumenti per comprenderlo resta un’operazione inappropriata, e se l’intermediario non ha fatto la sua parte, il danno può essere contestato.
Chi può chiedere il risarcimento
Secondo Martingale Risk, società specializzata nel recupero di perdite finanziarie, le contestazioni sono possibili nei confronti delle piattaforme autorizzate da CONSOB con una sede legale od operativa in Italia e di quelle con sede a Malta o a Cipro, due Paesi da cui opera una parte rilevante dei broker attivi sul mercato italiano. Lo stesso vale per le banche che offrono ai clienti piattaforme di trading online: anche quando si opera in autonomia tramite strumenti di trading online, l’intermediario è tenuto a garantire un livello minimo di informazione e tutela.
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Diverso è il caso delle truffe organizzate da siti abusivi e non autorizzati, per le quali la via principale resta la denuncia alle autorità. Le azioni di recupero riguardano invece gli operatori regolamentati che non hanno rispettato gli obblighi di legge.
Le strade percorribili sono sostanzialmente tre: la trattativa diretta con l’intermediario, il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l’organismo istituito presso CONSOB che offre una procedura gratuita e relativamente rapida, oppure la causa in tribunale. I
I precedenti non mancano: in un caso seguito da Martingale Risk, un investitore che aveva acquistato in autonomia titoli ad alto rischio tramite la piattaforma online della propria banca ha visto l’ACF accogliere il ricorso con un risarcimento di 46.941,48 euro, entro dieci mesi, proprio perché la banca non aveva verificato l’appropriatezza dell’investimento rispetto alla sua esperienza.
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Da dove partire
Il primo passo è recuperare la documentazione: estratti conto o note contabili delle operazioni, il contratto di apertura del conto e, se disponibile, il questionario MiFID compilato all’inizio del rapporto. Sono questi documenti a rivelare se il profilo dell’investitore è stato ricostruito correttamente e se gli avvertimenti previsti dalla legge sono stati effettivamente forniti.
Il messaggio, in definitiva, è che una perdita da trading online non va archiviata automaticamente come il prezzo da pagare per aver tentato la fortuna. Se l’intermediario non ha rispettato le regole, l’investitore ha strumenti concreti per farsi valere.
Chi desidera una verifica della propria posizione può rivolgersi a Martingale Risk, che offre un’analisi gratuita e, nei casi in cui ritiene fondata la contestazione, sostiene le spese dell’azione con la formula No Win, No Fee.
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