Pensioni: quando spetta l’aumento fino a 515 euro?

Antonio Cosenza

17/07/2020

02/12/2022 - 11:00

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Pensioni: l’aumento fino a 515,07€ non vale solo per le pensioni d’invalidità. Ecco tutti gli altri casi in cui si parla di integrazione al trattamento minimo.

Pensioni: quando spetta l’aumento fino a 515 euro?

Pensioni: quando spetta l’incremento fino a 515,07€?

In questi giorni non si parla d’altro che dell’aumento delle pensioni di invalidità civile - per il quale sono state stanziate le risorse nel Decreto Rilancio - le quali arriveranno, in presenza di determinate condizioni, ad un importo di 515,07€.

Perché proprio questo importo di riferimento? Perché questo è il valore del trattamento minimo nel 2020, ossia di quello strumento con cui le pensioni che hanno un importo molto basso vengono integrate fino a raggiungere un valore minimo fissato dalla normativa. A tal proposito, nel 2020 l’importo del trattamento minimo della pensione è pari a 515,07€ e questo viene rivalutato ogni anno insieme a tutti gli assegni previdenziali sulla base dell’andamento dell’inflazione.

Non solo le pensioni d’invalidità civile vengono aumentate a 515,07€; già oggi, infatti, questa soglia di riferimento si applica per tutti gli altri assegni previdenziali, compreso l’assegno ordinario di invalidità. Tuttavia, affinché la pensione possa essere incrementata fino alla soglia di 515,07€ è necessario soddisfare determinati requisiti legati al reddito. Vediamo di quali si tratta.

Pensioni: quando spetta l’integrazione al trattamento minimo?

Per capire se si ha diritto all’aumento della pensione bisogna come prima cosa capire quando è stata liquidato l’assegno. Ci sono dei limiti di reddito differenti, infatti, a seconda che la pensione sia stata liquidata prima o dopo la data del 1° gennaio 1994.

Va detto che nel calcolare il reddito di riferimento del pensionato non si tiene conto delle seguenti voci:

  • importo della pensione da integrare;
  • il reddito della casa d’abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto;
  • i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata solo per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994.

Per capire se si ha diritto all’integrazione si procede inizialmente nel considerare i redditi individuali del titolare; se questo è coniugato, bisognerà accertare in un secondo momento che questo non superi neppure la soglia di reddito prevista per le coppie. Per coloro che hanno la pensione liquidata prima del 1994, però, si tiene conto solamente del reddito individuale.

Nel dettaglio, per avere diritto all’integrazione piena dell’assegno di pensione - che quindi sarà aumentato fino ad arrivare ai suddetti 515,07€ - è necessario non superare i seguenti limiti di reddito:

  • individuale: 6.695,91€ (indipendentemente dall’anno in cui è stata liquidata la pensione);
  • coniugale: 26.783,64€ (per le pensioni liquidate nel 1994) o di 20.087,73€ (per quelle liquidate dopo il 1994).

Sopra questa soglia, però, si ha comunque diritto ad un’integrazione, ma solamente parziale. Nel dettaglio, questa spetta quando il reddito - pur superando le suddette soglie - è comunque inferiore a:

  • individuale: 13.391,82€;
  • coniugale: 33.479,55€ (per le pensioni liquidate nel 1994) o 26.783,64 € (per quelle liquidate dopo il 1994).

Calcolare l’importo massimo dell’integrazione è molto semplice: basta sottrarre il reddito percepito dalla soglia massima prevista dall’INPS, per poi suddividere il risultato per 13 mensilità.

Va detto che per le pensioni calcolate interamente con il metodo contributive (quindi nel caso in cui il primo contributo maturato sia successivo al 1° gennaio 1996) non spetta alcuna integrazione dell’assegno.

Assegno ordinario d’invalidità: quando spetta l’integrazione del trattamento minimo?

Anche i lavoratori che percepiscono un assegno ordinario di invalidità al di sotto dei 515,07€ possono ottenere l’integrazione al minimo sino a tale cifra. Per questi, però, i limiti di reddito sono differenti da quelli previsti per il resto degli assegni.

Nel dettaglio, l’integrazione piena spetta quando il reddito è inferiore a:

  • individuale: 11.955,58€;
  • coniugale: 17.933,37€.

Superati questi limiti l’integrazione non spetta: non si applica, quindi, quanto detto in precedenza riguardo all’integrazione parziale. Vi è comunque un vantaggio per l’assegno ordinario di invalidità: l’integrazione spetta anche quando pur superando il limite di reddito personale non si supera quello coniugale.

Ma c’è un’ulteriore condizione che l’integrazione al minimo deve soddisfare: il valore della quota d’integrazione non può comunque superare l’importo dell’assegno sociale, che nel 2020 ammonta a 459,83€ al mese.

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