Previdenza complemantare, cosa spetta? Ecco quali sono i diritti del risparmiatore.
Iscriversi alla previdenza complementare, ad esempio destinandovi il Tfr, permette di costruire una pensione integrativa, ma anche di accedere a prestazioni che possono rivelarsi utili prima del pensionamento.
In presenza delle condizioni richieste, infatti, è possibile ottenere un’anticipazione delle somme accumulate o una rendita che accompagni l’iscritto fino alla pensione.
Il fondo pensione, quindi, non va considerato come un capitale bloccato fino al termine della carriera lavorativa. Esistono regole che consentono di trasferire la propria posizione a un altro fondo oppure di riscattare, in tutto o in parte, quanto maturato.
Oltre alla prospettiva di una rendita aggiuntiva e ai vantaggi fiscali sui contributi versati, l’adesione a un fondo pensione offre quindi opportunità che vale la pena conoscere. Vediamo quindi cosa spetta a chi è iscritto alla previdenza complementare e a quali condizioni, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Inps.
Come avere i soldi in anticipo
Come anticipato, le somme versate in un fondo pensione servono a costruire una rendita aggiuntiva da ricevere una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento.
Ma cosa succede se si ha bisogno di quei soldi prima? Anche la previdenza complementare, come il Tfr, prevede la possibilità di ottenere un’anticipazione, utilizzando il capitale accumulato per affrontare determinate spese.
Bisogna però distinguere le regole applicabili ai diversi iscritti. Nell’apposita guida, l’Inps descrive il regime previsto per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione negoziali: in questo caso occorrono almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un anticipo destinato a sostenere spese per terapie e interventi sanitari straordinari, acquistare la prima casa per sé o per i figli oppure ristrutturarla.
Per i lavoratori del settore privato, invece, le spese sanitarie legate a situazioni gravissime riguardanti l’iscritto, il coniuge o i figli consentono di chiedere fino al 75% della posizione maturata in qualsiasi momento, senza aspettare 8 anni.
Il requisito degli otto anni di partecipazione vale invece per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, per sé o per i figli, con un anticipo fino al 75%. Dopo lo stesso periodo è inoltre possibile ottenere fino al 30% per ulteriori esigenze personali, senza dover giustificare una specifica spesa.
Ovviamente le somme anticipate riducono il capitale destinato alla futura pensione integrativa, per quanto resti la possibilità per l’iscritto di reintegrare quanto prelevato, secondo le modalità previste dal proprio fondo, ricostituendo così la posizione previdenziale.
Un’altra possibilità per utilizzare in anticipo il capitale accumulato è offerta dalla RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, la quale consente di ricevere tutto o parte del risparmio maturato nel fondo attraverso pagamenti periodici, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Per accedervi bisogna aver cessato l’attività lavorativa, avere almeno 20 anni di contributi nella previdenza obbligatoria e aver maturato, di regola, 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Occorre inoltre che manchino non più di 5 anni all’età per la pensione di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio.
Esiste poi una seconda possibilità, rivolta a chi è inoccupato da oltre 24 mesi: in questo caso la distanza dall’età pensionabile può arrivare a 10 anni. Rimane il requisito di partecipazione alla previdenza complementare, mentre non sono richiesti i 20 anni di contributi obbligatori.
La RITA può quindi rappresentare una forma di accompagnamento verso la pensione, soprattutto per chi ha accumulato un capitale sufficiente a sostenere le proprie spese negli anni senza stipendio.
Il trasferimento in un altro fondo
Come anticipato, la scelta del fondo pensione non è definitiva. Chi è già iscritto può decidere di trasferire quanto accumulato a un’altra forma di previdenza complementare, rispettando però le condizioni previste.
Anche in questo caso bisogna distinguere:
- per i lavoratori del settore privato, il trasferimento volontario è generalmente possibile dopo 2 anni di partecipazione al fondo. Si sposta l’intera posizione individuale maturata, conservando l’anzianità di adesione alla previdenza complementare: gli anni già trascorsi, quindi, continuano a contare anche nel nuovo fondo.
- Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali, invece, la scheda Inps indica un periodo minimo di permanenza di 3 anni, precisando che il trasferimento non può avvenire nei primi 5 anni di vita del fondo. Quest’ultimo limite riguarda l’istituzione del fondo, non la data in cui il singolo lavoratore si è iscritto.
Non è necessario attendere il periodo minimo quando il trasferimento deriva dal passaggio a un’attività lavorativa in un settore nel quale il fondo di provenienza non opera. È il caso, ad esempio, di chi cambia lavoro e perde i requisiti per partecipare al precedente fondo di categoria.
Il riscatto per chi non matura il diritto alla pensione
Concludiamo con il caso di chi interrompe il lavoro senza aver maturato il diritto alla pensione complementare.
Per ottenere la prestazione, infatti, occorre soddisfare precisi requisiti: nella disciplina generale applicabile al settore privato servono il raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Ma cosa succede alle somme accumulate se questi requisiti non vengono raggiunti? Il capitale non va perso: nelle situazioni previste è possibile richiedere il riscatto, ossia la liquidazione della posizione maturata, in tutto o in parte.
Nel regime dei dipendenti pubblici descritto dall’Inps, il riscatto dell’intera posizione può essere richiesto quando si cessa dal servizio senza aver maturato il diritto alla pensione complementare. La possibilità è prevista anche in caso di cambio di attività con passaggio a un settore nel quale il fondo di appartenenza non opera.
Per i lavoratori del settore privato, invece, bisogna distinguere le diverse cause di riscatto. La cessazione dell’attività seguita da un periodo di inoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi consente di riscattare il 50% della posizione. Se l’inoccupazione supera i 48 mesi, è previsto il riscatto totale, ferme restando le specifiche disposizioni per chi è vicino alla pensione e può accedere alla RITA.
Il riscatto integrale è inoltre previsto per un’invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo. Esiste poi la possibilità di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, secondo le condizioni applicabili.