Pensioni: quali agevolazioni per i lavoratori precoci?

Antonio Cosenza

28 Novembre 2019 - 08:50

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Pensioni: i precoci possono anticipare l’accesso alla pensione anticipata. Aver lavorato prima dei 19 anni, però, non è sufficiente; vediamo perché.

Pensioni: quali agevolazioni per i lavoratori precoci?

Pensione: tra le categorie che hanno diritto ad un trattamento agevolato, alle quali quindi è riconosciuta una maggiore flessibilità di uscita dal mercato del lavoro, ci sono anche i cosiddetti precoci.

Quando parliamo di lavoratori precoci ci riferiamo a coloro che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva (quindi devono aver concretamente lavorato) antecedente al 19° anno di età.

Nel dettaglio, ai lavoratori precoci viene data la possibilità di ridurre i tempi di accesso alla pensione anticipata, ossia quella che - indipendentemente dall’età anagrafica - richiede 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi di contributi (donne) per il collocamento in quiescenza.

Ciò è possibile grazie a Quota 41, misura che - fino al 31 dicembre 2026 - consentirà l’accesso alla pensione con soli 41 anni di contribuzione.

Essere precoci, però, non è sufficiente per anticipare la pensione: possono accedere a Quota 41, infatti, solo coloro che si trovano in determinate condizioni. I lavoratori precoci (e non solo) da anni si battono affinché queste condizioni (che esamineremo successivamente) vengano abolite, in quanto limitano a poche persone la possibilità di accedere a questa misura. Di estensione della Quota 41 si è tornato a parlare proprio in questi giorni, visto che sembrano esserci state delle aperture da parte della maggioranza in tal senso.

Pensione con 41 anni di contributi: non basta essere precoci

Come anticipato, non è sufficiente essere un lavoratore precoce per poter accedere a Quota 41. Questa agevolazione, infatti, è rivolta solo a coloro che soddisfano determinate condizioni: ad esempio devono essere in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Inoltre, bisogna trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • stato di disoccupazione acquisito a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Inoltre bisogna non percepire più l’indennità di disoccupazione da almeno tre mensilità;
  • invalidità superiore o uguale al 74%;
  • assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, o un parente di primo grado, convivente con handicap. Vale anche per coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti indicate nel decreto legislativo 67/2011: attività usuranti, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo;

Inoltre, vale anche per coloro che hanno svolto - per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette - una delle seguenti attività gravose:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Questi sono i requisiti che danno accesso alla pensione con Quota 41; è importante sapere a tal proposito che il requisito dei 41 anni può essere raggiunto anche cumulando i periodi assicurativi presenti in diverse casse previdenziali.

Pensioni, agevolazione Quota 41: gli obblighi dei lavoratori precoci

I lavoratori che intendono accedere a Quota 41 hanno alcuni obblighi da rispettare.

Ad esempio, questi entro il 1° marzo di ciascun anno devono presentare la domanda di riconoscimento del beneficio. La domanda si può presentare anche entro novembre, ma in tal caso c’è il rischio non ci siano le coperture finanziarie.

Solo in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, e dopo la verifica della copertura finanziaria, sarà possibile presentare l’istanza di pensione anticipata. Dal riconoscimento della misura alla decorrenza dell’assegno poi passeranno altri tre mesi, visto che per Quota 41 - così come per la pensione anticipata - è stata introdotta una finestra mobile trimestrale.

Vi è un altro obbligo: non riprendere a lavorare (possibilità invece riconosciuta agli altri pensionati) nel periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. La pensione con Quota 41, infatti, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo; per iniziare una nuova attività lavorativa, quindi, dovrete aspettare il compimento dei 67 anni (pensione di vecchiaia) o il raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata.

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