Partite Iva e acconto 27 dicembre, chi è tenuto al versamento?

Nadia Pascale

22 Dicembre 2023 - 16:50

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Ultima scadenza fiscale per il 2023, scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto Iva. Chi sono i soggetti obbligati e come deve essere effettuato il calcolo?

Partite Iva e acconto 27 dicembre, chi è tenuto al versamento?

Tra le ultime scadenze fiscali previste per il 2023, c’è l’acconto Iva 2023, da pagare entro il 27 dicembre 2023, ma chi è tenuto al pagamento? Come si effettua il calcolo? Ci sono soggetti esclusi?
Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul versamento Iva del 27 dicembre 2023.

Soggetti obbligati a versare l’acconto Iva del 27 dicembre e calcolo

Sono tenuti al pagamento i soggetti Iva con poche esclusioni che vedremo a breve e l’ammontare dipende dal metodo utilizzato per il calcolo degli acconti Iva.

I titolari di partita Iva che hanno scelto il metodo storico possono effettuare il calcolo facendo riferimento alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili e alla liquidazione della dichiarazione annuale se trattasi di contribuenti con Iva trimestrale. L’importo è pari all’88% del versamento effettuato.

Chi ha scelto il metodo previsionale parte dal presupposto che il volume di affari sia inferiore rispetto a quello realizzato nell’anno precedente. In questo caso la percentuale è pari all’88% della stima previsionale adottata.
Chi ha scelto il metodo analitico verserà un acconto pari al 100% delle operazioni registrate dal 1° al 20 dicembre 2023 se contribuente Iva mensile e 100% delle operazioni registrate dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

Soggetti esclusi dal pagamento dell’acconto Iva del 27 dicembre

Non tutti i titolari di partita Iva sono tenuti al versamento dell’acconto Iva entro il 27 dicembre 2023. Sono esclusi coloro che una volta effettuato il calcolo devono al Fisco una somma inferiore a 103,29 euro. Sono inoltre esclusi coloro che non sono in possesso dei datti inerenti lo “storico” o “previsionale”, condizione in cui ricadono:

  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se versano l’Iva mensile ed entro il 30 settembre se versano l’Iva trimestrale;
  • coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • chi ha effettuato il versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente ma prevede di chiudere l’anno con un’eccedenza detraibile di imposta.

Naturalmente non sono tenuti al versamento coloro che:

  • effettuano solo operazioni non imponibili ai fini Iva;
  • produttori agricoli;
  • soggetti che effettuano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • associazioni sportive dilettantistiche e associazioni senza fini di lucro;
  • chi ha optato per il regime forfettario;
  • raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda ( entro il 30 novembre se contribuenti Iva mensili ed entro il 30 settembre se contribuenti Iva trimestrali);

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