Novità in arrivo per le ritenute d’acconto operative in parte dal 1° marzo 2026 e in parte dal 1° gennaio 2028. Vediamo cosa cambia.
Il 2026 rappresenta un anno di novità anche per quel che riguarda la ritenuta d’acconto. Una delle novità previste è contenuta nella Legge di Bilancio 2026 e prevede modifiche sul B2B a partire dal 2028, ma già dal 2026 per alcune partite Iva si profila l’obbligo di dover versare la ritenuta d’acconto.
Oltre all’introduzione dell’obbligo di trattenuta all’1% nei rapporti tra imprese, la manovra di fine anno ha introdotto anche altre novità riguardo all’obbligo di ritenuta d’acconto per le provvigioni.
Chi dovrà applicare la ritenuta d’acconto?
Dal 1° marzo 2026 le imprese che corrispondono provvigioni a determinati soggetti, fino ad ora esentati, sono obbligate ad operare la ritenuta d’acconto. Nello specifico la novità riguarda le imprese che riconoscono provvigioni a :
- agenzie di viaggio;
- agenzie di turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
A pagare la ritenuta a partire dal 1° marzo 2026 sarà chi paga la commissione (tour operator, fornitore, committente) trattenendone una quota a titolo di anticipo delle imposte. La ritenuta, poi, deve essere versata allo Stato.
A quanto ammonta la ritenuta?
L’aliquota da applicare è pari al 23% ma non si applica sull’intero importo della commissione. L’imponibile su cui calcolare la trattenuta varia in base alla struttura organizzativa del percipiente. Nel caso non siano presenti dipendenti e collaboratori la ritenuta si calcola sul 50% della commissione. Questo è il regime che si applica in assenza di comunicazione da parte del percipiente.
Qualora il percipiente si avvalga in via continuativa di dipendenti o collaboratori, la ritenuta si applica su una base imponibile ridotta al 20%. Tale beneficio non è tuttavia automatico: l’interessato deve inviare una comunicazione formale al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente (o entro 15 giorni dal sorgere dei requisiti).
I soggetti che trattengono la ritenuta dovranno provvedere a rilasciare una Certificazione Unica sia a colui a cui si versa la commissione, sia all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla legge.
La ritenuta d’acconto non deve essere considerata come una tassa aggiuntiva, ma come un anticipo dell’imposta da versare in sede di dichiarazione dei redditi (dall’imposta dovuta viene sottratta quella già versata a titolo di acconto).
La nuova ritenuta che parte dal 2028
Sempre con la Legge di Bilancio 2026 si introduce una nuova ritenuta d’acconto da applicare tra i soggetti che esercitano attività di impresa con aliquota:
- dello 0,5% per l’anno 2028;
- dell’1% a partire dall’anno 2029.
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