Notifica cartella esattoriale, è valida anche se l’indirizzo PEC non è registrato

Nadia Pascale

24 Luglio 2025 - 10:25

É valida la notifica della cartella esattoriale attraverso la PEC anche se l’indirizzo non è nei registri pubblici? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione.

Notifica cartella esattoriale, è valida anche se l’indirizzo PEC non è registrato

La notifica della cartella esattoriale attraverso PEC è valida anche se l’indirizzo non è registrato nei pubblici registri.

Gli atti dell’Agenzia delle Entrate sono generalmente notificati con raccomandata con ricevuta di ritorno, una modalità che assicura la conoscenza dell’atto. Del tutto assimilata alla raccomandata è la PEC, Posta Elettronica Certificata, che permette di avere la stessa certezza relativa alle notifiche degli atti.

Per i titolari di partita IVA la disponibilità di un indirizzo PEC è obbligatoria, ma di fatto, pur non essendo obbligatoria per gli altri soggetti, la maggior parte delle persone ne ha bisogno in quanto per molte pratiche è necessario avere un indirizzo PEC, ad esempio per presentare domanda di partecipazione a concorsi pubblici. La notifica è però valida anche nel caso in cui l’indirizzo PEC non sia registrato all’Ini-Pec?

Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrato in caso di notifica della cartella esattoriale tramite PEC-

Notifica PEC è valida anche se l’indirizzo non è nel registro Ini-Pec

La Corte di Cassazione con decisione n. 15710 del 12 giugno del 2025 ha confermato che in caso di notifica tramite PEC, è possibile disporre irregolarità della notifica solo nel caso in cui il contribuente dimostri un pregiudizio. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una cartella esattoriale utilizzando l’indirizzo PEC a sua disposizione, evidentemente rilasciato dal contribuente. Lo stesso non è inserito nei pubblici registri e quindi il contribuente reclama una notifica nulla.

Notifica via PEC nulla solo se si dimostra il danno

Ribadisce la Corte di Cassazione che in riferimento all’onere probatorio posto a carico del contribuente, come anticipato, non è sufficiente allegare l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”, come disposto già dalla Cassazione con la pronuncia n. 18684 del 3 luglio 2023.”

Il contribuente è quindi tenuto a dimostrare i pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa. Tale onere probatorio stringente non può limitarsi a un ipotetico rischio di incorrere in un malware.

Tale orientamento era già stato espresso in altre sentenze, inoltre si sottolinea come in ogni caso l’essere venuto a conoscenza dell’atto comunque sana i vizi della notifica dell’atto.

Iscriviti a Money.it