La responsabilità del contribuente non si esaurisce con la compilazione del modello 730, deve vigilare anche sulla trasmissione all’Agenzia delle Entrate se predisposta da un incaricato.
Non basta rivolgersi al Caf o a un professionista abilitato per trasmettere la dichiarazione dei redditi, con il modello 730 o con il modello Redditi, il contribuente ha anche la responsabilità di vigilare affinché la dichiarazione venga effettivamente e correttamente trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. A ribadirlo è l’ordinanza 22742 del 2025 depositata ieri dalla Corte di Cassazione.
Se si portano tutti i documenti necessari per la predisposizione del modello dichiarativo al Caf o al commercialista ma l’incaricato non provvede alla trasmissione per via telematica, la responsabilità dell’omesso invio ricade in ogni caso sul contribuente. Vediamo il caso preso in esame.
La responsabilità dell’invio del 730 è del contribuente
Il contribuente, ogni anno, deve verificare che l’incaricato abbia trasmesso la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Su questo argomento si è espressa la Corte di Cassazione prendendo in esame un ricorso presentato dalla stessa Agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale.
L’Agenzia aveva notificato al contribuente un avviso di recupero di somme indebitamente compensate, ma il contribuente aveva presentato ricorso in primo grado, dove era stato parzialmente accolto per la parte riguardante le sanzioni che erano state ritenute indebite.
L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, aveva presentato ricorso in secondo grado, ma anche in questo caso i giudici avevano ritenuto che le sanzioni elevate al contribuente fossero indebite. Presentando, infine, il ricorso in Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto una sentenza favorevole basata sulla responsabilità penale del contribuente.
L’onere della prova grava sul contribuente
In caso di sanzioni per le violazioni tributarie, sottolineano i Supremi Giudici, l’onere della prova ricade sempre sul contribuente. Per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un professionista incaricato risponde sempre il contribuente, a meno che riesca a dimostrare di aver vigilato sul professionista per accertarsi dell’avvenuto invio.
La trasmissione della dichiarazione all’amministrazione tributaria, infatti, è un obbligo del contribuente e se quest’ultimo delega un Caf o un commercialista alla trasmissione, la responsabilità per un’eventuale mancata trasmissione resta a suo carico.
La Corte di Cassazione con l’attuale ordinanza, però, estende il principio anche alla compensazione orizzontale commessa dai professionisti incaricati di adempiere agli obblighi fiscali del contribuente. La responsabilità del contribuente viene meno solo se si dimostra che il professionista, adottando comportamenti fraudolenti, abbia cercato di nascondere la propria negligenza anche di fronte alle richieste e all’interessamento del contribuente.
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