Nome sul citofono, cosa si rischia in caso di notifiche del Fisco

Nadia Pascale

11 Settembre 2025 - 08:57

Per evitare le conseguenze della dichiarazione di irreperibilità è onere del contribuente indicare il nome sul citofono. La Corte di Cassazione convalida l’iscrizione di ipoteca.

Nome sul citofono, cosa si rischia in caso di notifiche del Fisco

Nome sul citofono, non indicarlo può evitare le notifiche dell’Agenzia delle Entrate? A mettere un punto alla questione è la Corte di Cassazione con la sentenza 24745/2025 che pone gravi conseguenze a carico del contribuente che si rende irreperibile omettendo le generalità su citofono e cassetta della posta. Ecco cosa rischia chi non indica il nome sul citofono.

L’onere della reperibilità è in capo al contribuente che deve necessariamente rendersi rintracciabile facilmente per non subire le conseguenze di una notifica con procedura “speciale”.
Quanti contribuenti pensano che rendendo difficile la reperibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate si possano evitare fastidiose notifiche? Stanno sbagliando.
La Corte di Cassazione pone un punto alla questione e fa conseguire gravi responsabilità in capo a chi non indica il nome sul citofono. Ecco cosa si rischia.

Il caso: contribuente irreperibile per mancata indicazione del nome sul citofono

Nel caso in oggetto una contribuente riceve un avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile, lo stesso è conseguente a cartelle esattoriali notificate e che evidentemente non hanno avuto alcun riscontro. Iscrivere un’ipoteca sull’immobile consente di vendere all’asta l’immobile al fine di recuperare il debito fiscale della contribuente. L’impatto economico di tale procedura è evidentemente molto forte.

La contribuente propone ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria e basa la sua difesa sulla circostanza del mancato ricevimento delle cartelle di cui evidentemente non ha preso conoscenza. In particolare, pur non avendo cambiato la residenza anagrafica, la contribuente dichiara di avere modificato la residenza effettiva. Questo il motivo per cui il messo notificatore non l’ha mai trovata in sede (ed evidentemente non avrebbe potuto trovarla).

Il messo notificatore si era più volte recato alla residenza anagrafica per notificare le cartelle di pagamento, avendo verificato che la signora non era presente sul luogo e né sul citofono, né sulla cassetta delle lettere era indicato il nome, ha optato per la notifica secondo il rito speciale previsto dall’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/73.

quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione

Motivazione, se non c’è nome sul citofono è giusta la dichiarazione di irreperibilità

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del contribuente in quanto la residenza anagrafica è sicuramente rilevante ai fini della notifica, ma il messo ha chiaramente dimostrato che la destinataria all’indirizzo indicato era irreperibile in quanto si è recato più volte sul posto e non ha rilevato traccia della presenza della stessa. Si aggiunge che il nome della signora non era indicato sul citofono e sulla cassetta della posta. La relazione del messo notificatore in cui si dichiara la irreperibilità, in quanto proveniente da pubblico ufficiale, costituisce prova legale fino a querela di falso.

Il non esservi traccia alcuna della contribuente nel luogo di residenza anagrafica costituisce di un’evidenza fattuale che supera in quanto a certezza la semplice residenza anagrafica. Tali elementi hanno indotto giustamente il messo alla notifica presso l’albo del Comune. La contribuente aveva l’onere di rendersi rintracciabile indicando il nome sul citofono. Resta quindi valida l’iscrizione ipotecaria sull’immobile con tutte le conseguenze che ne derivano.

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