Multa fatta con fotografia: quando è ammessa e come contestarla

Antonella Ciaccia

13 Maggio 2022 - 10:42

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Le multe con prova fotografica possono essere di vario genere: non solo autovelox, varchi Ztl e Photored. È valida una multa fatta con foto della Polizia Municipale? E quella fatta da un passante?

Multa fatta con fotografia: quando è ammessa e come contestarla

Non solo autovelox, varchi Ztl e Photored. In molte città d’Italia, gli agenti della Polizia Municipale effettuano multe per divieto di sosta senza lasciare il classico avviso sul parabrezza.

Previa fotografia dell’auto in infrazione, scattata con lo smartphone dello stesso agente, i dati della vettura verrebbero visionati in un successivo momento presso l’ufficio competente per la compilazione del vero e proprio verbale, spedito con raccomandata al trasgressore, titolare del veicolo. In questo caso, la multa è valida?

Per la multa autovelox invece, quanto è importante visionare lo scatto della presunta infrazione? L’automobilista ha sempre il diritto di prendere visione dell’immagine, questo perché, come vedremo in questo articolo, in numerosi casi essa può evidenziare delle irregolarità che consentono di ottenere l’annullamento del verbale.

Infine, ma ormai poco insolito, ci si potrebbe imbattere in qualcuno che, col proprio smartphone scatti fotografie in strada o davanti a un passo carrabile, cercando di immortalare un’infrazione per poi segnalarla alle Autorità. In questi casi è spontaneo chiedersi: è possibile elevare una multa per divieto di sosta, sulla base di una foto scattata da un privato cittadino?

Procediamo con ordine, analizzando caso per caso quando la multa fatta sulla base di una fotografia è ritenuta valida e quali elementi sono indispensabili per contestarla.

Autovelox, la fotografia deve essere chiara

La fotografia scattata da un autovelox è l’elemento centrale della multa, quello che prova il reale superamento dei limiti di velocità imposti, pertanto è di fondamentale importanza visionare la foto scattata dal dispositivo.

Diciamo subito che la foto scattata dall’autovelox non può più essere mandata a casa dell’automobilista multato, per motivi di privacy. È possibile però la consultazione dell’immagine presso l’Autorità che ha elevato il verbale, visionandola online attraverso il portale dell’organo che ha accertato la violazione, oppure recandosi direttamente al Comando di Polizia interessato o facendone richiesta con un’istanza inviata tramite Pec.

Lo scatto deve inquadrare solo l’automobilista e non gli altri eventuali passeggeri. L’elemento che deve essere in evidenza è chiaramente la targa del veicolo multato. Gli estremi devono essere facilmente leggibili. Se nella stessa foto dovesse essere presente anche un’altra auto, allora la multa è annullabile e sono gli agenti stessi a invalidarla nel momento in cui visionano le immagini.

Infatti la presenza di due o più veicoli a breve distanza tra loro (ad esempio in fase di sorpasso) rende l’immagine inidonea a stabilire quale dei due veicoli ha realmente superato il limite di velocità; l’immagine non possiede quel margine di certezza che serve a garantire l’univocità tra la rilevazione della velocità e la targa dell’automobilista multato.

Elementi validi per contestare una foto multa autovelox

Come già precisato, in caso di multa per eccesso di velocità è la fotografia l’elemento centrale. Lo “scatto” fotografico dell’autovelox non registra solamente la targa: occorre che sia stata registrata la completa fase di infrazione.

Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Dl 150/2011, se si contesta, instaurando una controversia giudiziaria, ossia davanti al Giudice di Pace, una multa la cui violazione è stata accertata con autovelox, la pubblica amministrazione è tenuta a presentare tutta la documentazione relativa all’accertamento e tra queste vi è anche la documentazione fotografica.

La Polizia dunque, deve obbligatoriamente produrre la foto scattata dall’autovelox, altrimenti il verbale risulterà privo di prova e dovrà essere annullato. Per legge, infatti, il Giudice deve accogliere l’opposizione «in tutti i casi in cui non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente».

La contravvenzione quindi può essere annullata nel caso in cui l’ente che accerta l’infrazione non si costituisce in giudizio o non deposita l’immagine che accerta l’eccesso di velocità e le foto della segnaletica obbligatoria che deve avvisare i conducenti della presenza dello strumento di rilevamento elettronico.

La gestione delle foto dell’autovelox, la loro raccolta e archiviazione, è responsabilità esclusiva dell’organo che ha accertato la multa e di nessun’altra società privata (per il rispetto della privacy).

Diversa la situazione se la multa viene contestata mediante ricorso al Prefetto, perché in questo caso è l’Autorità Prefettizia a verificare il rapporto sulla multa dell’ente accertatore, quindi anche l’esistenza delle fotografie, prima di valutare se accogliere o meno il ricorso del cittadino.

La polizia municipale può fare una foto a un’auto in divieto di sosta?

Possiamo rispondere subito che la multa notificata a casa dell’automobilista, effettuata dall’agente con una foto scattata dal proprio cellulare, è legittima.

Il vigile non ha bisogno di fare una foto all’auto in divieto; gli basta compilare il verbale. E ciò perché la sua attestazione, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, fa piena prova e pubblica fede. Non ha l’obbligo di lasciare sul veicolo il preavviso di sosta. Egli può anche solo annotare la targa su un pezzo di carta e poi verbalizzare in ufficio, o sostituire l’annotazione con la foto (più comodo e più chiaro).

Le regole sono evidenti:

  • per quanto possibile occorre verbalizzare nell’immediato se c’è il conducente presente (art. 200 c.d.s.);
  • se non è possibile sanzionare nell’immediato, nel verbale che arriverà dovrà esserci scritto i motivi per cui non è stato possibile contestare subito la violazione da parte dell’agente (art. 201 c.d.s.);
  • spedire il verbale a casa del titolare del mezzo che deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento (art. 201 c.d.s).

È proprio dal momento della notifica della multa che decorre il termine di 60 giorni per pagare e il termine di 30 giorni o di 60 per fare ricorso rispettivamente al Giudice di Pace o al Prefetto.

Multa con foto fatta da un privato cittadino: è possibile?

Vediamo ora se una foto fatta da un passante, e consegnata alla polizia municipale, potrebbe essere causa di un verbale.
Se quanto detto nel precedente paragrafo è vero, conosciamo già la risposta.

Per poter procedere a contestazione per una violazione di legge, l’accertamento (con eventuale annesso verbale di accertamento ex art. 13 Legge 689/81 ed eventuale documentazione fotografica) deve essere fatto dal pubblico ufficiale.

Questi, non può basare il proprio accertamento sulle dichiarazioni di terzi che non siano, anche questi, pubblici ufficiali.

La dichiarazione di un privato, affinché possa dar luogo a un procedimento sanzionatorio, richiede sempre un successivo accertamento. Pertanto è evidente che la Polizia, anche davanti alla foto fatta da un privato alla targa dell’auto che ha violato il codice della strada, non potrà elevare alcuna contravvenzione.

La contravvenzione o multa è un «atto pubblico», ossia un documento stilato da un pubblico ufficiale che, proprio per tale sua qualifica, ha il potere di «dare certezza» ai fatti avvenuti in sua presenza e da questi certificati attraverso la redazione dell’atto stesso. Possiamo concludere che, tutto ciò che accade dinanzi alla vista del pubblico ufficiale e trasposto nell’atto pubblico, diventa difficilmente contestabile.

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