Per pagare meno tasse è possibile chiedere la riduzione o l’annullamento del secondo acconto Irpef e della cedolare secca, ma chi versa meno del dovuto rischia sanzioni.
Il secondo acconto Irpef che emerge dal 730/2025 può essere annullato o ridotto, ma va effettuato un’obbligatoria comunicazione. Dal conguaglio del 730 emerge il saldo delle imposte da versare per l’anno di imposta precedente (nel caso di quest’anno, del 2024), ma anche l’acconto delle tasse per l’anno in corso.
Il contribuente, sotto la propria responsabilità, può decidere di versare il secondo acconto dell’Irpef e della cedolare secca in misura ridotta o di non versarlo affatto a novembre inviando una comunicazione obbligatoria entro il 10 ottobre. Tale scelta, se comporta un versamento inferiore al dovuto, espone al rischio di sanzioni e proprio per questo la scelta è una responsabilità del contribuente.
In quali casi si può comunicare di non voler versare l’acconto di novembre o di volerlo annullare?
Secondo acconto Irpef, come si determina?
Ogni contribuente versa l’acconto dell’Irpef, anche i dipendenti e i pensionati che hanno la trattenuta delle imposte direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione sono tenuti al versamento dell’acconto di novembre per l’Irpef e per l’eventuale cedolare secca.
In alcuni casi il secondo acconto Irpef risulta più alto rispetto all’imposta effettivamente dovuta e in questi casi il contribuente può chiedere l’abbassamento dell’importo o il suo annullamento.
Le situazioni più comuni in cui l’importo dovuto del secondo acconto è più alto dell’imposta dovuta si possono riassumere nei seguenti casi:
- quando il contribuente sa di avere diritto, nell’anno di imposta successiva, a un alto importo di detrazioni che abbatteranno l’imposta per aver sostenuto oneri e spese elevati;
- nel caso in cui in corso di anno il contratto di affitto dell’immobile posto in locazione con la cedolare secca (per il quale si versa l’imposta sostitutiva) cessa;
- nel caso che nell’anno in corso i redditi che si percepiscono sono più bassi rispetto all’anno precedente.
L’acconto dell’Irpef, infatti, è sempre pari al 100% dell’imposta versata per l’anno di imposta precedente e nei casi in cui si è certi che l’anno successivo si dovrà versare un’imposta più bassa per forza di cose l’importo dell’acconto supera quello dovuto.
In questi casi specifici il contribuente può chiedere di ridurre o annullare, nei casi più estremi, il secondo acconto Irpef o della cedolare secca che si versa a novembre e che è emerso dal conguaglio del modello 730/2025 (mentre quello di giugno è sempre dovuto). La richiesta di riduzione o annullamento va presentata entro il 10 ottobre dell’anno in cui si presenta il 730.
La domanda per versare meno imposte
Il secondo acconto Irpef, a meno che non intervengano modifiche normative simili a quelle dei due anni passati, si versa entro il 30 novembre senza possibilità di rateizzazione (in un’unica soluzione). Per autonomi e professionisti il versamento va effettuato in autonomia, utilizzando il modello F24; per pensionati e dipendenti, invece, è addebitato in busta paga o sul cedolino della pensione.
Se si comunica la volontà di ridurre o annullare l’importo entro il 10 ottobre, però, si evita che l’importo venga addebitato sulle spettanze mensili a novembre. I dipendenti devono inviare la comunicazione al datore di lavoro in forma scritta indicando in essa, sotto la propria responsabilità, di voler versare una somma di imposta minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del 730. I pensionati, invece, devono effettuare la stessa richiesta, ma tramite il portale Inps (per farlo possono chiedere aiuto anche a un Caf o a un professionista abilitato).
Bisogna fare molta attenzione, però, perché versare un importo più basso di quello dovuto espone alle sanzioni previste per l’omesso versamento. Sanzioni e interessi non si applicano se la prima rata versata è almeno pari al 40% dell’imposta dovuta per il periodo di imposta in corso o nel caso che l’insufficiente pagamento della seconda rata non sia inferiore, sommato alla prima, alla somma dovuta a titolo di acconto nella dichiarazione dell’anno in corso.
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