Sostituto d’imposta errato o rifiutato nel 730/2026, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, i modelli da usare e cosa fare.
Come si fa a cambiare il sostituto di imposta con dichiarazione dei redditi 2026 già inviata? Può capitare che dopo aver inviato il 730/2026 si cambi lavoro, si vada in pensione o che il datore di lavoro dichiari fallimento. In questi casi l’indicazione del sostituto di imposta effettuata nella dichiarazione risulta errata o non più valida. Lasciare le cose come stanno potrebbe esporre al rischio di ritardare il rimborso spettante.
Se il contribuente nell’anno di imposta precedente ha cambiato lavoro, può accadere che di default nella dichiarazione venga indicato il sostituto di imposta precedente. Il problema si verifica quando ci si accorge della cosa dopo l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate.
Potrebbe capitare, inoltre, anche che il contribuente non si accorga proprio di aver indicato un sostituto d’imposta sbagliato e riceva una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si afferma che c’è stato un diniego da parte del sostituto di imposta indicato. In entrambi i casi ci si accorge che il modello trasmesso non permetterà di avere una liquidazione del rimborso spettante perché il sostituto di imposta indicato non è quello che emette la busta paga tutti i mesi e, in qualche modo, si deve intervenire sul dato.
Fortunatamente l’Agenzia delle Entrate consente di modificare il sostituto d’imposta grazie a una procedura specifica che permette l’invio del modello 730 integrativo di tipo 2 o del modello Redditi. Vediamo in questa guida come cambiare il sostituto d’imposta con la dichiarazione già inviata e quali sono le scadenze da rispettare.
In quali casi il sostituto d’imposta può presentare un diniego? Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, infatti, il datore di lavoro è sempre obbligato a pagare il rimborso in busta paga (tranne in rari casi).
In quali casi il sostituto di imposta può rifiutarsi di conguagliare il 730?
Il diniego da parte del sostituto di imposta non può essere arbitrario. La maggior parte delle volte, infatti, è obbligato ad anticipare il conguaglio nella busta paga dei dipendenti. In alcuni casi specifici, però, può presentare diniego a queste operazioni e sono:
- il caso in cui il contribuente che lo ha indicato come sostituto di imposta non ha mai avuto un rapporto di lavoro con lui e lo ha indicato per errore;
- nel caso in cui il rapporto di lavoro con il contribuente sia cessato prima della data di avvio della presentazione del 730.
Il sostituto di imposta può presentare, entro 5 giorni dalla ricezione del 730, il rifiuto a prendere in carico le operazioni di conguaglio. E al contribuente arriverà una mail automatica che lo informa che il sostituto di imposta che ha indicato nella dichiarazione non provvederà a effettuare né rimborsi né trattenute.
Non serve rifare la dichiarazione dei redditi
Anche se il sostituto di imposta risulta essere errato, la dichiarazione dei redditi è regolarmente presentata. Si può procedere, a questo punto, in due modi: se il 730 risulta a debito e si devono versare le tasse si possono effettuare i pagamenti con il modello F24.
Se, invece, dal 730 emerge un credito e si deve ricevere un rimborso è necessario presentare un 730 integrativo di tipo 2, ovvero quello che consente di cambiare il solo sostituto di imposta lasciando inalterata la dichiarazione dei redditi già inviata.
La presentazione del 730 integrativo può avvenire anche in autonomia sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere trasmesso fino al 10 novembre 2026. Se non si ha un sostituto d’imposta, nel 730 integrativo di tipo 2 si può barrare la casella che indica l’assenza di un sostituto di imposta, in questo modo l’Agenzia delle Entrate provvederà al rimborso direttamente sul codice Iban che si indicherà per ricevere l’accredito.