Matrimonio e unione civile: quali sono le differenze?

Caterina Gastaldi

4 Gennaio 2023 - 15:37

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Il matrimonio e l’unione civile hanno delle differenze fondamentali. Vediamo quali sono, come stabilito dalla legge del 2016.

Matrimonio e unione civile: quali sono le differenze?

Il 20 maggio 2016 è stata approvata la legge Cirinnà, relativa alle unioni civili in Italia. Questo legame, riconosciuto dalla legge, pur essendo entrato a far parte della vita comune di molti, rimane ancora poco chiaro ad altri. In particolare, è facile che si crei confusione tra matrimonio e unione civile.

I due istituti hanno molteplici differenze, a partire dal tipo di rito utilizzato, e una serie di diritti e doveri previsti per i coniugi. Matrimonio e unione civile, quindi, non sono la stessa cosa. Non solo, entrambi sono diversi dalle coppie di fatto, terzo istituto utilizzato dalle coppie in alcune situazioni.
Vediamo di seguito quali sono queste diversità, e in quale modo vanno a influire sulla vita delle coppie.

Unione civile e matrimonio: le differenze

La differenza più conosciuta tra il matrimonio e l’unione civile è chi può contrarre l’uno o l’altro. Infatti, in Italia possono sposarsi tra loro solo le persone di sesso diverso, mentre l’unione civile è possibile solo per persone dello stesso sesso.

Chiaramente, i due istituti hanno anche altre diversità tra loro, legati sia al rito, sia ai diritti legali:

  • diversamente per ciò che è previsto per il matrimonio, per l’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni e neanche le opposizioni. In questo caso i futuri coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni;
  • le coppie unite con unione civile non possono accedere alle adozioni, o ricorrere alla procreazione assistita. In caso di figli nati all’interno dell’unione civile, questi saranno figli solo del genitore biologico;
  • per le unioni civili non c’è l’obbligo di fedeltà;
  • nel matrimonio, la donna mantiene il proprio cognome e viene aggiunta la dicitura “coniugata con”, mentre nell’unione civile bisogna scegliere un cognome di famiglia;
  • in caso di divorzio, non è previsto un periodo di separazione prima del divorzio nell’unione civile;
  • l’unione civile è prevista solo per maggiorenni.

Cosa succede in caso di figli

Una delle differenze fondamentali tra matrimonio e unione civile è sicuramente quella relativa ai figli. I bambini nati nelle unioni civili sono considerati al momento figli solo del genitore biologico. Non avendo la possibilità di adottare, per il momento non si può adottare il figlio del coniuge in un’unione civile. Questo implica che non si potrà accedere alle detrazioni e ai sostegni fiscali previste per i genitori adottivi, ma verranno riconosciute solo quelle per il genitore biologico.

Matrimonio e unione civile: come funziona la separazione

In caso di divorzio, in Italia, nel matrimonio è previsto un periodo di separazione, che va dai 6 mesi a 1 anno, a seconda che sia consensuale o meno. Il procedimento può anche essere più lungo.

Per le unioni civili invece il processo è più rapido. Non essendo previsto un periodo minimo di separazione. I coniugi in questo caso dovranno comunicare la propria decisione all’ufficiale di stato civile e, dopo un periodo di tre mesi, il divorzio sarà effettivo. Al contrario di quello che accade nei matrimoni, inoltre, non è possibile chiedere il divorzio perché non è stato consumato il rapporto.

In caso di separazione, sia nell’unione civile, sia nel matrimonio, è previsto l’obbligo dell’assegno di mantenimento.

Gli aspetti in comune

Matrimonio e unione civile hanno anche una serie di aspetti in comune:

  • il dovere di contribuire sia moralmente, sia materialmente, ai bisogni della famiglia, in base alle proprie possibilità;
  • godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale, compresa la pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei due;
  • per entrambi sono previsti diritti di successione e la comunione automatica dei beni;
  • sia matrimonio, sia unione civile, accedono agli stessi diritti e ordini in materia di protezione contro gli abusi familiari;
  • in entrambi i casi si ha l’obbligo di coabitazione;
  • le parti possono scegliere, in comune, il regime patrimoniale da adottare.

La convivenza di fatto

La convivenza di fatto è un terzo istituto, disponibile sia alle coppie dello stesso sesso, sia a quelle di sesso diverso. È richiesto dalla legge che le persone coinvolte siano maggiorenni e unite stabilmente da legami affettivi, non vincolati da altri tipi di legami (parentela, adozione, ecc).

Si tratta di un’autocertificazione attestata in carta libera e presentata al comune di residenza, in cui si afferma di vivere allo stesso indirizzo anagrafico. Dopo gli accertamenti verrà rilasciato un attestato di stato di famiglia e residenza. Questo status implica una serie di diritti e doveri.

Le coppie di fatto, invece, sono quelle coppie che pur convivendo non attestano il loro stato di fronte al Comune (come nel caso della convivenza di fatto) o in altro modo.

Il matrimonio egualitario

Il matrimonio egualitario, riconosciuto in tutti i Paesi dell’Europa occidentale meno l’Italia, è un istituto disponibile a tutti, indipendentemente dal sesso dei coniugi.

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