Le 10 leggi più strane e assurde in Italia

Giorgia Dumitrascu

1 Marzo 2026 - 16:50

Paradossi del diritto italiano che sembrano assurdi ma sono perfettamente legali. Ecco le leggi più assurde e strane del nostro Paese.

Le 10 leggi più strane e assurde in Italia

In Italia esistono leggi che a molti sembrano assurde. Si tratta di regole realmente in vigore che producono effetti controintuitivi secondo la percezione comune, come: pagare il bollo anche se l’auto è ferma, rischiare di più per un commento online che per un pugno, o perdere la NASpI per dimissioni mentre spetta dopo un licenziamento. Queste sono alcune delle leggi più assurde in Italia che in realtà hanno una logica tecnica precisa, ma il loro impatto concreto può apparire paradossale. In questo articolo analizziamo dieci casi reali, spiegando cosa dice la legge e perché il risultato può sembrare così sorprendente.

Se la buca è troppo grande il Comune può non pagare

Sì, può accadere. La responsabilità del Comune per le buche stradali si fonda sull’art. 2051 c.c., che disciplina il danno cagionato da cose in custodia. La responsabilità è quasi oggettiva, ma non automatica. Il danneggiato deve dimostrare il nesso tra buca e danno, mentre il Comune può invocare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Se la buca era ampia, ben visibile e facilmente evitabile, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento. Infatti, la Cassazione con l’ordinanza n. 15355/2025 ha chiarito che:

“Non serve più dimostrare l’insidia in senso tecnico”.

Il risultato è che, pur in presenza di una strada mal mantenuta, il peso del danno può finire sulle spalle di chi guida.

Non vedere tuo figlio non ti libera dal pagare il mantenimento

Sì, secondo la legge anche se il genitore non esercita il diritto di visita o il figlio rifiuta di incontrarlo, l’obbligo di mantenimento resta dovuto. La regola si fonda sull’art. 337-ter c.c., che distingue nettamente tra diritto di frequentazione e obbligo di contribuire al mantenimento:

“Il mantenimento tutela il diritto del figlio a ricevere assistenza economica, non il rapporto affettivo con il genitore”.

Non è possibile sospendere l’assegno di propria iniziativa, nemmeno se l’altro genitore ostacola gli incontri. Se si sospende l’assegno, ci si espone non solo a conseguenze civili ma anche penali. Infatti, il mancato versamento può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570-bis c.p.

Cambiare la serratura può essere reato, anche se la casa è tua

Nel caso di un immobile occupato senza titolo, il proprietario che cambia la serratura può commettere reato. La regola si fonda sull’art. 392 c.p., che punisce l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, chi ha un diritto (come quello di rientrare nella propria casa) deve farlo valere davanti al giudice, non con iniziative autonome. Perciò, in alcuni casi può configurarsi la violazione di domicilio ex 614 c.p., perché l’ordinamento tutela la sfera privata di chi occupa l’immobile, anche se abusivamente.

Il paradosso è evidente: la proprietà è garantita dall’art. 42 Cost., ma la sua tutela non consente l’autotutela privata. L’unica via legittima è l’azione di rilascio davanti al giudice e l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Anche se l’auto è ferma in garage il bollo si deve pagare

Il bollo auto è una tassa di possesso, non di circolazione. Il presupposto dell’imposta non è l’uso del veicolo su strada, ma il fatto che risulti immatricolato e iscritto al PRA. Finché l’auto è formalmente tua, il bollo è dovuto, anche se resta inutilizzata in garage per mesi o anni.

“Non è possibile sospendere il pagamento semplicemente dichiarando che il veicolo non viene utilizzato”.

L’unica strada per non pagare è la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, ad esempio per demolizione o esportazione, solo in quel caso viene meno il presupposto dell’imposta. Chi omette il versamento si espone a sanzioni e interessi, con recupero coattivo da parte dell’ente competente. Il paradosso fiscale sta tutto qui: l’auto può restare ferma, ma per il Fisco continua a essere un bene che genera obblighi.

Se vinci al Gratta e Vinci paghi il 20% di tasse

Sì, le vincite al Gratta e Vinci sono tassate, e la trattenuta avviene prima ancora che tu incassi il premio. La disciplina prevede un’imposta sostitutiva del 20% sulla parte della vincita che supera i 500 euro. Questo significa che fino a 500 euro non si paga nulla, ma oltre quella soglia lo Stato trattiene una percentuale direttamente alla fonte.

Da un lato, il vincitore non deve preoccuparsi di nulla sul fronte fiscale, non deve dichiarare la vincita nel 730 né versare imposte, perché la tassazione è già stata assolta dal concessionario. Dall’altro, però, la cifra stampata sul biglietto non è quella che il vincitore si ritroverà davvero in tasca. In altre parole, anche quando vinci la legge non ti consente di incassare l’intero premio, perché una parte viene trattenuta automaticamente e in modo obbligatorio dallo Stato prima della liquidazione, senza possibilità di sottrarsi alla ritenuta.

Diffamare online può costare più di un’aggressione

Può sembrare incredibile, ma in alcuni casi può accadere. Ad esempio, uno schiaffo o un pugno che provochi un livido o un’escoriazione con prognosi inferiore a 20 giorni, senza fratture né complicazioni. Oppure una spinta durante una lite che provoca una contusione al braccio con 7 giorni di prognosi certificati dal pronto soccorso rientra nell’art. 582 c.p. come lesione personale lieve. Se non vi sono aggravanti, come l’uso di armi o i futili motivi, e la prognosi è contenuta, la pena prevista non supera i 3 mesi di reclusione o il pagamento di una multa.

Diversa è la disciplina in caso di diffamazione online. Se, ad esempio, sotto il post di un personaggio pubblico o di un politico si scrive un commento del tipo “Tizio è un truffatore che ruba soldi pubblici, lo sanno tutti. Dovrebbe stare in galera”, si può integrare la diffamazione aggravata prevista dall’art. 595, co. 3, c.p. L’utilizzo dei social network è infatti considerato “mezzo di pubblicità”, perché idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone. In queste ipotesi la pena può arrivare fino a 3 anni di reclusione, oltre alla multa. A ciò si aggiunge anche il profilo civile. Infatti, chi diffama può essere condannato anche al risarcimento del danno morale e all’immagine, con somme che spesso raggiungono migliaia di euro.

Chi guida senza patente può rischiare meno di chi guida con patente sospesa

La guida senza patente, prevista dall’art. 116 CdS, è un illecito amministrativo. Ciò comporta una multa e il fermo amministrativo del veicolo, ma non è più un reato. Lo diventa solo in caso di recidiva nel biennio. Diversa è la posizione di chi guida con patente sospesa o revocata. In questo caso si viola un provvedimento dell’autorità e la condotta può integrare un reato, con rischio di arresto fino a un anno e ammenda, oltre alla revoca della patente e alla confisca del veicolo nei casi più gravi.

Pertanto, chi non ha mai conseguito la patente può cavarsela con una sanzione amministrativa, mentre chi la patente l’ha ottenuta ma la guida durante un periodo di sospensione rischia il penale. La logica giuridica distingue tra assenza del titolo e violazione di un provvedimento dell’autorità, ma sul piano della percezione comune la differenza appare discutibile. Il risultato è che la risposta sanzionatoria può sembrare più severa nei confronti di chi ha formalmente violato un divieto, rispetto a chi guida senza aver mai dimostrato di possedere i requisiti per farlo.

Licenziato per giusta causa? La NASpI può spettarti comunque

Un paradosso che colpisce i lavoratori riguarda proprio l’accesso alla disoccupazione. In linea generale, chi si dimette volontariamente anche per motivi personali molto gravi, perde il diritto alla NASpI. Mentre, chi viene licenziato per giusta causa, persino per un comportamento illecito sul lavoro, può comunque ottenere l’indennità.

“Può quindi accadere che un lavoratore che lascia il lavoro perché gravemente malato non riceve la NASpI, mentre un lavoratore licenziato per aver rubato in azienda può ottenerla”.

Questo perché il diritto alla NASpI non dipende dalla “gravità” del comportamento del lavoratore, ma dalla natura della cessazione del rapporto. L’art. 3 del D.lgs. 22/2015 stabilisce che l’indennità spetta in caso di perdita involontaria dell’occupazione. Pertanto, chi viene licenziato per giusta causa, ha comunque diritto alla NASpI, perché la cessazione del rapporto non è frutto di una scelta volontaria. Invece, se un lavoratore si dimette per ragioni personali non riconducibili a una causa giuridicamente qualificata, la NASpI non spetta. Dunque, in questo la legge non valuta la moralità della condotta, ma distingue soltanto tra perdita involontaria e scelta autonoma.

Drogarsi non è reato, ma il possesso è punito

In Italia drogarsi non è reato. Il consumo di sostanze stupefacenti non è punito né penalmente né come illecito amministrativo. È reato spacciare ed è reato guidare sotto l’effetto di droghe, ma l’assunzione in sé non è vietata. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990:

“Chi viene trovato in possesso di sostanze per uso personale non commette un reato, ma un illecito amministrativo”.

Le conseguenze possono essere pesanti come la sospensione della patente, del passaporto o del porto d’armi da uno a dodici mesi, oltre alla convocazione in Prefettura. Il paradosso sta nel fatto che la legge non punisce il consumo, ma sanziona la detenzione della sostanza prima dell’assunzione. In altre parole, avere una dose in tasca comporta conseguenze amministrative, mentre averla già consumata, no. Perciò, se una persona viene fermata in possesso di una dose rischia la sospensione della patente. Invece, se l’ha già assunta e non sta guidando né spacciando, non può esserle contestato alcun illecito.

Una donazione fatta anni prima può tornare e incidere di nuovo sulle tasse

Quando si fa una donazione si paga l’imposta di donazione prevista dal D.lgs. 346/1990, con aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela. Fin qui nulla di strano, il trasferimento di ricchezza è tassato una prima volta. Il paradosso emerge al momento della successione, ovvero alla morte del donante. Le donazioni fatte in vita possono essere “richiamate” nel calcolo dell’eredità attraverso la collazione (artt. 737 e ss. c.c.) o la cosiddetta riunione fittizia ai fini della tutela dei legittimari.
In concreto se un genitore dona una casa a un figlio e paga regolarmente l’imposta. Anni dopo, alla sua morte, quella stessa casa rientra nel calcolo dell’asse ereditario.

Oltre a dare luogo a possibili azioni di riduzione da parte degli altri eredi, può incidere anche sull’imposta di successione. Pertanto, una donazione che sembrava definitiva e già tassata può riemergere anni dopo e incidere nuovamente sul piano fiscale. Non è tecnicamente una doppia imposta, ma per chi la subisce l’effetto è quello di pagare due volte sulla stessa ricchezza.

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