Lavoro svolto all’estero, spetta la Naspi?

Claudio Garau

24 Agosto 2023 - 13:34

condividi

La Naspi è una prestazione contro la disoccupazione e di sostegno al reddito, che viene erogata secondo requisiti ben precisi. Spetta anche a chi ha l’ultima esperienza lavorativa fuori dall’Italia?

Lavoro svolto all’estero, spetta la Naspi?

Su queste pagine abbiamo parlato diffusamente della Naspi, un ammortizzatore sociale assai utile ad un alto numero di lavoratori che hanno perso l’occupazione. Sigla che sta per ’Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego’, essa altro non è che una indennità mensile di disoccupazione rivolta a lavoratori con rapporto di lavoro dipendente - e versata a seguito di eventi di disoccupazione involontaria. Di fatto la Naspi costituisce una forma di sostegno al reddito.

Come spiega in modo sintetico e preciso il sito dell’Inps, detta prestazione economica scatta dall’ottavo giorno posteriore alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è erogata mensilmente per un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive presenti nell’ultimo quadriennio.

Su questo tema un quesito pratico che riguarda non pochi lavoratori è il seguente: spetta la Naspi a chi ha svolto l’ultima esperienza di lavoro all’estero? Ovvero quali regole si applicano a chi è residente in Italia ma ha svolto l’ultima attività lavorativa dipendente fuori dall’Italia? Si può comunque fare domanda di Naspi? Ebbene proprio nel sito web ufficiale dell’istituto di previdenza vi è la risposta a dette domande: di seguito le precisazioni per non sbagliare, ma anche coglieremo l’occasione per dare nuovamente alcune delucidazioni sul funzionamento della Naspi - fugando eventuali dubbi sul contesto di riferimento. I dettagli.

Beneficiari e soggetti esclusi

Inps tiene a precisare quali sono le categorie di lavoratori che possono fare domanda di Naspi, proprio al fine di evitare equivoci e non far perdere tempo a chi non ha diritto a chiedere - ed ottenere - detto ammortizzatore sociale. La Naspi spetta ai:

  • lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente, che abbiano perso l’occupazione per fattori indipendenti dalla loro volontà;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con queste ultime;
  • personale artistico con rapporto di lavoro dipendente;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato delle PA (ad es. supplenti nelle scuole).

Sono invece esclusi a priori dalla prestazione di disoccupazione i seguenti soggetti:

  • i dipendenti che hanno interrotto per loro volontà il rapporto di lavoro, tramite le dimissioni o la risoluzione consensuale;
  • i dipendenti delle PA a tempo indeterminato delle PA;
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (esiste una disoccupazione agricola ad hoc);
  • i lavoratori extracomunitari che hanno permesso di soggiorno per lavoro stagionale (vale una normativa specifica);
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la prestazione di disoccupazione;
  • i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Attenzione però, la legge indica che non sempre l’interruzione volontaria del lavoro impedisce di ottenere la Naspi. Infatti casi come ad es. le dimissioni per giusta causa (per mancato versamento dello stipendio, mobbing, molestie ecc.) o le dimissioni nell’ambito del periodo tutelato di maternità, consentono comunque di fare domanda per l’ammortizzatore sociale di cui stiamo parlando.

Quanto abbiamo ricordato poco sopra vale in linea generale e fatto salvo quanto diremo tra poco, con riferimento a chi ha - come un’ultima esperienza di lavoro - un’occupazione all’estero.

Requisiti e domanda

Oltre alla categoria in cui si rientra come lavoratori, la legge indica due essenziali requisiti per accedere alla prestazione di disoccupazione denominata Naspi. Oltre al cd. stato di disoccupazione (con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità - DID al lavoro e la partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro concordate con il locale Centro per l’Impiego), l’interessato può richiedere la Naspi se ha almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione - nei quattro anni anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, per ottenere il requisito contributivo sono ritenuti utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale. Ma detto requisito non può essere derogato.

Invece, per quanto riguarda le tempistiche entro cui fare richiesta di Naspi, l’interessato deve sapere che può fare domanda per la prestazione contro la disoccupazione:

  • entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro;
  • soltanto in modalità online tramite il sito web ufficiale dell’istituto di previdenza, accedendo con le proprie credenziali nella sezione Prestazioni e servizi>Servizi, digitando “Naspi” nel campo “Testo libero” e facendo clic su NASpI: invio domanda. Tuttavia ogni potenziale beneficiario deve ricordare che può fare domanda esclusivamente dopo la chiusura effettiva del rapporto di lavoro.

Come si può agevolmente notare, si tratta di regole vincolanti, che dispongono la digitalizzazione della procedura - per renderla più veloce e sburocratizzarla - e che sollecitano il potenziale beneficiario ad attivarsi nel più breve tempo possibile.

Occupazione all’estero: scatta la Naspi?

Dopo queste opportune premesse sul contesto di riferimento dell’indennità di disoccupazione, sarà più chiara la risposta fornita dall’Inps al quesito posto in apertura. A risolverlo ci pensa in particolare l’area FAQ del sito web dell’istituto.

Il caso non è affatto inconsueto e proprio per questo Inps spiega con precisione qual è la risposta della legge a riguardo. Chi è residente nel nostro paese ma ha effettuato l’ultima attività di lavoro dipendente all’estero potrà di certo domandarsi se ha facoltà o diritto di presentare comunque domanda di Naspi - per sperare di vedersela accolta e ricevere un contributo mensile nel lasso di tempo in cui cerca una nuova occupazione.

Ebbene, l’istituto indica che la risposta da darsi è negativa, ma non in senso generale e questo perché Inps chiarisce altresì che la prestazione di disoccupazione e di sostegno al reddito non compete al nostro paese e dunque alle risorse nazionali, a condizione che non si tratti di:

  • lavoratori frontalieri;
  • lavoratori differenti da quello frontalieri. In particolare l’Inps cita alcune categorie di lavoratori, per sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Abbiamo dunque elencati i lavoratori marittimi, i soggetti che svolgono normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci e i soggetti ai quali si applica un accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • lavoratori stagionali (ad es. braccianti agricoli o personale del settore turistico / ristorazione).

Nei casi appena citati, dunque, il dipendente che ha perso il lavoro che aveva all’estero, potrà fare domanda di Naspi esattamente come chi ha lavorato sul suolo italiano - senza distinzioni. Gli altri, invece, non avranno questa possibilità.

Che succede in caso di soggiorno all’estero?

In conclusione vediamo brevemente anche una situazione non troppo diversa da quella che abbiamo appena considerato. In ipotesi di soggiorno all’estero del beneficiario, permane il diritto ad incassare l’indennità di disoccupazione o Naspi? Ebbene, la risposta data dall’Inps è positiva, ma attenzione perché restano comunque in capo all’interessato i vincoli legati ai cd. ’meccanismi di condizionalità’ dell’ammortizzatore sociale in oggetto - partecipazione a corsi di formazione o accettazione di proposte di lavoro - indicati dalla legge italiana.

Perciò l’eventuale violazione implica l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie, ovvero il taglio o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Argomenti

# Lavoro
# Naspi

Iscriviti a Money.it