Lavoro intermittente e Naspi sono compatibili?

Paolo Ballanti

13 Luglio 2022 - 10:02

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Cosa fare per non perdere la Naspi se si viene assunti con contratto a chiamata? Quali obblighi ci sono nei confronti dell’Inps? Ecco una guida completa che risponderà a tutti i vostri dubbi

Lavoro intermittente e Naspi sono compatibili?

Il contratto di lavoro a chiamata, detto anche lavoro intermittente o job on call è una particolare tipologia di rapporto (a tempo indeterminato o a termine) in cui il dipendente si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione in favore del datore di lavoro, il quale può avvalersene in maniera discontinua.

Rispetto al part-time, nel job on call il dipendente è titolare dei diritti economico-normativi applicati alle altre tipologie di lavoro subordinato, soltanto per i periodi di effettivo impiego.

A seconda del tipo di contratto, possiamo trovarci di fronte al lavoratore che si obbliga a rispondere all’eventuale chiamata dell’azienda (percependo la relativa indennità, anche per i periodi di non lavoro) oppure no. In quest’ultima ipotesi, il rapporto di lavoro si instaura esclusivamente nel momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata del datore.

Nell’ottica peraltro di limitare il ricorso al lavoro intermittente, in favore di altri contratti (in particolare quello ordinario a tempo pieno e indeterminato) sono previsti determinati limiti, riguardanti:

  • la possibilità di ricorrere al job on call soltanto in presenza di determinati requisiti oggettivi (il tipo di attività svolta) o soggettivi (l’età anagrafica);
  • il tetto di durata pari a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari (in caso di superamento, il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno e indeterminato).

Il carattere discontinuo del lavoro intermittente fa sì che il rapporto con l’indennità di disoccupazione Naspi sia del tutto particolare, con una serie di regole che si trovano applicate soltanto a questa tipologia contrattuale.

Analizziamo in dettaglio se e in quali circostanze contratto a chiamata e disoccupazione sono compatibili.

Cosa accade se il disoccupato viene riassunto?

Il tema della compatibilità tra Naspi e job on call passa attraverso le regole generali previste per i disoccupati che vengono assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Le conseguenze sul sussidio di disoccupazione differiscono a seconda che il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa sia o meno superiore a 8.174,00 euro, quale importo minimo escluso da imposizione fiscale, in vigore per l’anno corrente.

Se dal contratto di lavoro deriva un reddito superiore a 8.174,00 euro:

  • si decade dalla Naspi in presenza di un rapporto di durata superiore a 6 mesi;
  • la Naspi è sospesa d’ufficio se il rapporto ha durata pari o inferiore a 6 mesi.

Al contrario, se il reddito annuo dal rapporto di lavoro è pari o inferiore a 8.174,00 euro, la Naspi è mantenuta ma in misura ridotta (cosiddetto “regime del cumulo”), a patto che:

  • il lavoratore comunichi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito annuo previsto;
  • il datore di lavoro sia diverso da colui con il quale si è interrotto il rapporto che ha determinato il diritto alla Naspi.

L’indennità subisce una riduzione pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il sussidio o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è comunque ricalcolata d’ufficio una volta trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Lavoro intermittente con obbligo di risposta e Naspi

Il rapporto tra il lavoro intermittente con obbligo di risposta (ed erogazione della relativa indennità) con la Naspi, è stato oggetto della circolare Inps del 29 luglio 2015 numero 142.

Nel documento l’Istituto afferma che, nell’ipotesi di rioccupazione del percettore di Naspi con contratto di lavoro a chiamata (con obbligo di risposta) è «ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo, comprensivo della indennità di disponibilità, non superi il limite» attualmente pari a 8.174,00 euro «per il mantenimento dello stato di disoccupazione».

Nello specifico trovano applicazione, in relazione alla durata del contratto (a termine o a tempo indeterminato) e al reddito annuo, le disposizioni generali in materia di «rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione», citati nel paragrafo precedente.

Lavoro intermittente senza obbligo di risposta e Naspi

Sempre la circolare numero 142 affronta il tema della compatibilità tra disoccupazione e lavoro a chiamata, questa volta senza obbligo di risposta.

Anche in questo caso, sostiene l’Inps, è ammesso il cumulo «della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.174,00 euro».

Il percettore di Naspi che intende cumulare un contratto di lavoro intermittente a termine o a tempo indeterminato, è tenuto a segnalare all’Inps, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività in parola. Al pari di quanto avviene per la generalità dei lavoratori subordinati, il sussidio subirà una riduzione con successivo conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti grazie all’attività lavorativa e l’indennità Naspi.

Accesso alla Naspi in contemporanea al lavoro intermittente, è possibile?

Quasi tre anni dopo la circolare numero 142, l’Inps è tornato sul rapporto tra disoccupazione e job on call con il Messaggio del 16 marzo 2018 numero 1162, affrontando il tema di chi richiede la Naspi e, contestualmente al rapporto di lavoro interrottosi, mantiene un contratto di lavoro a chiamata.

In particolare, la domanda di disoccupazione avanzata da un lavoratore titolare di contratto intermittente con obbligo di risposta, può essere accolta a condizione che l’interessato comunichi all’Inps, entro 30 giorni dall’istanza di Naspi, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto, comprensivo dell’indennità di disponibilità.

In questa ipotesi, trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione con il reddito complessivo, a condizione che si rispetti il limite annuo di 8.174,00 euro, secondo le regole generali previste per i lavoratori subordinati.

Al contrario, se il lavoratore non comunica il reddito ovvero se quest’ultimo è superiore al limite, si decade dalla Naspi.

Discorso diverso per quanti, in parallelo alla disoccupazione, mantengono un rapporto a chiamata senza obbligo di risposta. In queste ipotesi:

  • se il contratto ha una durata pari o inferiore a 6 mesi, la prestazione è sospesa per i soli giorni di effettiva chiamata (in alternativa, è possibile cumulare la prestazione con il reddito da lavoro se quest’ultimo non supera gli 8.174,00 euro ed il lavoratore comunica, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il reddito che prevede di trarre da tale attività);
  • se il contratto ha una durata superiore a 6 mesi, si applica il regime del cumulo, alle condizioni sopra citate.

Quali lavoratori possono beneficiare della Naspi?

A differenza della prestazione Dis-Coll, garantita sempre dall’Inps per gli eventi di disoccupazione involontaria che investono gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, la Naspi spetta a quanti, titolari di un contratto di lavoro subordinato, si trovino in una condizione di non lavoro, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge numero 240/1984.

Quali sono i requisiti per ottenere la Naspi?

L’indennità di disoccupazione Naspi è diretta a quanti si trovano in uno stato di disoccupazione involontario, a causa di licenziamento (anche se a seguito di procedimento disciplinare), dimissioni esclusivamente per giusta causa o rassegnate nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima la data presunta del parto sino al compimento del primo anno di vita del bambino), risoluzione consensuale del rapporto, quest’ultima, in alternativa:

  • intervenuta in sede protetta;
  • avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede aziendale, distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici.

In aggiunta allo stato di disoccupazione è necessario aver totalizzato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

A tal proposito si considerano utili anche i contributi dovuti ma non versati dal datore di lavoro, oltre a:

  • contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, a patto che all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta la contribuzione, oltre ai periodi di congedo parentale, se regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati, con possibilità di totalizzazione;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

A quanto ammonta la Naspi e per quanti mesi spetta?

L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione è ottenuto dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per le settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

A questo punto, ottenuta la retribuzione mensile, la misura della Naspi corrisponderà a:

  • il 75% della retribuzione calcolata (se quest’ultima è pari o inferiore a 1.250,87 euro);
  • il 75% di 1.250,87 euro cui si somma il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.250,87.

In ogni caso, l’ammontare della Naspi non potrà eccedere il massimale mensile pari, per il 2022, a euro 1.360,77.

Il periodo di pagamento del sussidio di disoccupazione corrisponde alla metà delle settimane coperte da contribuzione, negli ultimi 4 anni, sino a un massimo di 24 mesi.

Come si ottiene la Naspi?

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, hanno diritto all’indennità Naspi previa domanda da trasmettere all’Inps, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per inviare l’istanza è necessario collegarsi al portale «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - NASpI: indennità mensile di disoccupazione» in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

In alternativa è possibile:

  • chiamare il contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • rivolgersi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

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