Lavoro all’estero, quali documenti farsi rilasciare in Italia?

Paolo Ballanti

11 Ottobre 2022 - 12:50

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Quali documenti farsi rilasciare dal datore di lavoro, dall’Inps e dai Centri per l’impiego prima di trasferirsi all’estero? Cosa cambia tra Paesi Ue o extracomunitari? Ecco a voi un’analisi completa

Lavoro all’estero, quali documenti farsi rilasciare in Italia?

Hai preso la decisione di lasciare l’Italia per lavorare all’estero? Devi sapere che, oltre a gestire trasloco, documenti burocratici, viaggio e inizio del nuovo lavoro ci sono una serie di certificati e moduli da farsi rilasciare in Italia che potranno esserti utili (e in taluni casi sono obbligatori) per vivere serenamente la tua nuova vita in un altro Paese.

La maggior parte dei moduli necessari riguarda i diritti che, in quanto cittadini di uno Stato membro dell’Ue, possiamo vantare negli altri Paesi dell’Unione.

Esistono poi una serie di altre regole specifiche per gli Stati extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Da ultimo, per tutti gli altri territori extra-Ue ed in generale per assicurare una corretta gestione degli adempimenti (anche fiscali) che possono essere richiesti nel luogo di destinazione, esistono documenti comunque necessari da farsi rilasciare in Italia. Ed è proprio da questi ultimi che iniziamo la nostra analisi.

Quali documenti sono comunque necessari?

In generale, i documenti fiscali che, a prescindere dal luogo di destinazione, devono essere raccolti in Italia sono:

  • Certificazioni Uniche rilasciate da tutti i datori di lavoro e/o committenti con cui sono stati stipulati contratti di lavoro o di collaborazione;
  • modelli 730 o Unico Persone Fisiche presentati per ogni periodo d’imposta dove è stata prestata attività lavorativa o in generale sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o a esso assimilati.

Al fine di certificare i vari rapporti di lavoro svolti in Italia è altresì opportuno possedere:

  • contratti di assunzione opportunamente siglati dal lavoratore e dal datore di lavoro;
  • eventuali lettere di licenziamento e ricevute di dimissioni telematiche;
  • singoli cedolini o buste paga rilasciate dai datori di lavoro;
  • modello C2 storico, riguardante il percorso lavorativo dell’interessato, rilasciato dai singoli Centri per l’impiego in cui il lavoratore ha di volta in volta posto la propria residenza.

I sopra citati documenti, ove possibile, devono essere richiesti perlomeno in lingua inglese, in modo da facilitare la lettura e la comprensione da parte del datore di lavoro straniero o degli eventuali uffici pubblici competenti.

Documenti previdenziali per Paesi Ue

Dal punto di vista delle coperture previdenziali e assistenziali la maggior parte dei documenti viene rilasciata dall’Italia a coloro che lavoreranno in uno Stato membro dell’Unione Europea. Ciò in virtù del principio che qualsiasi cittadino dell’Ue ha diritto alla parità di trattamento in materia di:

  • assunzione;
  • condizioni di lavoro;
  • promozione;
  • retribuzione;
  • accesso alla formazione professionale;
  • pensioni professionali;
  • licenziamento.

Esistono pertanto una serie di moduli che aiutano il lavoratore italiano a esercitare i propri diritti alle prestazioni previdenziali, in quanto cittadino europeo che vive e lavora in un Paese Ue diverso dal proprio.

Paesi Ue e diritto alla disoccupazione

Il modello «U1» (ex modulo «E301») è la dichiarazione attestante i periodi di assicurazione da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità di disoccupazione.

Il modulo, si legge sulla pagina «europa.eu - Your Europe - Cittadini - Lavoro e pensione - Disoccupazione e indennità - Moduli standard per i diritti di previdenza sociale» è rilasciato «dal servizio pubblico per l’impiego o dall’ente previdenziale competente» (come l’Inps) dell’ultimo Paese o degli ultimi Paesi in cui è stata svolta l’attività lavorativa.

Una volta ottenuto, il modello dev’essere presentato «al servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui intendi richiedere l’indennità».

Sempre in tema di disoccupazione, il modello «U2» (ex modulo «E303») rappresenta l’autorizzazione a continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione mentre si cerca lavoro in un altro Paese.

Il documento, sempre secondo il portale «europa.eu», è rilasciato dal servizio pubblico per l’impiego o dall’ente previdenziale competente del Paese in cui si è perduta l’occupazione. Abilitato a ricevere il modello «U2» è il «servizio nazionale per l’impiego del Paese in cui cerchi un lavoro».

Da ultimo, il modello «U3» serve per comunicare ai «servizi per l’impiego del Paese che ti versa l’indennità i cambiamenti nella tua situazione che potrebbero determinare una revisione delle indennità cui ha diritto». Il documento dev’essere presentato al servizio pubblico per l’impiego del Paese in cui si cerca lavoro, in base al modello «U2».

Paesi Ue ed eventi di malattia - infortunio - gravidanza

Al fine di ricevere le cure mediche in altro Paese Ue, alle condizioni speciali previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’interessato deve farsi rilasciare dall’ente competente per l’assicurazione sanitaria il modello «DA1» (ex modulo «E123»).

Il documento dev’essere poi presentato all’ente corrispondente del paese estero in cui si vive.

Identificato invece con la sigla «E104» è il Certificato riguardante l’aggregazione dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza, per le prestazioni di malattia, maternità, decesso (assegno) e invalidità.

Il modulo, è compilato nella parte A dall’istituzione competente che ne invia due esemplari allo Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta per ultimo. L’istituzione destinataria compila la parte B e rinvia il modulo al mittente.

Al contrario, se il documento è fornito su richiesta della persona interessata, l’ente che lo rilascia compila le parti A.2 e B, salvo poi consegnare il modello compilato (o trasmetterlo) al lavoratore.

Documenti previdenziali per Paesi extra-Ue convenzionati

In caso di trasferimento in Paesi extra-Ue, con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, è necessario consultare l’apposita pagina del sito Inps «inps.it - Prestazioni e Servizi - Orientamento - Paesi extra UE convenzionati».

Sul portale sono riportate, per ciascun Paese extracomunitario, le condizioni, i contatti da utilizzare e i documenti necessari per l’accesso, all’estero, alle prestazioni pensionistiche e non.

I Paesi interessati sono:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Quebec;
  • Israele;
  • Isole del Canale e Isola di Man;
  • Messico;
  • Paesi dell’ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia);
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Capo Verde;
  • Repubblica di Corea;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Sede;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Usa;
  • Venezuela.

Ulteriori informazioni sul materiale fiscale e contributivo necessario per poter lavorare all’estero, sono disponibili sui portali delle singole ambasciate italiane.

Quali documenti sono necessari nei Paesi extra-Ue non convenzionati?

Per scoprire quali documenti sono necessari per poter lavorare in un Paese extra-Ue non convenzionato con l’Italia, è opportuno prendere contatto con l’ambasciata italiana del luogo di destinazione.

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