Lavori in condominio fuori dal 730 per i bonifici con ritenuta alla fonte

Anna Maria D’Andrea

20 Settembre 2018 - 15:56

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Le spese per lavori in condominio pagate con bonifico con ritenuta alla fonte non dovranno essere inseriscono nel modello 730 o nel modello Redditi da parte dell’amministratore. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Lavori in condominio fuori dal 730 per i bonifici con ritenuta alla fonte

Le spese per lavori in condominio pagate con bonifico assoggettato a ritenuta alla fonte non dovranno essere inserite nel modello 730 da parte dell’amministratore condominiale.

A fornire l’importante chiarimento è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 pubblicata il 20 settembre 2018, nella quale è specificato che gli amministratori di condominio non sono tenuti ad indicare in dichiarazione dei redditi le spese bonificate relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio già indicate nel modello 770 in quanto soggette a ritenuta alla fonte.

Si tratta di uno dei casi di esonero dall’obbligo di comuicazione previsti dal decreto ministeriale 12 novembre 1998 che, al comma 2 dell’articolo 1.

Le spese pagate con bonifico sul quale è applicata la ritenuta alla fonte a titolo di acconto d’imposta non dovranno essere indicate nel quadro K del modello 730 e nella sezione III del quadro AC del modello Redditi.

Lavori in condominio fuori dal 730 per i bonifici con ritenuta alla fonte

Come sopra anticipato, la risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 settembre 2018 chiarisce che le spese relative a lavori di ristrutturazione effettuati su parti comuni di edifici condominiali non dovranno essere indicate dall’amministratore in dichiarazione dei redditi nel caso di bonifici di pagamento soggetti a ritenuta alla fonte.

Si tratta di uno dei casi di esonero dall’obbligo di indicazione di tali spese nella dichiarazione dei redditi dell’amministratore del condominio, disciplinato dal decreto MEF del 12 novembre 1998.

Il decreto sopra citato prevede che l’amministratore del condominio deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), anche i dati di ciascun condominio nonché quelli dei fornitori di beni e servizi relativamente alle spese di acquisto effettuate nell’anno solare.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas,
  • i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte,
  • con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998 qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a 258 euro.

Prima di approfondire, si riporta di seguito la risoluzione n. 67 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 settembre 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018
Esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte

Compilazione quadro AC modello Redditi e quadro K modello 730

Per adempiere all’obbligo di comunicazione delle spese relative a lavori in condominio, l’amministratore è tenuto ad indicare i dati relativi a spese di recupero del patrimonio edilizio nel quadro AC del modello Redditi o nel quadro K del modello 730.

La parte della dichiarazione dei redditi che gli amministratori di condominio devono compilare si compone di tre sezioni:

  • sezione I, contenente i dati necessari all’identificazione del condominio;
  • sezione II, contenente i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • sezione III, contenete le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Come sopra premesso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi opera anche qualora la banca abbia effettuato sui bonifici una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione.

Le somme, essendo soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero nel quadro SY sezione III del modello 770 ed inoltre sono già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Alla luce di quanto esposto quindi gli amministratori di condominio non sono tenuti a comunicare per tali spese i dati richiesti nella dichiarazione dei redditi.

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