La Chiesa paga la Tari sui luoghi di culto? I chiarimenti del Fisco e del MEF sulle regole di esenzione e sui poteri di decisione dei singoli Comuni.
La Chiesa e gli altri luoghi di culto sono tenuti al versamento della Tari? Sulle questioni dei beni della Chiesa gravano molti dubbi e quando si parla delle tasse da pagare il dibattito è sempre aperto, soprattutto per la curiosità dei cittadini al riguardo. Se per imposte come l’Imu la normativa prevede specifiche esenzioni legate all’utilizzo commerciale o meno dei locali di culto, le regole sono differenti per quello che riguarda la tassa sui rifiuti.
A fare chiarezza sul versamento della Chiesa della Tari è intervenuto direttamente il Fisco che ha delineato i limiti di ciò che è esente e ciò che, invece, va inserito nel calcolo della tassa sull’immondizia. Anche se non esiste una normativa nazionale che preveda espressamente l’esenzione per i luoghi di culto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione 1/DF del 15 settembre 2025 ha fornito importanti chiarimenti.
Scopriamo cosa prevede la normativa attuale per le parrocchie e per gli enti di culto.
Le Chiese pagano la Tari?
Il quesito posto al MEF chiedeva
un chiarimento sull’idoneità alla produzione dei rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti nonché quantità dei rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario ”chi inquina paga”.
Nella risposta si premette che nella normativa della Tari non è prevista una specifica esenzione per i luoghi di culto dal versamento del tributo. Il Comune, in base al proprio regolamento, può prevedere esenzioni per abitazioni con un solo occupante, case vacanza, locali adibiti ad uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che per più di sei mesi l’anno risiedono all’estero e fabbricati rurali a uso abitativo.
Si chiarisce, quindi, che nella norma non è previsto che i luoghi di culto rientrino nelle fattispecie per le quali è previsto che il Comune possa avere la facoltà di stabilire riduzioni o esenzioni, ma viene rimarcato che, sempre tramite il regolamento, è il Comune a prevedere ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla norma stessa.
Secondo la giurisprudenza gli edifici destinati al culto non sono esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 38984 del 7 dicembre 2021, infatti, affermava che
“va data quindi continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa”.
La Cassazione ha ribadito il concetto anche in pronunce più recenti affermando che l’esenzione potrebbe essere prevista se si riconosce che i luoghi di culto non sono idonei alla produzione dei rifiuti.
A decidere è il Comune
Nella risoluzione il Mef chiarisce che devono essere i singoli Comuni a prevedere l’esenzione per le Chiese e i luoghi di culto tenendo conto del fatto che sono luoghi che non comportano, per la loro natura e per l’uso cui sono adibiti, la produzione di una quantità elevata di rifiuti. Se, però, il Comune nel proprio regolamento non prevede l’esenzione in questione, sia le Chiese che i luoghi di culto sono assoggettabili a Tari.