Iperammortamento imprese, attenzione agli investimenti nel fotovoltaico. Questo errore fa perdere gli incentivi

Nadia Pascale

21 Aprile 2026 - 10:58

Cade il vincolo degli investimenti in beni strumentali provenienti dall’Ue, ma resta solo in un determinato caso. Ecco l’errore che può far perdere molti soldi alle imprese.

Iperammortamento imprese, attenzione agli investimenti nel fotovoltaico. Questo errore fa perdere gli incentivi

Iperammortamento imprese con investimenti nel fotovoltaico: attenzione a questo errore che può far perdere importanti contributi sotto forma di agevolazioni fiscali alle imprese. La Legge di bilancio 2026 ha previsto in favore delle imprese che effettuano investimenti un aiuto particolarmente interessante, si tratta dell’iperammortamento, cioè la possibilità di portare in deduzione dall’imponibile dell’impresa il costo degli investimenti maggiorato.

Occorre però prestare attenzione, gli iniziali vincoli relativi alla provenienza dei beni sono caduti, ma non tutti, restano, infatti, per il fotovoltaico. Ecco l’errore che può far perdere molti soldi alle imprese con il bonus fotovoltaico.

Iperammortamento imprese, cade il vincolo della provenienza, ma non per il fotovoltaico. Ecco l’errore che fa perdere gli incentivi

L’iperammortamento è disciplinato dall’articolo 1, commi 427-436 della Legge 199 del 2025. Comporta una variazione in diminuzione della base imponibile ai fini IRES, IRPEF e IRAP: l’impresa non incassa un credito da compensare in F24, ma riduce il reddito imponibile dichiarando quote di ammortamento calcolate su un valore superiore al costo d’acquisto effettivo.

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto segue una struttura a scaglioni decrescenti:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro

Cade il vincolo della provenienza, ma non per il fotovoltaico. L’errore che le imprese non devono fare

Nella sua versione iniziale era previsto un vincolo importante, cioè i beni strumentali, le attrezzature per essere agevolabili dovevano avere provenienza da Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Con l’articolo 7 del Decreto legge 38 del 2026, cade proprio questo limite con una modifica del comma 427 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio.

Le imprese possono però essere indotte in errore proprio da questo dettaglio, infatti, l’iperammortamento per gli investimenti nel fotovoltaico non è previsto dal comma 427 dell’articolo 1 della Legge 199 del 2025, ma nel comma 429 a cui non si estende, quindi, la modifica dell’articolo 7. Cosa vuol dire? Semplicemente che è bene fare attenzione. Le imprese che vogliono godere dei vantaggi dell’iperammortamento installando pannelli fotovoltaici, devono prestare attenzione all’origine dei pannelli che deve essere nell’ambito dell’Ue. In caso contrario il rischio è di perdere molti soldi e dover versare imposte elevate.

Nello specifico, il comma 429 della Legge di Bilancio prevede che possano essere agevolati gli impianti con moduli fotovoltaici previsti dal Decreto Legge 181 del 2023, articolo 12, comma 1 lettere B e C . Si tratta di:
Lettera B: moduli con celle, le une e gli altri prodotti nell’Unione europea, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
Lettera C: moduli prodotti nell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in Ue, con efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Appare, quindi, evidente che le imprese che vogliono investire nel fotovoltaico sono ancora vincolate all’acquisto di beni prodotti nell’ambito dell’Unione europea.

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