Lo svolgimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto espone il dipendente al rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
A fronte di eventi simili i soggetti coinvolti necessitano, a seconda dei casi, di prestazioni sanitarie ed economiche, queste ultime giustificate dal fatto che, a causa dell’assenza dal lavoro, il dipendente non riceve alcuna retribuzione da parte dell’azienda.
A farsi carico delle prestazioni citate è l’Inail, in qualità di ente assicuratore obbligatorio per la generalità dei lavoratori con i quali le aziende intrattengono rapporti di lavoro subordinato.
Tra le prestazioni contemplate dall’Istituto figura la copertura economica nelle ipotesi in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. In casi simili la retribuzione per i periodi di assenza è a carico di:
- Datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;
- Inail, dal quarto giorno successivo all’infortunio fino a guarigione (i contratti collettivi nazionali di lavoro possono peraltro disporre l’obbligo del datore di lavoro di integrare l’indennità Inail).
Con riguardo poi all’ammontare degli importi carico azienda / Inail, è bene precisare che il trattamento economico corrisponde a:
- 100% del guadagno medio giornaliero per il giorno dell’infortunio (o quello in cui si è manifestata la malattia professionale), a carico del datore di lavoro;
- 60% del guadagno medio giornaliero dal 1° al 3° giorno di assenza successivi quello dell’evento (periodo di carenza), a carico del datore di lavoro;
- 60% della retribuzione media giornaliera, a carico dell’Inail, dal 4° al 90° giorno di assenza (anche non continuativi);
- 75% della retribuzione media giornaliera, a carico dell’Inail, dal 91° giorno alla guarigione.
Nel conteggio dei giorni appena citati si assumono quelli di calendario, compresi quindi sabati, domeniche e festivi.
Come si intuisce da quanto appena descritto, il datore di lavoro è parte attiva nel processo di liquidazione delle somme spettanti in caso di assenza per infortunio. Per questo motivo, ecco una serie di errori da evitare in busta paga.
Infortunio sul lavoro, 3 errori da evitare nella liquidazione
Attenzione ai casi di pagamento diretto dell’indennità Inail
La regola generale è quella per cui le somme a carico dell’Inail debbano essere liquidate dall’Istituto direttamente al lavoratore beneficiario. Di conseguenza, il datore di lavoro che intende anticipare in cedolino gli importi a carico dell’Inail è tenuto a chiedere un’apposita autorizzazione all’Istituto, collegandosi al portale «inail.it - Accedi ai servizi online» in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Può accadere che il programma paghe consideri di default gli importi a carico dell’Inail come anticipati in busta paga dall’azienda. In situazioni simili, senza un controllo da parte dell’operatore, si corre il rischio che il lavoratore riceva due volte gli importi c/Inail:
- In busta paga dal datore di lavoro;
- Direttamente dall’Istituto, a mezzo bonifico bancario o altra forma di pagamento (ad esempio bonifico domiciliato presso gli uffici postali).
Attenzione alla retribuzione di riferimento nei casi di ricaduta infortunio
L’indennità Inail è liquidata in base alla retribuzione media giornaliera (RMG) degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. Il risultato ottenuto è poi moltiplicato per il numero di giorni indennizzati e per le percentuali al 60 / 75% in ragione della durata dell’assenza.
Di conseguenza, cambiando il periodo di riferimento (ultimi quindici giorni) per il calcolo della RMG, per lo stesso lavoratore, a fronte di più infortuni nell’anno, l’indennità Inail può essere diversa.
Un aspetto che merita attenzione sono le ipotesi di riapertura di un infortunio. Ciò accade quando, ad esempio, a seguito di un evento infortunistico il lavoratore, una volta rientrato al lavoro, deve, anche a distanza di mesi, assentarsi nuovamente per sottoporsi a cure dirette ad eliminare, ridurre o contrastare gli effetti stessi dell’infortunio.
In queste ipotesi non si tratta di un nuovo evento ma, al contrario, della ricaduta di un precedente infortunio. Pertanto, per il calcolo della RMG si devono prendere a riferimento gli stessi valori utilizzati per il primo evento e non, al contrario, quelli relativi ai quindici giorni precedenti la ricaduta.
Non dimenticarsi il conguaglio finale
Nei casi di liquidazione diretta delle somme da parte dell’Inail l’azienda è comunque tenuta, in base a quanto previsto dal Ccnl applicato, a riconoscere, come sopra anticipato, una serie di importi a suo carico, a titolo di:
- Retribuzione per il giorno dell’infortunio;
- Carenza, dal 1° al 3° giorno successivi quello dell’evento;
- Integrazione dell’indennità Inail dal 4° giorno successivo quello dell’evento sino a guarigione.
Eccezion fatta per le prime due ipotesi, l’integrazione (come si intuisce dal termine) per poter essere calcolata deve innanzitutto prendere a riferimento l’indennità conto Inail. Quest’ultima, tuttavia, non essendo soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente, per poter essere confrontata con l’integrazione a carico del datore di lavoro (soggetta invece a contributi) dev’essere aumentata in maniera figurativa, attraverso la cosiddetta «lordizzazione».
Ecco l’operazione da effettuare:
(Indennità Inail * 100) / (100 - contributi a carico lavoratore) = indennità lordizzata.
Ipotizziamo che l’indennità sia pari a 1.200,00 euro e che i contributi a carico del lavoratore siano pari al 9,19%:
(1.200,00 * 100) / (100 - 9,19) = 1.321,44.
A questo consideriamo cosa prevede il Ccnl applicato. L’accordo dispone a carico dell’azienda un’integrazione dell’indennità Inail pari al 100% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi di assenza. Dal momento che quest’ultima, sempre per ipotesi, sia pari a 1.540,00 euro, l’integrazione corrisponderà a:
1.540,00 (retribuzione) - 1.321,44 (indennità Inail lordizzata) = 218,56 euro.
Posto che:
- L’integrazione carico azienda è corrisposta in busta paga;
- L’indennità Inail riconosciuta dall’Istituto può essere comunicata in un momento successivo all’elaborazione della busta paga;
l’azienda è costretta a simulare l’indennità Inail per il calcolo dell’integrazione, riservandosi tuttavia di effettuare un conguaglio quando sarà noto l’ammontare effettivo delle somme a carico dell’Istituto.
Conoscere gli importi reali a carico dell’Inail è facile quando è l’azienda stessa ad anticipare le spettanze in busta paga. In casi simili infatti l’Istituto liquida gli importi direttamente al datore di lavoro.
Al contrario, è bene non dimenticarsi di chiedere il prospetto di liquidazione al dipendente, nelle ipotesi di pagamento diretto a quest’ultimo, così da effettuare il conguaglio in cedolino rispetto alle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di integrazione.