Inail, premi e sanzioni 2022: aumenta ancora il tasso di interesse. Ecco di quanto

Teresa Maddonni

31 Ottobre 2022 - 17:56

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Inail: dal 2 novembre 2022 aumenta il tasso di interesse delle rate dei debiti per premi assicurativi e accessori e per le sanzioni civili. I dettagli nella circolare n. 41 del 28 ottobre.

Inail, premi e sanzioni 2022: aumenta ancora il tasso di interesse. Ecco di quanto

Novità Inail con l’aumento del tasso d’interesse per il pagamento dei debiti per premi assicurativi e accessori e per le sanzioni civili a partire dal 2 novembre.

A spiegare di quanto aumenta il tasso d’interesse per le rate del pagamento dei premi Inail e sanzioni civili è stato lo stesso Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la circolare numero 41 del 28 ottobre 2022.

Non solo, l’Inail spiega anche perché aumenta il tasso di interesse, laddove si tratta del terzo incremento dal mese di luglio.

La Banca centrale europea, infatti, si legge nella circolare, con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha fissato al 2 per cento il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Vediamo allora nel dettaglio di quanto aumenta il tasso d’interesse per le rate del pagamento dei debiti dei premi Inail e accessori e per le sanzioni civili.

Inail, premi e sanzioni 2022: aumento del tasso d’interesse all’8 per cento

Dal 2 novembre 20220 il tasso d’interesse dovuto per le rate dei debiti per premi Inail assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 sarà aumentato all’8 per cento.

Si tratta di una conseguenza della decisione della Bce che ha fissato al 2 per cento il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema rispetto all’attuale 1,25 per cento.

Come spiega l’Inail nella circolare, il pagamento a rate dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 “comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 54 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.”

Questo, specifica sempre l’Istituto, implica che i piani di ammortamento delle domande di rateazione per il pagamento di premi Inail presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando un tasso d’interesse pari all’8 per cento.

Si tratta del terzo aumento in pochi mesi: il tasso di interesse per le rate dei debiti per premi Inail assicurativi e accessori solo lo scorso settembre era stato fissato al 7,25 per cento. Da mercoledì 2 novembre passa all’8 per cento.

Inail tuttavia, sempre nella circolare, specifica che “nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.”

Inail: per le sanzioni civili tasso di interesse al 7,5 per cento

Inail comunica che dal 2 novembre anche il tasso di interesse per le sanzioni civili aumenta al 7,5 per cento.

L’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ricorda l’Inail nella circolare del 28 ottobre, stabilisce che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro deve corrispondere una sanzione civile “pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”

Dal 2 novembre il tasso pari al 7,5 per cento si applica nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulle scadenze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

Per maggiori dettagli sui tassi di interesse per premi Inail, e anche per le sanzioni civili in misura nei casi di procedure concorsuali, rimandiamo al testo completo della circolare che alleghiamo di seguito.

Circolare Inail numero 41 del 28 ottobre 2022
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

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# INAIL

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