Il soggetto passivo di Imu, in caso di morte del proprietario, è il coniuge con diritto di abitazione, ma cosa succede se l’immobile è in comproprietà? L’ordinanza della Cassazione.
Con l’ordinanza 11095 del 28 aprile 2025 la Corte di Cassazione stabilisce che l’Imu è dovuta dal coniuge superstite con diritto di abitazione sull’immobile. Tale diritto, però, non si costituisce se l’immobile è in comproprietà con un terzo soggetto. Cosa significa e che portata ha la decisione dei Supremi giudici in ambito Imu? Cosa cambia per gli eredi e chi deve versare l’imposta?
La normativa dell’Imu prevede chi sono i soggetti passivi dell’imposta escludendo da essi l’occupante non proprietario (che fino al 2020 era soggetto alla Tasi, poi abolita). Il problema si pone quando uno solo dei coniugi è proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale o lo stesso sia in comunione dei beni. La normativa vuole che alla morte del coniuge proprietario, quello superstite ha diritto di abitazione nell’immobile che era adibito a casa coniugale.
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Coniuge superstite e casa coniugale
L’articolo 540 del codice civile stabilisce che il coniuge superstite ha diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o in comunione dei beni anche nel caso che concorra con altri chiamati all’eredità.
Il coniuge superstite, quindi, ha diritto di abitazione anche qualora l’immobile, in tutto o in parte, spetti anche ai figli e si somma alla quota legittima. La noma non si applica in caso di coniuge separato poiché non c’è il requisito della coabitazione. L’articolo 540 del codice civile, però, ha sempre lasciato un dubbi: il diritto di abitazione spetta anche sugli immobili che il de cuius aveva, eventualmente, in comproprietà con terzi soggetti?
L’ordinanza della Cassazione su Imu casa coniugale
L’impatto dell’ordinanza 11095 del 28 aprile 2025 è importante: l’Imu ricade sul coniuge con diritto di abitazione. Se, quindi, il proprietario dell’immobile viene a mancare il coniuge superstite ha diritto di abitazione nella casa coniugale anche se deve dividere la successione della stessa con altri eredi. Essendo il coniuge superstite, quindi, colui che può godere del bene (avendo diritto di abitazione) è il soggetto passivo di Imu (che non paga se ha la residenza nella casa) e gli altri chiamati all’eredità non hanno l’obbligo di versare l’imposta sulle proprie quote.
L’ordinanza, però, sottolinea che il diritto di abitazione al coniuge superstite non spetta qualora l’immobile in questione sia in comproprietà con un terzo soggetto. In questo caso bisogna prendere in considerazione la proprietà dell’immobile prima del decesso.
Facciamo qualche esempio pratico:
- Giorgio è proprietario dell’immobile in cui vive con la moglie Giovanna. La coppia ha tre figli. Alla morte di Giorgio l’immobile è ereditato in parte da Giovanna e in parte dai tra figli, ma l’Imu grava solo su Giovanna che ha diritto di abitazione nella casa e i figli, quindi, non sono chiamati a versare l’imposta sulla loro quota di possesso;
- se Giorgio vive con Giovanna, invece, in una casa che ha in comproprietà al 50% con sua sorella, Giovanna, alla morte del marito, eredita la sua quota di casa (25%), così come i figli (ma ricordiamo che la sorella di Giorgio, pur non essendo erede possiede il 50% dell’immobile), ma non gli spetta diritto di abitazione. In questo caso l’Imu grava sulla sorella, su Giovanna e sui tre figli, in base alle quote possedute.
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