2^ puntata del viaggio in 6 tappe nel mondo del D. Lgs n. 231/2001 vissuto dalle piccole imprese, un viaggio che affronterò unitamente all’avv. Agostino Imperatore, esperto in materia di diritto d’ impresa e di responsabilità amministrativa da reato.
Era il lontano 8 giugno 2001 quando entrava in vigore il D. Lgs n.231/01. Una vera rivoluzione, si sgretolava uno dei principi millenari fondamentali del diritto penale: “societas delinquere non potest”. Da quella data anche le società, e non più solo le persone fisiche, possono “delinquere”, o meglio, possono rivestire il ruolo di parte nel corso di un procedimento penale.
A questo punto è lecito chiedersi: come può la Alfa S.r.l., società che gestisce una piccola azienda commerciale (ad esempio supermercati), essere considerata una parte nel procedimento penale, con tutte le conseguenze che ne derivano, e quale sarebbe stato il ruolo del diritto penale, e quindi delle procure, dinanzi alle patologie del crimine di impresa? È lontano da chi scrive voler ripercorrere la storia dottrinale e giurisprudenziale caratterizzante questi primi ventidue anni di vita del “Decreto Legislativo 231”, oggetto di notevoli spunti e innovazioni.
Ciò non toglie che appaia sempre più rilevante analizzare questa situazione in base all’esperienza sul campo, con una sorta di resoconto dell’applicazione concreta e, soprattutto, della consapevolezza della sua rilevanza per i piccoli imprenditori che masticano con evidente difficoltà i presupposti e i principi della cosiddetta responsabilità amministrativa degli Enti.
Conseguentemente, è opportuno comprendere le cause di questa idiosincrasia.
Perché, dunque, l’amministratore della Alfa S.r.l. fa fatica ad assumere consapevolezza dei rischi che corre?
Il primo intoppo al reale manifestarsi dei benefici insiti nel quadro normativo in questione è dato, così come già riportato su queste colonne, dal considerare l’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. n.231/01 come un costo, un costo “superfluo”, o meglio, da procrastinare “a tempi migliori” e giustificato dalla necessità di dover affrontare spese più impellenti e rilevanti.
A ciò si accompagna una sorta di “scaramanzia normativa”, rappresentata dal timore della commissione di reati, sebbene non sempre e direttamente loro imputabili, ovvero dall’“offesa” che potesse lontanamente immaginarsi che la società in oggetto potesse delinquere.
Perché lo proponi proprio a me? Forse perché presumi che io commetta qualche illecito penale? Infatti, risultava e risulta tuttora difficile far comprendere all’imprenditore medio la necessità di spostare il margine di rischio dalla repressione, con tutte le conseguenze che ne derivavano e ne derivano, alla prevenzione.
Il secondo limite è di natura geografica. E le statistiche sono chiare. Le prime contestazioni ex D.Lgs. n.231/01 nascevano nel famoso triangolo industriale allocato a Nord della nostra penisola. Il motivo non è neanche troppo difficile da prevedere o immaginare ed era rappresentato dall’esistenza del cosiddetto “maggese industriale” prevalentemente in quella zona strategica. E ancora oggi, dopo venti anni, il rapporto è 100 a zero. Non è un caso che soprattutto le Procure competenti per territorio della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e in parte della Liguria e della Emilia Romagna, continuino a contestare alle aziende, in coerenza con l’elenco dei reati presupposti che man mano si infoltisce, fattispecie penali in concomitanza con la contestazione delle medesime alle persone fisiche.
Le Procure, sì, le Procure! Per quanto il legislatore non si sia mai spinto oltre la configurazione di tale responsabilità come amministrativa, non pare dubbio, anche in questo caso senza voler disquisire sulla natura della stessa, che di fatto il campo applicativo fosse rappresentato dal procedimento e dal processo penale. E nel processo penale l’input, o come sarebbe meglio definirlo l’esercizio dell’azione penale, spetta alla Procura della Repubblica che, proprio con riferimento alla criminalità d’impresa, ha smarrito il principio della sua obbligatorietà. E allora perché la procura di Milano contesta anche alle piccole società i reati previsti dal decreto e quella di Napoli o di Barcellona Pozzo di Gotto ancora no?
Probabilmente per una analisi sociologica da parte delle procure del contesto in cui operano. La differente incidenza delle contestazioni operate dalle Procure del Nord Italia rispetto a quelle del Sud trova la sua ratio proprio nella difficoltà di prevedere le drastiche conseguenze in capo a un tessuto imprenditoriale presente nel meridione d’Italia, senza dubbio più fragile.
Da tale disomogeneità applicativa del d.lgs. 231/2001 deriva inevitabilmente una prima disfunzione del sistema: una società che opera in un contesto territoriale in cui vengono effettivamente contestati gli illeciti previsti dal cd. catalogo dei reati – presupposto (cfr: prima puntata) sostiene dei costi fissi ed eventuali che un’altra società, magari operante nel medesimo settore ma con una collocazione geografica diversa, non deve affrontare.
La contestazione schizofrenica e ingiustificatamente discrezionale delle Procure in ordine agli illeciti previsti dal Decreto pare presentare dei connotati di arbitrarietà che mal si conciliano con i cardini di un sistema egualitario e democratico. Al riguardo, preme evidenziare che tale disomogeneità da luogo ad un’ulteriore disfunzione, che di fatto giustifica la discrasia fra quanto previsto per tabulas e quanto effettivamente applicato nella prassi: la lontana percezione della sanzione da parte del piccolo imprenditore.
Quanto affermato non può che essere una diretta conseguenza delle distonie già evidenziate, laddove il costo dell’implementazione, la non obbligatorietà del modello, la natura della piccola impresa, e – soprattutto – l’aleatorietà nella contestazione contribuiscono enormemente ad allontanare l’imprenditore medio da un approccio compliant alla normativa di riferimento, quandanche questa possa rappresentare per lo stesso un importante strumento di risk management (gestione del rischio aziendale).
Insomma, siamo alle solite. Ma fino a quando può durare questa disparità di trattamento? E soprattutto, perché le piccole imprese non ne approfittano per regolarizzare le loro posizioni prima che anche le procure del Sud si sveglino?
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