Anche per chi ha già presentato il modello 730/2025 potrebbe esserci l’obbligo di compilare alcuni quadri del modello Redditi come aggiunta. Non sempre il 730 da solo basta.
Hai presentato il 730/2025? L’adempimento potrebbe non essere sufficiente per soddisfare l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi: in alcuni casi è necessario dover inviare anche il modello Redditi per indicare ogni reddito percepito. Il problema è rilevante soprattutto per chi invia la dichiarazione dei redditi in autonomia. Affidandosi a un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato, infatti, è lo stesso intermediario a valutare la presentazione di quali modelli è necessaria. In alcuni casi, infatti, il contribuente neanche si accorge che per indicare tutti i redditi sono stati necessari due modelli dichiarativi o che il professionista ha ritenuto opportuno inviare il modello Redditi anziché il 730.
Quando l’invio si effettua per conto di dipendenti e pensionati, in ogni caso, si tende a prediligere il modello 730 per sfruttare la presenza del sostituto di imposta e avere l’eventuale rimborso in tempi più rapidi (in questo caso, quando occorre, il professionista compila dei campi aggiuntivi nel modello Redditi).
Quando si presenta la dichiarazione da soli utilizzando il modello 730 precompilato, però, si rischia di non inserire nella dichiarazione tutti i dati necessari e non ci si rende conto che è necessario compilare, in aggiunta, anche alcuni quadri del modello Redditi.
Quando va compilato il quadro RM del modello Redditi?
Come abbiamo accennato è necessario, a volte, integrare la dichiarazione dei redditi già presentata con modello 730, inviando anche alcuni quadri del modello Redditi.
Nello specifico è necessario compilare il quadro RM del modello Redditi qualora nel 2024 il contribuente abbia:
- percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici);
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il quadro RM, oltre ai casi sopra descritti, lo scorso anno doveva essere compilato e inviato all’Agenzia delle Entrate, in aggiunte del modello 730, anche nel caso di rivalutazione del valore di terreni che ha avuto luogo nel 2023 e nel caso dei docenti di ruolo che hanno percepito anche compensi per le lezioni private e per le ripetizioni che vogliono fruire della tassazione sostitutiva al 15% (la cosiddetta flat tax per i docenti). Dal 2025, invece, con la predisposizione del nuovo quadro M questi redditi a tassazione separata possono essere indicati direttamente nel 730.
Quando si presenta il quadro RT?
Fino allo scorso anno era necessaria la compilazione del quadro RT del modello Redditi anche nel caso di soggetti che nel 2023
hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023
.
Da quest’anno, invece, questi stessi redditi possono essere indicati nel nuovo quadro M del 730. Occorre, invece, presentare sempre il modello Redditi aggiuntivo per inserire i redditi che confluiscono nei quadri RM – Sezione IV, RS e RU del modello Redditi Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello.
In alternativa, i contribuenti possono scegliere di utilizzare integralmente il modello Redditi Persone fisiche 2025.
Quando si presenta il quadro RU
In ultimo potrebbe essere necessario compilare il quadro RU del modello Redditi e al bisogno anche il quadro RS. Si tratta di quadri che vanno compilati dagli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972) che nel 2023 hanno fruito di crediti di imposta che potevano essere usati solo in compensazione (nel modello F24).
Come si presentano i quadri aggiuntivi del modello Redditi? Non è necessario compilare tutto il modello Redditi o riportare anche i dati già inseriti nel modello 730. Per la presentazione è sufficiente compilare il quadro di proprio interesse (tra RM,RS, RT e RU) che deve essere inviato insieme al frontespizio del modello Redditi debitamente compilato. La data entro cui trasmettere i quadri aggiuntivi è quella prevista per la scadenza di presentazione del modello Redditi (che è fissata al 15 ottobre 2024).
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