C’è tempo fino al 26 settembre 2025 per accedere, per l’ultima volta, allo Scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici privati. Ecco come fare e le alternative.
Importante appuntamento per chi ha un impianto fotovoltaico, entro il 26 settembre è possibile attivare la vendita di energia con lo Scambio sul posto. La domanda deve essere presentata al GSE (Gestore dei servizi energetici).
Chi ha un impianto fotovoltaico sa che può utilizzare l’energia prodotta per le proprie utenze, nel caso in cui ci sia una produzione maggiore, ad esempio su una casa con un ottimo isolamento termico e materiali di ultima generazione, installare un impianto fotovoltaico con una buona esposizione solare e su tutto il tetto, può portare alla produzione di energia in esubero rispetto alle proprie esigenze.
Oltre a poter provvedere all’installazione di sistemi di accumulo, si può anche stipulare un contratto per lo Scambio sul posto che permette di scambiare l’energia in momenti differenti, cioè compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Per il GSE significa immettere nel sistema energia green e ridurre il fabbisogno di energia da fonti fossili.
Ecco chi può richiedere lo Scambio sul posto da fotovoltaico, termini per la domanda e le alternative.
Scambio sul posto da fotovoltaico, chi può richiederlo?
Per gli impianti entrati in funzione entro il 29 maggio 2025, entro il 26 settembre 2025 è possibile stipulare un contratto per lo Scambio sul posto. Il GSE ricorda che le convenzioni SSP non potranno più essere rinnovate una volta raggiunti i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Il contratto ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile per un periodo massimo di 15 anni dalla sottoscrizione. Per presentare istanza è necessario utilizzare il Modello Unico presente sul sito GSE.
La scelta dello Scambio sul posto era in un certo senso funzionale sui vecchi impianti che non prevedevano i sistemi di accumulo di energia. Consentiva un immagazzinamento virtuale. Attualmente chi produce più energia di quella necessaria al proprio fabbisogno può trovare convenienti altre soluzioni.
Tra queste il servizio di Ritiro Dedicato, RID. Il Ritiro Dedicato è una cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponde, infatti, al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Ricordiamo che i proventi devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.
Come funziona il Ritiro Dedicato da fotovoltaico?
Possono accedere al Ritiro Dedicato gli impianti che rispettino queste condizioni:
- potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
- potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
- potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
- potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili (diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica) limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente purché nella titolarità di un autoproduttore.
Incompatibilità Ritiro dedicato con altri incentivi
Il Ritiro Dedicato non è compatibile con lo Scambio sul posto, inoltre, non è compatibile con altre misure incentivanti, come impianti fotovoltaici incentivati dal D.M. 05 Luglio 2012 (quinto Conto Energia) o D.M. 05 Maggio 2011 (quarto Conto Energia per i soli impianti con Tariffa Onnicomprensiva), e gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (non fotovoltaici) incentivati dal D.M. 18 Dicembre 2008, dal D.M. 06 Luglio 2012 e dal D.M. 23 Giugno 2016.
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