Forfettario e beni in autoconsumo. Plusvalenze e verifica soglia di 85.000 euro

Andrea Amantea

16 Ottobre 2025 - 17:36

L’estromissione del bene richiede un’attenta analisi dell’operazione che potrebbe comportare l’uscita dal regime forfettario

Forfettario e beni in autoconsumo. Plusvalenze e verifica soglia di 85.000 euro

Il regime forfettario si caratterizza per alcune peculiarità, molte volte di facile comprensione altre volte invece che richiedono una maggiore analisi e uno studio più approfondito.

Può rientrare in tale ultima ipotesi la gestione del passaggio di un bene dalla sfera imprenditoriale a quella familiare; ipotizziamo ad esempio il caso di un imprenditore che decide di passare un’autovettura dall’impiego aziendale a quello nel contesto familiare.

Come bisogna comportarsi in questi casi? Rileva un’eventuale plusvalenza o minusvalenza? L’eventuale maggior valore determinatosi per effetto del passaggio del bene dalla sfera d’impresa (o di professione) concorre alla soglia di 85.000 euro?

Questa è la soglia di ricavi che consente di accedere al regime forfettario.

Vediamo cosa c’è da sapere e soprattutto come comportarsi per gestire senza errori il passaggio di un bene al c.d. autoconsumo.

Nei fatti si tratta di un’operazione di estromissione.

Il regime forfettario

Prima di entrare nello specifico della questione è necessario richiamare i requisiti per operare in regime forfettario.

La chance riguarda coloro i quali hanno:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro . Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

E’ possibile gestire gli incassi forfettari di fine anno.

Tenendo conto anche dei rimborsi.

Le plusvalenze nel regime forfettario

Per capire come gestire le plusvalenze o le minusvalenze nel regime forfettario ci viene in aiuto la circolare n°10/e 2016.

In tale documento di prassi, poi richiamato dall’interpello n°391/2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

“Con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell’ingresso nel regime forfettario, la circolare n. 10/E del 2016, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che il comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 «non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze - la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007. La mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfettario».

Nei fatti le plusvalenze e le minusvalenze non rilevano nel regime forfettario.

Tuttavia potrebbe anche succedere che il professionista o l’imprenditore dopo essere uscito dal forfettario rientri nel regime «ordinario».

In questo caso, ci si deve rifare alle disposizioni di cui al c.72 della L.90/2014, in base alle quali:

  • nell’ipotesi di cessione successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario,
  • ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o della minusvalenza determinata,
  • si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime forfettario.

Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Fin qui nulla di difficile. Dunque se si esce dal forfettario e si rientra nell’«ordinario» le plusvalenze riprendono rilevanza fiscale tenendo conto dei valori come sopra individuati.

A ogni modo, come circolare Ade 39/E del 15 aprile 2008: l’estromissione del bene deve essere annotata sul libro cespiti che è stato tenuto prima dell’ingresso nel regime di favore.

Beni in autoconsumo. Effetti su ricavi e soglia di 85.000 euro

Un’ulteriore analisi può essere fatta dal punto di vista della rilevanza delle plusvalenze ai fini della verifica della soglia limite di 85.000 euro.

Anche in questo caso le plusvalenze non concorrono alla soglia.

Infatti, il c.54 della legge n°190/2014 che individua la soglia di 85.000 euro fa riferimento ai ricavi da intendersi quelli individuati dall’art.85 del TUIR, lett a) e b).

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività’ dell’impresa;
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

Infatti nella già citata circolare n°10/e 2016, è stato chiarito che concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR.

Dunque, l’autoconsumo rileverebbe solo laddove fosse collegato ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività’ dell’impresa ovvero corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel complesso, fuori di questi casi, nel regime forfettario il passaggio di un bene dalla sfera di impresa a quella personale non è rilevante fiscalmente.

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