Firma, ecco quando non è valida

Ilena D’Errico

27 Maggio 2024 - 00:24

Ecco in quali casi la firma non è valida e può essere richiesto l’annullamento del contratto sottoscritto secondo la legge.

Firma, ecco quando non è valida

Quando si deve firmare un documento, magari perché si è alle prime armi con questo compito oppure si tratta di un atto considerato particolarmente importante, capita di lasciarsi prendere dai dubbi. Come deve essere una firma per avere validità legale? Contrariamente a quanto si pensa di solito, la legge non è troppo rigorosa nella definizione della firma, proprio perché quest’ultima è fortemente personale e rispecchia l’individualità di ognuno.

Non a caso, il modo con cui si firma diventa un tratto distintivo riconoscibile, anche quando cambia con il tempo. Conoscere le regole sulla validità della firma viene in aiuto anche quando si vuole sapere se è possibile contestarne una, magari per paura di un ripensamento del firmatario oppure perché nel proprio interesse. Come vedremo, i casi in cui una firma non è valida sono tassativi e non riguardano le caratteristiche della firma stessa, quanto più la modalità, il motivo e le condizioni per cui è stata apposta.

Firma eseguita sotto violenza o minaccia

La prima ipotesi in cui una firma è giudicata invalida dalla legge è piuttosto semplice da comprendere, trattandosi del caso in cui la firma è stata estorta con la violenza. È importante sapere che la legge annovera sia la violenza fisica che quella psicologica e morale, purché il contraente - in relazione alle proprie caratteristiche personali, all’importanza della firma e alla diligenza dell’uomo comune, sia stato effettivamente obbligato a firmare un documento che altrimenti non avrebbe accettato, ad esempio perché pregiudizievole.

Se si parla di minaccia, quindi, la stessa deve essere quanto meno credibile e prospettare un danno ingiusto alla persona che firma o ai suoi cari. In particolare, c’è l’annullamento se viene minacciato un male in modo notevole, ingiusto e impressionante secondo le caratteristiche dell’individuo. La violenza, invece, dà sempre luogo ad annullamento della firma.

Firma a causa di un errore

La firma può essere considerata invalida anche se è stata apposta per errore, a patto che ci siano alcune condizioni previste dalla legge. In particolare, deve trattarsi di un errore di fatto (che riguarda la realtà, ad esempio le caratteristiche del bene acquistato) o giuridico (come essere convinti di avere un certo obbligo) essenziale, cioè senza il quale non ci sarebbe stato il consenso. Non è tutto, questo errore deve essere riconoscibile dal contraente, che altrimenti non avrebbe colpa per subire l’annullamento.

Firma ottenuta con l’inganno

Ci sono vari modi con cui un soggetto può ottenere dall’altro la firma, quindi un consenso, che non vorrebbe prestare. Abbiamo già citato i modi più evidenti come la violenza e la minaccia, ma anche l’errore in cui la responsabilità dell’altra parte consiste nel non aver fatto notare al firmatario il malinteso ed essersi approfittato della circostanza. Una firma, tuttavia, può anche essere estorta con l’inganno.

Anche in questo caso, però, l’annullamento è possibile soltanto se l’inganno è riuscito a viziare la volontà del contraente rispetto alle obbligazioni contenute nel documento, alla motivazione o a qualsiasi altro elemento abbia indotto la firma.

Firma di una persona incapace

Infine, è possibile l’annullamento di un contratto nel caso in cui la firma sia stata apposta da una persona incapace. Si hanno in proposito due tipologie di incapacità ugualmente rilevanti. L’incapacità a contrattare, derivante dall’incapacità giuridica del soggetto derivante dalla minore età, dall’interdizione o dall’inabilitazione e l’incapacità di intendere e di volere al momento della contrattazione, indipendentemente dalle cause.

In linea generale, tuttavia, i contratti firmati dai minorenni sono annullabili soltanto entro 5 anni, oltre i quali diventano definitivi. Secondo la giurisprudenza, inoltre, va anche valutata l’entità del contratto e le sue ripercussioni sul minore (oltre che la sua età effettiva) per valutare la possibilità di annullamento,

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