Fermo auto, arriva il risarcimento danni dall’Agenzia delle entrate

Nadia Pascale

22/05/2023

22/05/2023 - 16:20

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Si può ottenere il risarcimento danni in caso di fermo auto illegittimo? Storica pronuncia di condanna per l’Agenzia Entrate - Riscossione

Fermo auto, arriva il risarcimento danni dall’Agenzia delle entrate

Si può ottenere un risarcimento danni dall’Agenzia delle entrate in caso di fermo amministrativo? La risposta è «sì» e arriva dalla Corte di Cassazione che ha emesso una storica Ordinanza, la 13173 pubblicata il 15 aprile 2023. Ecco le motivazioni della condanna al risarcimento danni.

Il fermo amministrativo, anche conosciuto come ganasce fiscali, è un vincolo che ricade su un veicolo nel caso di omessi versamenti di imposte di varia natura, tra cui anche il bollo auto, ma non solo.
Una volta iscritto al Pra il fermo auto, il veicolo non può circolare, non può essere rottamato o esportato, non può essere parcheggiato su pubblica strada. Vi sono però dei limiti, infatti se il veicolo è utilizzato per lavoro oppure necessario ad assicurare la libertà di movimento a disabili, il fermo amministrativo non si può porre.

Questa in sintesi la disciplina, ma vediamo perché l’Agenzia Entrate - Riscossione è stata condannata al risarcimento danni.

I fatti: fermo auto illegittimo protrattosi per anni genera il diritto al risarcimento danni?

L’Agenzia delle Entrate, nonostante l’ordine di sospensione del fermo auto emesso dal giudice di pace, ha illegittimamente sottoposto a fermo amministrativo un veicolo di proprietà di un professionista. Tale comportamento si è protratto per anni.

Di conseguenza il professionista ha proposto ricorso per ottenere il risarcimento danni corrispondente alla diminuzione del valore subito dal veicolo da momento del fermo fino al successivo momento in cui il fermo è stato tolto e il veicolo venduto e al valore della privazione dell’esercizio del diritto di proprietà in tale arco temporale.

Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda, la Corte di appello invece, accoglie la domanda, conferma che il fermo amministrativo e la sua iscrizione erano stati illeciti, ma non pronuncia condanna di risarcimento dei danni perché non ritiene sufficientemente provato l’ammontare del danno stesso.

Il professionista ricorre quindi alla Corte di Cassazione che invece travolge tale sentenza di secondo grado e condanna l’Agenzia Entrate - Riscossione al risarcimento dei danni per fermo amministrativo illegittimo.

Vediamo però il percorso logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione: il fermo auto illegittimo fa sorgere il diritto al risarcimento danni

Conferma la Corte che:

il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene a fronte del quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento

Si tratta, come in ogni caso di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, di un danno la cui esistenza e il cui ammontare possono essere provati con gli ordinari mezzi di prova e quindi anche basandosi sulla presunzione.
Ricordiamo che nel nostro ordinamento in alcuni casi è previsto che la prova possa essere data solo con determinati mezzi, ad esempio prova scritta.

Se la richiesta di risarcimento danni fosse stata limitata ai danni da “fermo tecnico”, da orientamento costante della Corte, il professionista avrebbe dovuto allegare documenti volti a dimostrare la spesa sostenuta per l’acquisto di un veicolo alternativo o per il suo noleggio.

Afferma la Corte di cassazione che nel caso prospettato, siccome il contribuente ha chiesto il risarcimento anche per la perdita di valore determinata dall’usura dovuta al mancato utilizzo, e avendo dimostrato il valore del bene al momento del fermo e le stime successive effettuate quando è ritornato nella disponibilità del bene, al momento della vendita, deve ritenersi sufficientemente provato il danno e la sua quantificazione.

Si tratta infatti di una componente del danno, danno emergente, che sarebbe trascurabile se il fermo avesse avuto breve durata, ma siccome si è illegittimamente protratto per anni, deve ritenersi fondata la richiesta di risarcimento danni.

Proprio per questo la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Appello che deve attenersi alle disposizioni dell’ordinanza 13173/2023 della Corte di Cassazione.

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