Esenzione ticket sanitario per reddito: i limiti aggiornati

Simone Micocci

17/08/2022

23/01/2023 - 16:24

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Quando un reddito è talmente basso da esonerare la persona dal pagamento del ticket sanitario? Ecco le soglie da non superare nel 2022.

Esenzione ticket sanitario per reddito: i limiti aggiornati

Chi ha un reddito molto basso è esonerato dal pagamento del ticket sanitario per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche.

Sono diverse, d’altronde, le situazioni in cui il legislatore esonera dal pagamento del ticket dovuto da chi deve sottoporsi alle visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, alle prestazioni in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza, e alle cure termali.

Ad esempio, hanno diritto all’esenzione i disoccupati, oppure le donne in gravidanza. E tra le ragioni in cui si ha diritto all’esenzione c’è anche il reddito, in quanto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali non è richiesto il pagamento del ticket.

Tali situazioni vengono contrassegnate con i codici da E01 a E08; vediamo di cosa si tratta, quali sono i limiti reddituali aggiornati al 2022 e come fare per rivendicare il diritto all’esenzione del ticket.

Esenzione ticket sanitario per reddito

Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito coloro che rientrano in una delle seguenti categorie, soddisfando le relative condizioni:

  • E01: persone con meno di 6 anni o con più di 65 anni con un reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro;
  • E02: disoccupati, purché regolarmente iscritti al centro per l’impiego e che abbiano presentato la Did (dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro) con un reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, limite che può essere incrementato fino a 11.362,65 euro in presenza del coniuge, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Hanno diritto all’esenzione anche i familiari a carico del disoccupato;
  • E03: persone titolari, nonché i familiari a carico, di assegno sociale. Quindi, il limite di reddito è pari a 6.085,43 euro, soglia entro cui si ha diritto alla suddetta prestazione;
  • E04: persone che godono di una pensione integrata al minimo, che hanno compiuto i 60 anni e hanno un reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Anche in questo caso hanno diritto all’esenzione del ticket eventuali familiari a carico.

A queste quattro categorie, per le quali il diritto all’esenzione è riconosciuto solamente se il medico indica l’apposito codice nella ricetta con cui avviene la prescrizione, se ne aggiungono altre quattro:

  • E05: minore di 18 anni privo di un sostegno familiare, per il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi degli articoli 343 o 403 del Codice Civile, nonché della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • E06: cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, richiedenti protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura. Questi hanno diritto all’esenzione per tutta la durata della richiesta di protezione, fino alla definizione della pratica, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego;
  • E07: cittadino comunitario non iscritto né iscrivibile al SSR privo di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65 anni;
  • E08: cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in possesso di Tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni.

Come usufruire dell’esenzione del ticket sanitario per reddito

Dal 2011 le Regioni hanno adottato nuove procedure: nel dettaglio, come visto sopra, è il medico che prescrive le prestazioni di specialistica ambulatoriale a dover indicare nella ricetta il codice di esenzione, ma solamente nel caso in cui si rientra tra le situazioni comprese da E01 a E04.

Da E05 a E08, invece, l’esenzione spetta in automatico in quanto viene rilasciato un apposito tesserino.

Per minori di 6 anni, over 65, disoccupati e titolari di assegno sociale o pensione minima, invece, è necessaria l’indicazione del medico, il quale - su richiesta dell’interessato - può consultare l’apposita lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria così da verificare se l’assistito ha diritto o meno all’esenzione.

Tuttavia, non è detto che tutti gli esenti siano indicati nel suddetto elenco: qui, infatti, non figurano quegli utenti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, per i quali quindi l’erario non dispone dei dati reddituali.

In tal caso sarà necessario, se si vuole beneficiare dell’esenzione del ticket, autocertificare il reddito percepito ogni anno (si fa riferimento a quello precedente) rivolgendosi all’Asl competente sul territorio. Allo stesso tempo è importante ricordare che qualora le condizioni reddituali dovessero cambiare, e quindi si perde il diritto all’esenzione, bisognerà darne tempestiva comunicazione all’Asl di residenza; in caso contrario, un successivo controllo potrebbe accertare il superamento dei limiti reddituali previsti e l’interessato sarà chiamato a restituire un importo pari ai ticket non versati.

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