Esenzione bollo auto, cosa fare se cambia la residenza

Nadia Pascale

20 Maggio 2026 - 13:35

L’esenzione del bollo auto in caso di disabilità deve essere rinnovata al cambio di residenza? Ecco cosa dice la giurisprudenza.

Esenzione bollo auto, cosa fare se cambia la residenza
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Si perde il diritto all’esenzione dal bollo auto per disabilità in caso di cambio residenza? La risposta sembrerebbe essere automatica e semplice, ma purtroppo così non è perché ci sono voluti molti anni, e diversi gradi di giudizio, per arrivare finalmente a una sentenza che riconosca, o meno, il diritto all’esenzione del bollo auto in modo automatico in caso di cambio di residenza.

Deve essere premesso che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le persone con disabilità trova il suo fondamento nell’art. 8 della legge n. 449 del 1997, si tratta, quindi, di una norma che agisce a livello nazionale e che le regioni possono incrementare con ulteriori riconoscimenti e benefici. La portata non può però essere limitata.

Ecco in quali casi l’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili è automatico in caso di cambio di residenza.

Esenzione bollo auto e cambio di residenza: i fatti

Nel caso in oggetto una signora disabile ottiene nella regione Lombardia il riconoscimento dell’esenzione bollo auto.
Si premette che per ottenere l’esenzione dal versamento del bollo auto occorre uno stato di disabilità riconosciuto da una commissione medica e caratteristiche tecniche del veicolo che lo rendano idoneo a facilitare la libera circolazione del disabile.

La signora acquista il veicolo nel 2012 e la regione Lombardia riconosce l’esenzione dal bollo auto. Nel 2013 si trasferisce nelle Marche e chiede l’esenzione dal bollo anche in questa regione. Nonostante questo, nel 2018 la regione Marche trasmette un avviso di accertamento per il bollo auto non pagato nel 2015. Evidentemente non ritiene che gli accertamenti che la signora aveva fatto prima di richiedere l’esonero in Lombardia siano “validi”. Il giudice di primo grado ritiene l’avviso di accertamento valido.

La signora propone appello in secondo grado. Qui la situazione si ribalta. Il giudice ritiene che il fondamento dell’esenzione è lo stato di disabilità (che è un fatto evidentemente oggettivo e non dipende dalla regione di residenza), tale disabilità nella vicenda in esame esisteva già prima del trasferimento nelle Marche.

Disabilità è un fatto storico, l’esenzione dal bollo auto deve essere riconosciuta

Lo stato di disabilità viene considerato un fatto storico, riconosciuto e valido su tutto il territorio nazionale. Non possono, quindi, derivarne benefici riconosciuti solo a livello locale. Il riconoscimento dell’esenzione è valido su tutto il territorio nazionale.

Il giudice di secondo grado valuta non solo l’elemento soggettivo, ma anche l’elementi oggettivi, cioè la presenza di adattamenti del veicolo per renderlo idoneo alla guida da parte del disabile. Anche in merito al requisito oggettivo sottolinea che il veicolo successivamente all’acquisto non aveva subito ulteriori modifiche, questo implica che se era idoneo ai tempi dell’acquisto, lo è tutt’ora e, quindi, non è necessaria un’ulteriore valutazione su tale elemento.

La sentenza n. 134/2026 della Cgt di secondo grado delle Marche afferma, quindi, un valido principio e cioè che l’esenzione del bollo auto ha valore nazionale e non regionale, sebbene il tributo sia riscosso dalla regione.

Il cambio di residenza non fa decadere l’esenzione dal bollo auto già riconosciuta. Lo stato di disabilità è accertato una volta per tutte dalla commissione medica competente, con valore su tutto il territorio nazionale. La regione in cui ci si trasferisce è, di conseguenza, tenuta a riconoscere in modo automatico il beneficio senza che ci sia bisogno di presentare una nuova istanza.

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