Enti bilaterali, quali e cosa sono, normativa e obblighi

Nadia Pascale

21 Giugno 2023 - 11:33

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Gli enti bilaterali possono costituire per le aziende un importante vantaggio perché consentono di riconoscere diritti ai lavoratori senza doverne sopportare il costo da soli. Cosa c’è da sapere?

Enti bilaterali, quali e cosa sono, normativa e obblighi

I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai propri dipendenti una serie di «servizi» previsti dai contratti collettivi di lavoro, ad esempio aggiornamenti professionali o corsi sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Il costo di questi servizi può essere eccessivo da sostenere da una sola azienda.

Una possibile soluzione è l’adesione a enti bilaterali che, dietro il pagamento di un contributo, forniscono servizi e welfare aggiuntivo. Ma cosa sono gli enti bilaterali e come funzionano?

Gli enti bilaterali sono organismi paritetici costituiti da associazioni di datori di lavoro e sindacati. L’obiettivo è rappresentare sia gli interessi dei datori di lavoro, che quelli dei lavoratori attraverso rapporto di collaborazione e partecipazione tra le parti sociali.

La normativa di riferimento si avvale di poche, scarne, norme; in particolare art. 2, lett. h), d.lgs. 276/2003 e la circolare 43 del 2010 del Ministero del Lavoro che chiarisce i dubbi sulla obbligatorietà dell’adesione agli enti bilaterali. Si aggiungono la legge Fornero e la legge 78 del 2014.

Vediamo ora nel dettaglio il quadro normativo, le finalità degli enti bilaterali e i principali enti costituiti.

Enti bilaterali, le fonti normative

La norma che istituisce gli enti bilaterali è l’articolo 2, lettera h, del decreto legislativo 276 del 2003, la molto conosciuta legge Biagi. Tale articolo definisce gli enti bilaterali come

organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro.

Nella seconda parte lo stesso articolo definisce le finalità degli accordi collettivi, ricordando che trattasi di un elenco non tassativo e che di conseguenza tramite la contrattazione tra le parti i possono inserire ulteriori finalità.

La seconda fonte è la legge Fornero, la stessa però si limita ad effettuare un rinvio agli enti bilaterali in materia di “flessibilità in entrata” e promuove l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito. Si tratta di un vero e proprio welfare derivante dalla contrattazione privata, ad esempio questi fondi sono stati utilizzati come ammortizzatori sociali nel periodo pandemico.

Infine, l’ultima fonte è la legge 78 del 2014 che rimanda agli enti bilaterali per la definizione dei piani formativi per l’apprendistato.
Si è detto in precedenza che tra le fonti si può annoverare la circolare 43 del 2010, la stessa chiarisce solo alcuni punti inerenti l’obbligatorietà dell’adesione agli enti bilaterali. Chiariremo nell’ultima parte della guida questo aspetto.

Finalità degli enti bilaterali

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti da associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono liberamente costituiti in previsione dei contratti collettivi nazionali e sono paritetici, quindi sono composti in egual misura dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le finalità sono delineate nella seconda parte dell’articolo 2, lettera h, del decreto legislativo 276 del 2003.
Vediamo quindi quali sono gli scopi che persegue un ente bilaterale:

  • promozione di un’occupazione regolare e di qualità;
  • intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
  • programmazione di attività formative;
  • determinazione di modalità di attuazione della formazione in azienda;
  • promozione di pratiche contro la discriminazione e per inclusione di soggetti svantaggiati;
  • gestione mutualistica dei fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
  • certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità e congruità contributiva;
  • sviluppo di azioni per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
  • ogni altra attività o funzione assegnata agli enti bilaterali dalla legge e dai contratti collettivi.

Aderire agli enti bilaterali è un obbligo?

Una questione molto dibattuta, come anticipato già in precedenza, riguarda la obbligatorietà dell’adesione agli enti bilaterali. In materia è intervenuta la circolare 43 del 2010 del Ministero del Lavoro al tempo guidato da Maurizio Sacconi.

Circolare 43/2010
circolare 43/2010

Al fine di rendere chiaro un argomento un po’ ostico, almeno per quanto riguarda questo punto che è stato a lungo dibattuto anche dai giuristi, è bene andare con ordine.

Si è detto in precedenza che gli enti bilaterali sono enti di diritto privato costituiti liberamente. Resta quindi che le parti coinvolte possono o meno aderirvi. Questo resta un principio cardine. Non è obbligatorio aderirvi.

Alla base della mancata obbligatorietà vi è l’articolo 39 della Costituzione che sancisce il principio di libertà associativa, come libertà anche di non aderire ad associazioni sindacali ( di lavoratori o datori di lavoro).

Le stesse regole non possono però essere applicate ai contratti collettivi di lavoro. Specifica la circolare che il contratto collettivo vincola le parti stipulanti e di conseguenza un datore di lavoro che aderisce deve poi riproporre ai lavoratori le condizioni previste nel contratto collettivo, oppure condizioni migliori.

Il contratto collettivo di lavoro contiene due tipi di “regole”:

  • disposizioni normative che disciplinano il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro;
  • disposizioni obbligatorie che regolano i rapporti tra coloro che partecipano alla stipula del contratto.

ne deriva che:

  • Le forme di tutela contenute nel contratto collettivo rientrano tra le disposizioni normative. Questo implica che il lavoratore deve vedersi riconosciute tutte le tutele che sono previste in questa parte del contratto collettivo;
  • la costituzione dell’ente bilaterale rientra tra le norme obbligatorie che vincolano le parti.

Dai principi visti sopra emerge che il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le tutele e il welfare previsto nel contratto collettivo nazionale.
Può farlo indirizzando i lavoratori verso gli enti bilaterali, ad esempio attraverso fondi istituiti presso l’ente bilaterale o, in alternativa, può autonomamente fornire quelle stesse prestazioni.
Ad esempio, se il contratto collettivo prevede che i lavoratori seguano periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza, il datore che aderisce al fondo di lavoro può indirizzare i lavoratori presso i corsi organizzati dall’ente, oppure fornire autonomamente il servizio.

Specifica la circolare 43 del 2010

L’impresa che aderisce alla bilateralità (enti bilaterali) assolve, con la sua contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento

I principali enti bilaterali in Italia

In Italia gli enti bilaterali esistenti sono numerosi e forniscono diverse tipologie di prestazioni, oltre quelle base previste dal decreto legislativo 276 del 2003, ad esempio forniscono prestazioni sanitarie.

Possiamo elencare i principali enti bilaterali.
Ebipro, Ente bilaterale studi professionali, costituito dalle parti sociali del settore studi professionali, si occupa di tutela della sicurezza e della salute, formazione, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sostengo al reddito.

Ebcm o Ebinter, Ente bilaterale settore terziario, costituito nel 1995 da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS-Uil. L’ente ha la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, ha tra i suoi obiettivi incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore terziario, si occupa di formazione e riqualificazione professionale.

Ebit, Ente bilaterale industria turismo, nasce nel 2000 da un accordo tra Federturismo confindustria, Confindustria Aica e le sigle sindacali: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS-Uil. L’ente tiene in particolare considerazione le pari opportunità e al suo interno ha creato le Commissioni per l’apprendistato professionalizzante e per le pari opportunità.

Ebnt, Ente bilaterale nazionale del turismo costituito pariteticamente dalle associazioni datoriali (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita aderenti a Confcommrcio) e dalle organizzazioni sindacali (Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil) del settore Turismo, svolge la sua azione prevalentemente sullo sviluppo di un mercato del lavoro equo, creazione e consolidamento dell’occupazione qualificazione professionale, partecipazione dei lavoratori.

Ebitem, Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, nasce nel 1998 e tutela il comparto del lavoro in somministrazione assicurando ai lavoratori forme di tutela.

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