Disoccupazione Naspi: riduzione sospesa anche con l’anticipo? Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

10/08/2021

25/10/2022 - 11:57

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Il meccanismo di riduzione della Naspi è stato sospeso dal decreto Sostegni bis: vale anche per l’anticipo? INPS fornisce le istruzioni nella circolare n.122 del 6 agosto e fa un esempio di calcolo.

Disoccupazione Naspi: riduzione sospesa anche con l’anticipo? Istruzioni INPS

La disoccupazione Naspi ha subito non poche modifiche provvisorie nel corso dell’anno di pandemia e la riduzione dal quarto mese, il cosiddetto décalage, ordinariamente del 3%, è stato sospeso con il decreto n. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La riduzione piena torna dal 1° gennaio 2022, ma la sospensione dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 si applica anche in caso di anticipo della prestazione?

La risposta arriva dall’Istituto con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021 in cui l’INPS fa anche un esempio di calcolo per il prossimo anno quando quanto sospeso dovrà essere recuperato sull’importo della Naspi.

Disoccupazione Naspi: riduzione sospesa anche con l’anticipo

La riduzione della Naspi dal quarto mese vale anche in caso di anticipo dell’intera somma previsto per chi vuole aprire un’attività.

Ricordiamo nel dettaglio, come fa INPS, che il decreto Sostegni bis all’articolo 38 ha stabilito che la riduzione delle indennità Naspi in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021 è sospesa. Dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021“rimane invariato l’importo della prestazione in pagamento alla predetta data del 1° giugno 2021, senza quindi l’ulteriore abbattimento della prestazione del 3% per i mesi da giugno a dicembre 2021.”

Le prestazioni di disoccupazione Naspi con data di decorrenza nel periodo che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 invece, verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 senza alcuna riduzione. INPS così arriva a specificare cosa accade in caso di anticipo della Naspi alla sospensione della riduzione, se trova applicazione o meno. Scrive l’INPS:

“La sospensione del meccanismo di riduzione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto Sostegni bis trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione Naspi erogata in forma anticipata in un’unica soluzione (cfr. l’art. 8 del D.lgs n. 22 del 2015).”

L’Istituto specifica quindi che anche in questo caso per le indennità di disoccupazione Naspi in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, e decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, “in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione Naspi viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.”

INPS specifica, sulla base di un semplice calcolo, che per le prestazioni con decorrenza dal 1° ottobre il meccanismo di riduzione trova applicazione dal primo giorno del quarto mese di erogazione quindi dal 1° gennaio 2022.

Disoccupazione Naspi, torna la riduzione piena dal 2022: esempio di calcolo

INPS specifica che la riduzione piena della Naspi, secondo il meccanismo di cui abbiamo detto, riprende dal 1° gennaio 2022 e riporta un esempio di calcolo.

L’Istituto specifica inoltre che “per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.”

INPS quindi fa un esempio che riportiamo di seguito ipotizzando un’indennità Naspi spettante con decorrenza 1° luglio 2021 di importo pari a 1.000 euro ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione.

Considerato che la riduzione è stata sospesa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 “è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre (corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione – sempre del tre per cento - per la stessa mensilità di gennaio 2022”.

La riduzione parte dall’importo di 1.000 euro di Naspi che verrà applicata sarà quindi del 3% X 3 (che sono i tre mesi di ottobre, novembre e dicembre) più un ulteriore 3% relativo al mese di gennaio 2022. Per maggiori dettagli rimandiamo alla circolare dell’INPS che alleghiamo di seguito.

Circolare n.122 del 6 agosto 2021
Sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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