Diritto di opinione e di manifestazione di pensiero, cosa prevede la Costituzione?

Ilena D’Errico

22 Agosto 2023 - 21:30

Ecco cosa prevede la Costituzione riguardo al diritto di opinione e di manifestazione di pensiero e come influisce sulla vicenda del Generale Vannacci.

Diritto di opinione e di manifestazione di pensiero, cosa prevede la Costituzione?

La vicenda del Generale Vannacci è nel pieno della polemica, con una spaccatura piuttosto profonda tra i comuni cittadini e i membri della politica. Da un lato, c’è chi acclama il diritto di opinione e di manifestazione di pensiero, garantito dalla Costituzione. Dall’altro lato, poi, si tiene conto della particolarità del caso e delle ripercussioni possibili delle affermazioni di un membro dell’Esercito.

Il Generale Vannacci è accusato di aver usato nel suo libro “Il mondo al contrario” affermazioni omofobe, razziste e sessiste giudicate incompatibili con la sua professione militare. Roberto Vannacci, tuttavia, ha negato qualsiasi accenno di discriminazione nelle sue affermazioni, e affermato di non rappresentare le Forze Armate, ma solo le sue personali opinioni.

È evidente che a lato delle possibili convinzioni personali di ognuno o delle ideologie politiche ci sono in questo caso due interessi contrapposti e la ricerca dell’equilibrio è davvero molto ostica. C’è anche chi, come il ministro Matteo Salvini, teme un possibile meccanismo di censura. Ecco cosa prevede la Costituzione

Il diritto di opinione e di manifestazione del pensiero

La Costituzione italiana tutela con estrema puntualità le diverse libertà dei cittadini, sia a livello individuale che collettivo. Fra queste, è compresa la libertà di manifestazione del pensiero, assicurata dagli articoli 15 e 21. Nel dettaglio, l’articolo 15 della Costituzione sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza, facendo riferimento alla comunicazione rivolta a destinatari specifici.

L’articolo 21 della Costituzione, invece, sancisce il diritto di comunicare la propria opinione e il proprio pensiero a una platea indeterminata di persone, attraverso la parola, la stampa o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Proprio questo articolo vieta la censura della stampa e impone la procedura di sequestro attuabile dall’attività giudiziaria.

La Costituzione è piuttosto ampia sulla definizione della libertà di manifestazione del pensiero, che include anche il diritto di cronaca, di satira, di critica e di informazione. Molto semplicemente, ognuno ha il diritto costituzionalmente garantito di dire ciò che pensa in ordine a qualsiasi argomento e con qualsiasi mezzo.

Ciò però non significa che anche questo diritto non incontri delle limitazioni, attenenti non alla censura bensì alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza prioritarie nello Stato, ma anche della reputazione individuale delle persone. In particolare, l’articolo 21 della Costituzione individua l’unico limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero, ovvero il buon costume. Tutti gli altri principi costituzionali, però, rappresentano dei limiti impliciti. In linea generale, è quindi importante che la libertà di opinione non trascenda in potenziali danni alle persone o reati.

La libertà di opinione e di espressione sono riprese anche dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

I limiti alla manifestazione di pensiero e la vicenda Vannacci

Come ha fatto notare lo stesso Generale Vannacci, i testi nel suo saggio non sono lesivi di alcun diritto costituzionale, corrispondendo infatti a sue personali opinioni. Pare, infatti, che l’autore specifichi espressamente di non parlare a titolo delle Forze Armate ma in vece di individuale cittadino.

Ecco perché la difesa della libertà di pensiero e di manifestazione appare pertinente. Non bisogna però dimenticare di considerare che il Generale riveste una carica istituzionale e che qualsiasi eventuale provvedimento (per ora è stato solo avvicendato, ossia sostituito temporaneamente) sarà compreso all’interno del suo ambito professionale.

Il ministro Crosetto ha proprio fatto notare come:

Le Forze Armate e di polizia, cui è consentito per legge e Costituzione, l’uso della forza, devono operare prive di pregiudizi di ogni tipo (razziali, religiosi, sessuali). Perché tutti devono sentirsi sicuri.

Non si può ovviamente impedire ai membri dell’Esercito di avere le proprie opinioni, ma è innegabile che la loro diffusione può avere conseguenze molto ampie.

In altre parole, un Generale dell’Esercito Italiano resta tale anche quando non si trova in servizio a svolgere le sue mansioni e dunque le sue opinioni, anche se personali, possono influire sull’opinione pubblica che riguarda l’istituzione, soprattutto se riguardanti argomenti di particolare delicatezza o un elevato numero di persone, come afferma il Testo unico dell’ordinamento militare.

Le critiche mosse a Vannacci devono quindi essere contestualizzate nell’ambito della sua carica istituzionale e non possono essere assimilabili alla censura o a una negazione della libertà di pensiero; peraltro, è ancora in corso l’inchiesta di accertamento; perciò, non si possono prevedere sanzioni disciplinari o meno.

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