Le dimissioni rappresentano la dichiarazione di volontà del dipendente di interrompere unilateralmente il contratto di lavoro, senza necessità di ricevere il nulla osta dell’azienda.
Gli unici obblighi in capo al dipendente sono rappresentati dal rispettare il periodo di preavviso e dall’invio, tramite l’apposita piattaforma online del Ministero del lavoro, del modulo telematico di dimissioni all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e al datore di lavoro via PEC.
Nonostante l’azienda sia il soggetto che subisce le dimissioni, esistono una serie di informazioni che la stessa può chiedere al dipendente. Analizziamole in dettaglio.
Dimissioni, 5 informazioni essenziali da chiedere al lavoratore dimissionario
Il dipendente ha presentato le dimissioni telematiche?
Il datore di lavoro è opportuno che chieda al dipendente se lo stesso si è attivato per presentare le dimissioni telematiche, tramite il portale «servizi.lavoro.gov.it».
In mancanza di tale adempimento le dimissioni sono inefficaci, con la conseguenza che il dipendente resta in forza in azienda.
L’accesso alla piattaforma online avviene con le credenziali SPID o CIE. Una volta compilato il modulo con i dati dell’azienda, del lavoratore e del rapporto oggetto di dimissioni, il sistema chiede di indicare il giorno di decorrenza delle dimissioni stesse, da intendersi come quello immediatamente successivo l’ultimo giorno di vigenza del contratto.
Inviato il modulo, quest’ultimo è trasmesso immediatamente all’ITL competente ed al datore di lavoro (via posta elettronica certificata).
In alternativa il lavoratore può inviare il modulo di dimissioni tramite i seguenti intermediari:
- Patronati;
- Organizzazioni sindacali;
- Consulenti del lavoro;
- ITL;
- Enti bilaterali;
- Commissioni di certificazione.
Il dipendente intende rispettare il preavviso?
Nel momento in cui il dipendente annuncia all’azienda di voler risolvere il contratto, quest’ultima può chiedergli se intende o meno rispettare il preavviso.
Tale si intende il periodo di tempo tra la data di invio delle dimissioni telematiche e l’ultimo giorno in forza in azienda.
Il preavviso, applicato ai soli rapporti a tempo indeterminato, è definito dai singoli contratti collettivi di lavoro in misura diversa a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio maturata in azienda dal dipendente.
Il fatto stesso di chiedere al lavoratore se intende rispettare il preavviso ha un duplice vantaggio:
- Permette all’azienda di attivarsi senza indugio nel riorganizzare l’attività economico-produttiva e / o nel cercare un sostituto qualora il lavoratore non intenda rispettare il preavviso;
- Consente al datore di lavoro / responsabile diretto di informare il dipendente sulle conseguenze economiche che lo attendono in caso di mancato preavviso.
Il lavoratore che non dà il preavviso subisce infatti una trattenuta in busta paga, pari alla retribuzione spettante nel periodo di preavviso stesso, non rispettato.
A fronte di periodi di preavviso particolarmente ampi (si pensi, ad esempio, a 60 o 90 giorni) la trattenuta può essere tale da azzerare o quasi il netto risultante dal cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza in azienda.
Inoltre, nel caso in cui il netto non sia abbastanza capiente da esaurire la trattenuta, quest’ultima opererà anche sul compenso a titolo di Trattamento di fine rapporto (Tfr).
Il dipendente intende chiedere le ferie durante il preavviso?
Il periodo di preavviso ha l’obiettivo, in caso di dimissioni, di permettere all’azienda di riorganizzare l’attività economico - produttiva ed eventualmente cercare un sostituto, sfruttando al tempo stesso l’attività manuale e / o intellettuale del dipendente dimissionario.
Nel corso del preavviso infatti il rapporto di lavoro prosegue regolarmente. Di conseguenza il dipendente è tenuto a garantire al datore di lavoro la prestazione dedotta in contratto. Per questo motivo non è possibile sovrapporre al preavviso il godimento delle ferie.
L’eventuale fruizione delle ferie ha come effetto quello di interrompere la decorrenza del preavviso.
L’azienda può chiedere preventivamente al dipendente se intende godere delle ferie nel corso del preavviso e, in caso positivo, valutare se permettere al lavoratore di dimettersi senza far slittare la data di fine rapporto, a causa appunto del godimento delle ferie.
Azienda e lavoratore possono altresì accordarsi per evitare lo slittamento del termine del preavviso al sopraggiungere di eventi diversi dalle ferie, come, ad esempio:
- Malattia;
- Maternità;
- Infortunio.
Il dipendente deve convalidare le dimissioni?
Il datore di lavoro è opportuno che chieda al dipendente se quest’ultimo ha verificato di non rientrare tra le ipotesi in cui vige l’obbligo di convalida delle dimissioni.
Nello specifico devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, istituito presso l’ITL, le dimissioni presentate da:
- Lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- Lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, ovvero nei 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, nonché, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
In mancanza di convalida le dimissioni sono inefficaci.
Per ragioni di privacy l’azienda deve limitarsi a chiedere al dipendente se questi si è interrogato sull’eventuale obbligo di convalida delle dimissioni.
Esistono dei margini di manovra per evitare le dimissioni?
Al di là di quelli che sono gli aspetti normativi appena citati, l’azienda può chiedere al dimissionario se quest’ultimo è convinto a recedere dal contratto o, al contrario, se esiste la possibilità di un ripensamento.
I motivi alla base delle dimissioni possono essere non solo professionali, legati quindi ad un’offerta di lavoro presso un’altra realtà, ma altresì:
- Economici;
- Connessi al benessere psico-fisico del lavoratore;
- Figli del rapporto con il proprio responsabile diretto e / o con i colleghi.
Naturalmente, a fronte delle richieste del lavoratore, l’azienda deve valutare se è in grado di assecondarle (in toto o parzialmente) oppure no.
In molti casi il cosiddetto «colloquio di uscita» con il dipendente dimissionario, oltre a concedere all’azienda la possibilità di convincere il lavoratore a ritirare le dimissioni, permette di:
- Venire a conoscenza di problematiche interne, legate ad esempio al carico di lavoro eccessivo;
- Valutare eventuali interventi correttivi per mettere un freno alle dimissioni, come una serie di aumenti retributivi, premi di produttività, fringe benefit o il ricorso a politiche di welfare aziendale.