Detrazioni figli a carico e regime forfettario: come funziona nel 2022 e novità

Claudia Cervi

4 Maggio 2022 - 16:17

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Detrazione figli a carico e regime forfettario: l’assegno unico compensa le distorsioni del sistema fiscale. Vediamo come funziona e le novità nel 2022.

Detrazioni figli a carico e regime forfettario: come funziona nel 2022 e novità

Come funziona la detrazione figli a carico per chi è in regime forfettario? Manca poco alla presentazione del modello 730/2022 ma c’è molta confusione sulle detrazioni per figli a carico dopo l’introduzione dell’assegno unico universale. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una e vera propria rivoluzione nel campo delle agevolazioni fiscali rivolte ai figli.

A partire dal mese di maggio è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730. I redditi dichiarati sono quelli riferiti all’anno precedente, quindi quelli del 2021, prima che entrasse in vigore l’assegno unico universale (articolo 3 legge n.46 del 2021). Pertanto, per la dichiarazione dei redditi di quest’anno non ci sono variazioni.

Come funziona la detrazione figli a carico

Le detrazioni per figli a carico permettono alle persone fisiche (Irpef) di sottrarre una percentuale delle spese sostenute a favore dei figli dalle imposte dovute.

Ogni contribuente con figli a carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Lo stesso contribuente può beneficiare di detrazioni fiscali anche per altri familiari a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi o affidati, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi con il contribuente.

I familiari sono considerati a carico se percepiscono un reddito annuo inferiore a 2.840,51 €. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 €.

L’Agenzia delle Entrate fissa la detrazione di base per i figli a carico a:

  • 1.220 €, per il figlio di età inferiore a tre anni
  • 950 €, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni
  • 200 € in più per ogni figlio a carico in famiglie con più di tre figli
  • 400 € in più per il figlio con disabilità riconosciuta dalla legge n. 104 del 1992.

Questi importi vengono riproporzionati al reddito del contribuente e rapportati ai mesi (nel caso, ad esempio di figlio nato a maggio dell’anno di imposta, la detrazione compete per 7/12).

Per calcolare la detrazione Irpef effettiva si moltiplica la detrazione di base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Se per esempio un contribuente con un reddito complessivo annuo pari a 30.000€ ha un figlio con disabilità di 6 anni, avrà una detrazione Irpef pari a 923,67 € (1.350€ x 0,6842)

L’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito) stabilisce che le detrazioni per figli a carico debbano essere ripartite al 50% tra i genitori. La legge stabilisce però una deroga a questo precetto: il genitore con reddito complessivo più elevato può avvalersi del 100% detrazione.

Attraverso tale accordo il legislatore ha voluto evitare che a causa di possibili casi di incapienza Irpef di uno dei due genitori, l’intero nucleo familiare perdesse il beneficio fiscale previsto per i figli a carico.

“Incapienti” ai fini Irpef sono state considerate, per assimilazione, anche le partita Iva in regime forfettario, nel silenzio dell’Agenzia delle Entrate che fino al 2019 non era mai intervenuta sul caso specifico.

Detrazione figli a carico: cosa cambia per i forfettari

Dopo anni di silenzi, l’Agenzia delle Entrata con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 ha smentito quella che è stata una prassi adottata da molti contribuenti.

Il genitore in regime di tassazione Irpef non può recuperare il 50% della detrazione per i figli a carico persa dal contribuente titolare di partita Iva in regime forfettario, modalità di tassazione che per sua natura esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni Irpef.

La richiesta di chiarimenti è chiara: l’istante, che avrebbe diritto a fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 50%, chiede di sapere se può recuperare il 50% della detrazione persa dalla moglie in regime forfettario, che ne sarebbe esclusa “indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno un reddito più elevato”.

Nel formulare la propria soluzione interpretativa, l’istante richiama ad una circolare che da sempre è stata ritenuta a favore di contribuente, la n. 15/E del 16 marzo 2019, in cui veniva consentita - previo accordo tra i genitori - l’attribuzione del 100% della detrazione ad uno solo dei genitori per evitare che, in caso di incapienza Irpef di uno dei due, il nucleo familiare perdesse in tutto o in parte l’agevolazione fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara: è possibile fruire della detrazione al 100% soltanto qualora il reddito complessivo del contribuente Irpef sia maggiore rispetto a quello della moglie. L’unica via per non perdere il proprio 50% di detrazione per la moglie forfettaria è passare al regime di tassazione ordinario.

La detrazione per i figli a carico, così come tutte le restanti agevolazioni Irpef, non spetta ai contribuenti in regime forfettario, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, e dal reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali obbligatori.

Il reddito conseguito in regime forfettario concorre al calcolo del limite per essere considerato a carico e, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato necessario per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

La conclusione è chiara: il genitore sottoposto a tassazione Irpef può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Negata ogni possibilità di accordo per l’attribuzione al genitore in regime Irpef anche nel caso opposto.

A conclusione della propria risposta, l’Agenzia delle Entrate si lascia andare ad un consiglio non richiesto e sicuramente non necessario: la professionista può optare per il regime di tassazione ordinario, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfettario.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019
Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario - Art.12, comma 1, lett. c), del Tuir e Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

Le novità con l’assegno unico

Dal 1° marzo 2022 l’assegno unico universale ha assorbito le detrazioni fiscali per i figli a carico di età fino ai 21 anni e diverse altre misure quali gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè, il premio alla nascita e l’ulteriore detrazione per famiglie numerose. La novità è che la norma ha allargato la platea dei beneficiari di questo ammortizzatore sociale prevedendolo anche per i lavoratori forfettari.

Questo significa che con l’assegno unico universale i contribuenti forfettari possono recuperare le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni, rendendo più conveniente la scelta di questo regime.

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