Detrazione assicurazioni nel 730/2026, ecco in quali casi

Patrizia Del Pidio

16 Luglio 2026 - 08:46

Nel 730 può essere portata in detrazione al 19% anche la spesa sostenuta per diverse polizze di assicurazione. Vediamo quali sono i limiti di spesa ammessi al beneficio.

Detrazione assicurazioni nel 730/2026, ecco in quali casi

Si può portare in detrazione nel 730/2026 l’assicurazione? La risposta a questa domanda è sì, ma dipende dal tipo di assicurazione. Per capire come funziona il beneficio fiscale è necessario chiarire subito che la detrazione non spetta soltanto per le polizze sulla vita o quelle che coprono il rischio morte, perché esistono anche altre coperture che danno diritto all’agevolazione.

Dallo scorso 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato che dal 14 maggio può essere trasmesso, corretto e integrato. Siamo, quindi, nel pieno della stagione reddituale 2026 e in vista del termine ultimo per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi (fissato al 30 settembre per chi utilizza il 730 e al 31 ottobre per chi usa il modello Redditi) è fondamentale fare chiarezza su quali siano i premi assicurativi detraibili.

Molti contribuenti non considerano l’assicurazione tra le spese utili per ottenere la detrazione fiscale al 19% e finiscono per lasciarsi sfuggire la possibilità di ridurre l’Irpef dovuta, ignorando che in diversi casi questa spesa si traduce in un concreto sconto d’imposta.

Bisogna tuttavia specificare che l’agevolazione fiscale non è indiscriminata. L’Rc auto, ad esempio, non permette più alcuno sgravio se non per la garanzia accessoria per gli Infortuni del Conducente (e le eventuali polizze vita legate alla guida), che consente una detrazione IRPEF del 19% sulla parte di premio relativa al rischio di morte o invalidità. La detrazione nel modello 730/2026 è riservata solo alle polizze vita, a quelle contro gli infortuni o per la tutela delle persone con disabilità, e alle coperture per la casa che rispettano i requisiti previsti dalla legge.

Polizze per cui spetta la detrazione dal 730/2026

Le polizze vita per essere detraibili devono prevedere o il rischio morte o l’invalidità permanente non inferiore al 5%. Un’alternativa per permettere la detrazione è quella che la polizza vada a coprire il rischio di non autosufficienza allo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana. All’interno del contratto, però, deve essere appositamente riportato che l’impresa che assicura non possa recedere il contratto.

Vediamo quali sono i contratti per cui è prevista la detrazione:

  • assicurazioni su vita o contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000.
  • assicurazioni rischio morte che tutelino persona con disabilità stipulate a partire dal 2016;
  • polizze che vanno a coprire eventi calamitosi stipulate su immobili a uso abitativo dal 2018.

Detrazione assicurazioni sulla vita

Le assicurazioni sulla vita possono essere portate in detrazione al 19%, ma nel caso in cui la polizza copra anche gli infortuni i contratti devono essere stati stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 530 euro anche in caso di più di una polizza.

La detrazione, invece, non spetta per il rischio di invalidità temporanea, anche se al 100%.

Questa detrazione prevede che la spesa sostenuta sia indicata nel Quadro E del modello 730. Il codice da utilizzare per indicarla è il «36».

Cosa accade ai contratti stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2001? La detrazione è possibile solo per le polizze che hanno come oggetto il rischio morte e l’invalidità permanente non inferiore al 5% (anche in questo caso il limite di spesa massimo fissato a 530 euro).

Detrazioni polizze persone con disabilità

Le polizze stipulate a partire dal 31 dicembre 2016 che hanno per oggetto il rischio morte nella tutela delle persone con disabilità grave possono essere portate in detrazione al 19%. In questo caso il limite di spesa massimo su cui applicare la detrazione è di 750 euro.

Questa tipologia di spesa si indica nel Rigo E8/E10 con il codice “38”.

Detrazione assicurazione non autosufficienza

Le polizze di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana che hanno come oggetto il rischio di invalidità permanente con perdita di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana possono essere portate in detrazione al 19%. In questo caso la spesa limite che può essere portata in detrazione è di 1.291,14 euro e si indica, nel modello 730, al Rigo E8/E10 con il codice “39”.

Assicurazione rischio eventi calamitosi

La detrazione spetta, a partire dal 1° gennaio 2018, anche per le spese che si sostengono per le assicurazioni che hanno come oggetto o il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

In questo caso la detrazione non prevede limiti di importo e può essere indicata nel 730 anche per più unità immobiliari. Nella dichiarazione dei redditi si indica nel Rigo E8/E10, con codice “43”.

Tabella riassuntiva assicurazioni da portare in detrazione

OGGETTO DEL CONTRATTODATA RINNOVOCONDIZIONILIMITE DI SPESACODICE DA INDICARE NEL 730
Assicurazione vita e infortuni Fino al 31.12.2000 Contratto:

  • di durata non inferiore a 5 anni;
  • che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
530 euro 36
Assicurazione Dal 01.01.2001 Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% 530 euro 36
Assicurazione Dal 01.01.2016 Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave 750 euro 38
Assicurazione non rileva la data
  • Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto
1.291,14 euro 39
Assicurazione dal 1° gennaio 2018 Spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi non c’è limite 43

Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo codice: • la somma degli importi con codice onere “36” e “38” non può superare € 750; • la somma degli importi con codice onere “36”, “38” e “39” non può superare € 1.291,14

Chi può portare in detrazione la polizza al 19%?

Contrariamente a quanto si pensa, può portare in detrazione l’assicurazione al 19% il contraente che risulti anche essere l’assicurato. Ma può farlo anche il contraente che ha assicurato un familiare a carico.

La detrazione è possibile per il contribuente anche se a contrarre la polizza è un familiare a carico che risulta essere anche l’assicurato o quando a contrarre la polizza è un familiare a carico mentre il soggetto assicurato è il contribuente.

Quali documenti servono per portare in detrazione l’assicurazione dal 730/2026?

Per poter beneficiare della detrazione della polizza assicurativa è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento del premio assicurativo. Ma serve anche il contratto di assicurazione da cui si deve chiaramente evincere la modalità di pagamento.

Cosa è incluso e cosa è escluso dalle detrazioni

Per evitare errori in sede di compilazione del 730, vediamo nella seguente sintesi, con esempi concreti, cosa si può scaricare delle polizze assicurativa.

Cosa è detraibile al 19%?

Polizza infortuni del conducente: se hai sottoscritto questa garanzia accessoria insieme alla RC Auto ordinaria, puoi detrarre la quota di premio che copre il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5% (la cifra esatta è indicata nell’attestazione annuale che ti invia la compagnia).

Polizza «Capo Famiglia» o Rc Capofamiglia con garanzia calamità: se la polizza multirischio della casa include la copertura per eventi calamitosi (come terremoti o alluvioni), la quota di premio relativa a questo specifico rischio si detrae interamente senza limiti di spesa.

Polizze Vita Temporanee Caso Morte (TCM): i classici contratti stipulati per tutelare i familiari in caso di decesso del contraente (spesso legati alla stipula di un mutuo).

Polizze Long Term Care (LTC): i contratti che garantiscono un indennizzo o una rendita qualora l’assicurato perda la capacità di svolgere le azioni quotidiane (es. lavarsi, vestirsi, nutrirsi).

Cosa è escluso e non è detraibile.

RC Auto obbligatoria: la polizza base per la responsabilità civile automobilistica non è più detraibile in alcun modo (la vecchia quota SSN è stata abolita).

Polizza Furto e Incendio dell’auto o della casa: le coperture contro il furto, l’incendio o i danni a terzi della casa non sono detraibili (lo sono solo gli eventi calamitosi sulla casa).

Polizze di puro investimento (es. Unit Linked o Index Linked): i contratti assicurativi a prevalente contenuto finanziario (Ramo III e V) non beneficiano della detrazione d’imposta per la parte di premio destinata all’investimento finanziario.

Polizze di invalidità temporanea: i contratti che coprono la perdita temporanea del reddito a causa di un infortunio o di una malattia (anche se l’invalidità temporanea è certificata al 100%) non danno diritto allo sconto Irpef, il quale richiede sempre un’invalidità permanente e superiore al 5%.