Cosa prevede il nuovo Ddl immigrazione? Approvato dal Cdm, adesso la palla passa al Parlamento. Ecco tutte le principali novità.
Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri il nuovo disegno di legge sull’immigrazione e la protezione internazionale, un provvedimento che punta a cambiare in modo concreto il modo in cui l’Italia gestisce arrivi, accoglienza, trattenimenti e rimpatri. Il testo è stato presentato come una riforma organica del sistema migratorio e, secondo Palazzo Chigi, servirà a rendere più rigorosa la gestione dei flussi e più rapida l’esecuzione delle espulsioni.
Il ddl è strettamente collegato al Patto europeo su migrazione e asilo del 14 maggio 2024 e si compone di due parti: alcune norme entreranno in vigore direttamente con la pubblicazione della legge, mentre un’altra parte affida al governo una delega per adottare entro sei mesi i decreti necessari ad applicare concretamente le nuove regole europee.
Tra le novità più rilevanti ci sono il blocco temporaneo delle acque territoriali in caso di emergenze, sanzioni fino a 50mila euro per chi viola i divieti di ingresso via mare, nuove regole nei centri di permanenza per il rimpatrio, requisiti molto più severi per ottenere la protezione complementare e un ampliamento dei casi di espulsione automatica.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto al Parlamento di approvare rapidamente le misure, sostenendo che si tratta di uno degli impegni principali del programma di governo. Il provvedimento, ora, sarà esaminato dalle Camere senza tempi prefissati.
Ma cosa prevede davvero? Ecco i sette punti davvero decisivi del nuovo ddl.
1) Adeguamento alle nuove regole europee sull’asilo
Di base, il nuovo ddl nasce soprattutto per adeguare l’Italia al Patto europeo su migrazione e asilo e per questo contiene una delega molto ampia al governo. Il testo è composto da 17 articoli e affida all’esecutivo il compito di riscrivere diverse parti della normativa italiana entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
La delega riguarda molti aspetti tecnici ma con conseguenze concrete: procedure di asilo, gestione delle domande di protezione internazionale, controlli alle frontiere esterne, sistema di registrazione dei migranti (Eurodac), rimpatri alla frontiera e gestione delle crisi migratorie.
Una novità importante riguarda la gestione territoriale dei richiedenti asilo. Le autorità potranno assegnare chi presenta domanda a una specifica area geografica e controllare che non la lasci, anche se non è formalmente detenuto. In pratica, si introduce una forma di permanenza obbligata durante l’esame della domanda.
Il ddl recepisce anche le regole europee per le situazioni di emergenza. Se si verifica una pressione migratoria eccezionale o una crisi che coinvolge più Stati membri, l’Italia potrà chiedere sostegno all’Unione europea e applicare misure straordinarie.
L’obiettivo dichiarato è uniformare il sistema italiano a quello europeo e ridurre i tempi di gestione delle domande. In concreto, significa più controlli sugli spostamenti dei richiedenti e procedure più standardizzate.
2) Stop temporaneo alle navi e blocco delle acque territoriali
Una delle misure più discusse è la possibilità di impedire temporaneamente l’ingresso nelle acque territoriali italiane. Il provvedimento consente al Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, di vietare l’attraversamento del confine marittimo quando c’è una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Il blocco può durare fino a 30 giorni e può essere prorogato più volte fino a un massimo di sei mesi complessivi. La legge elenca in modo preciso quando si può attivare: rischio concreto di terrorismo o infiltrazioni terroristiche, pressione migratoria eccezionale che mette in difficoltà il controllo dei confini, emergenze sanitarie internazionali oppure eventi globali che richiedono misure straordinarie di sicurezza.
Il blocco è definito esplicitamente come misura eccezionale e temporanea. Non è quindi permanente ma può essere attivato ogni volta che il governo ritiene che esista una situazione critica.
Se una nave viene sottoposta al divieto, i migranti a bordo possono essere trasferiti anche in Paesi terzi con cui l’Italia ha accordi per l’accoglienza o il trattenimento.
Secondo il governo, la misura è compatibile con le nuove regole europee. Per l’esecutivo si tratta di uno strumento per gestire situazioni di emergenza e ridurre la pressione sui confini marittimi.
3) Multe fino a 50mila euro e confisca delle navi
Il ddl non si limita a prevedere il blocco delle acque territoriali, ma stabilisce anche sanzioni molto precise per chi non lo rispetta. Chi viola il divieto di ingresso via mare rischia una multa amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 euro.
La norma però diventa molto più severa in caso di recidiva. Se la stessa imbarcazione viola nuovamente il divieto entro cinque anni da una precedente infrazione, scatta la confisca del mezzo e il sequestro cautelare immediato.
Le responsabilità non riguardano solo il comandante della nave. La legge stabilisce che sono responsabili in solido anche l’utilizzatore, l’armatore e il proprietario dell’imbarcazione.
Per evitare la confisca, il proprietario deve dimostrare che la violazione è avvenuta contro la sua volontà e che aveva adottato misure concrete per impedirla.
La procedura amministrativa è altrettanto precisa: la violazione viene contestata, gli atti vengono inviati al prefetto e l’ordinanza di pagamento deve arrivare entro 90 giorni. La decisione sulla confisca può essere presa entro 120 giorni.
4) Trasferimento dei migranti in Paesi terzi con accordi
Un’altra misura operativa riguarda la possibilità di trasferire i migranti in Paesi terzi che abbiano accordi con l’Italia. Non solo quindi il Paese di origine o di partenza, ma anche Stati che abbiano stipulato intese specifiche per accoglienza, assistenza o trattenimento.
In questi territori dovrebbero essere presenti strutture dedicate, con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali specializzate nella gestione della migrazione e dell’asilo.
Il trasferimento può avvenire anche con l’obiettivo di organizzare il rimpatrio verso il Paese di origine.
Questo sistema si inserisce nel nuovo quadro europeo e viene indicato come uno strumento per gestire in modo più flessibile i flussi migratori e ridurre la pressione sul territorio italiano.
La norma non definisce singoli Paesi, ma stabilisce il meccanismo giuridico che rende possibili questi trasferimenti sulla base di accordi bilaterali.
5) Centri per il rimpatrio: telefoni vietati e regole più rigide
Il ddl introduce regole molto più rigide per la vita quotidiana nei centri di permanenza per il rimpatrio. I telefoni cellulari non potranno più essere detenuti liberamente dagli stranieri trattenuti. Anche se il dispositivo è di loro proprietà, sarà custodito dal personale e consegnato solo per il tempo strettamente necessario all’utilizzo autorizzato.
Se il telefono ha una fotocamera - e quindi quasi tutti quelli di ultima generazione - non potrà essere restituito per uso continuo. Le comunicazioni potranno avvenire anche tramite telefoni fissi interni alle strutture.
Le telefonate dovranno essere richieste e autorizzate in anticipo. Lo stesso vale per le visite di familiari e difensori. Inoltre, sono vietate riprese audio e video senza autorizzazione della prefettura.
Il provvedimento stabilisce anche regole generali sui diritti dei trattenuti: informazione, assistenza sanitaria, monitoraggio delle strutture e condizioni di permanenza. Queste norme sono state introdotte anche per adeguarsi a una sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2025 che chiedeva una disciplina più chiara del trattenimento.
6) Espulsioni più facili e più rapide
Il ddl amplia in modo significativo i casi in cui l’espulsione diventa automatica. Il giudice deve disporre l’allontanamento in presenza di condanne per numerosi reati, tra cui violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, reati contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio.
Sono inclusi anche comportamenti violenti all’interno dei centri di permanenza per il rimpatrio o dei punti di crisi.
Un altro cambiamento riguarda i tempi: le decisioni sull’espulsione degli stranieri detenuti devono essere adottate rapidamente e con priorità rispetto ad altri provvedimenti. Inoltre, presentare ricorso contro l’espulsione non ne sospende automaticamente l’esecuzione.
In pratica, il sistema diventa molto più automatico e veloce. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi tra la condanna e il rimpatrio.
7) Protezione complementare molto più difficile da ottenere
Il ddl rende molto più severi i requisiti per ottenere la protezione complementare.
Servono quattro condizioni cumulative: almeno cinque anni di soggiorno regolare, conoscenza certificata della lingua italiana, un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e risorse economiche analoghe a quelle richieste per il ricongiungimento familiare.
Tutti questi elementi devono essere dimostrati con documenti ufficiali: registri anagrafici, certificazioni linguistiche riconosciute dallo Stato, verifiche amministrative sull’alloggio e prove della disponibilità economica.
La domanda può essere respinta anche se il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di altri Paesi dell’area Schengen.
Il sistema diventa quindi molto più selettivo e basato su criteri verificabili. L’idea è trasformare la protezione complementare in una misura concessa solo in presenza di requisiti certi e documentati.
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