Sì del Senato al ddl Antisemitismo, con il centrodestra compatto e divisione nel PD: ma cosa prevede? Ecco le misure più importanti in breve.
Il Senato ha dato il primo via libera al ddl per il contrasto all’antisemitismo, un provvedimento che punta a definire in modo più chiaro il fenomeno dell’odio antiebraico e a costruire una strategia nazionale coordinata per prevenirlo e contrastarlo. L’approvazione è arrivata con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, al termine di un dibattito politico che ha evidenziato divisioni interne soprattutto in seno alle opposizioni.
Il testo nasce dal confronto tra diverse proposte parlamentari – sette in totale – e ha come primo firmatario il senatore leghista Massimiliano Romeo. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare gli strumenti istituzionali per monitorare e contrastare l’antisemitismo, fenomeno che negli ultimi anni ha registrato un aumento in molti Paesi europei e che anche in Italia viene considerato da diversi osservatori un problema crescente.
Sul piano politico, il provvedimento ha trovato il sostegno compatto della maggioranza di centrodestra, ma anche il voto favorevole di Italia Viva e Azione. Più articolata la posizione del Partito democratico, che ufficialmente ha scelto la linea dell’astensione. All’interno del gruppo, però, non sono mancate fratture: sei senatori dem – Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini e Sandra Zampa – hanno votato a favore del testo. Contrari invece Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.
Il punto più controverso riguarda la definizione stessa di antisemitismo adottata dal disegno di legge. Il testo fa riferimento alla definizione elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), già utilizzata da numerosi Paesi e istituzioni internazionali. Secondo alcuni critici, però, gli esempi applicativi collegati a questa definizione rischierebbero di rendere più difficile distinguere tra antisemitismo e critica politica allo Stato di Israele. È proprio su questo nodo che si sono concentrate molte delle tensioni parlamentari.
Durante l’esame in commissione Affari costituzionali il ddl è stato in parte modificato: sono state eliminate le norme che prevedevano il possibile divieto di manifestazioni ritenute a rischio antisemitismo e le sanzioni penali, con l’obiettivo di evitare conflitti con le libertà costituzionali di espressione e protesta.
Il testo approvato dal Senato si compone di cinque articoli e introduce soprattutto strumenti di coordinamento istituzionale, prevenzione e monitoraggio. Non crea nuovi reati, ma definisce un quadro normativo e organizzativo per affrontare il fenomeno.
Ora il provvedimento passa alla Camera dei deputati, dove dovrà ottenere il via libera definitivo per diventare legge. Il dibattito politico, tuttavia, proseguirà: la discussione sulla definizione di antisemitismo, sui limiti tra tutela delle comunità e libertà di critica politica e sull’efficacia concreta delle misure previste resta aperta.
1) La definizione di antisemitismo entra nell’ordinamento italiano
Il primo articolo del ddl introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano una definizione operativa di antisemitismo, adottando quella formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel 2016. La norma stabilisce che la Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo e promuove azioni per contrastarne la diffusione.
La definizione descrive l’antisemitismo come una percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio nei loro confronti, attraverso comportamenti verbali o fisici diretti contro persone, beni, istituzioni o luoghi di culto ebraici. Il ddl recepisce anche gli indicatori e gli esempi collegati alla definizione IHRA, ritenuti utili per identificare con maggiore precisione le manifestazioni di odio antiebraico.
L’obiettivo è fornire alle istituzioni un riferimento chiaro e condiviso per riconoscere e contrastare episodi di antisemitismo, rafforzando il quadro normativo già esistente contro discriminazione e odio razziale. Allo stesso tempo, il testo sottolinea che l’applicazione della definizione deve avvenire nel pieno rispetto delle libertà costituzionali, tra cui libertà di espressione, critica politica, riunione e associazione.
Proprio su questo punto si è concentrata parte del dibattito parlamentare: alcuni critici ritengono infatti che alcuni esempi applicativi della definizione IHRA possano rendere più complesso distinguere tra antisemitismo e critica politica allo Stato di Israele. Nonostante queste perplessità, il Senato ha confermato la scelta di adottare integralmente la definizione dell’alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto.
2) Una Strategia nazionale triennale per contrastare l’antisemitismo
Il secondo articolo istituisce la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, uno strumento di pianificazione che dovrà coordinare le politiche pubbliche dedicate alla prevenzione e al contrasto dell’odio antiebraico.
La strategia sarà adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale e avrà una durata triennale. L’obiettivo è creare un piano organico di interventi che coinvolga diversi ambiti della vita pubblica, dalle politiche educative alla sicurezza.
Secondo quanto previsto dal ddl, la strategia dovrà perseguire tre obiettivi principali.
- Il primo è prevenire e contrastare antisemitismo, odio e discriminazioni nei confronti di persone, comunità e istituzioni ebraiche.
- Il secondo riguarda la promozione della conoscenza e della valorizzazione della storia e della cultura ebraica, ritenuta fondamentale per sviluppare una maggiore consapevolezza storica e culturale.
- Il terzo obiettivo è rafforzare la coesione sociale e garantire adeguate misure di sicurezza per i luoghi di aggregazione ebraici.
La Strategia nazionale rappresenta quindi il cuore operativo del disegno di legge. Attraverso questo strumento il governo potrà definire priorità di intervento, coordinare le amministrazioni coinvolte e promuovere iniziative mirate per contrastare il fenomeno dell’antisemitismo in modo più sistematico e continuativo.
3) Monitoraggio, formazione e interventi coordinati
Il terzo articolo del ddl definisce le linee di azione concrete della Strategia nazionale, indicando gli strumenti attraverso cui lo Stato dovrà contrastare il fenomeno dell’antisemitismo.
Uno degli interventi principali riguarda il monitoraggio degli episodi antisemiti. Il testo prevede l’utilizzo della banca dati prevista dalla legge n. 121 del 1981 per raccogliere informazioni sugli episodi di antisemitismo e ottenere così un quadro più completo del fenomeno sul territorio nazionale.
Un altro ambito importante è quello della lotta all’odio online. Il ddl prevede misure specifiche per limitare la diffusione di contenuti antisemiti in rete, anche attraverso la collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Grande attenzione è riservata anche al mondo dell’istruzione. Il provvedimento promuove attività formative nelle scuole per approfondire temi come antisemitismo, diaspora ebraica e implicazioni storiche e culturali. Gli istituti scolastici dovranno inoltre comunicare al Coordinatore nazionale e al tavolo tecnico le iniziative intraprese per prevenire o contrastare episodi di odio.
Le misure coinvolgono anche il sistema universitario, con il sostegno a seminari, progetti di ricerca e iniziative accademiche dedicate allo studio dell’antisemitismo. Le università potranno adottare strumenti interni di monitoraggio e individuare figure dedicate alla gestione delle attività previste dalla Strategia.
Infine, il ddl prevede percorsi formativi specifici per le forze di polizia, oltre a iniziative di aggiornamento rivolte a forze armate, magistratura e personale prefettizio, per migliorare la capacità delle istituzioni di riconoscere e contrastare correttamente i reati motivati da odio antisemita.
4) Il Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo
Il quarto articolo istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, che opererà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Coordinatore sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio e avrà il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale, oltre a promuovere il coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nelle politiche di contrasto all’antisemitismo.
A supporto del suo lavoro verrà istituito un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei principali ministeri interessati, tra cui Interno, Esteri, Giustizia, Istruzione e Merito, Università e Ricerca e Cultura.
Nel gruppo potranno essere coinvolti anche rappresentanti di istituzioni e organizzazioni impegnate nella memoria della Shoah e nello studio dell’ebraismo, tra cui l’Unione delle comunità ebraiche italiane, l’Unione giovani ebrei d’Italia, la Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, la Fondazione Museo della Shoah e il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.
Il Coordinatore potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti provenienti dal mondo accademico, dell’informazione e delle istituzioni culturali e scientifiche. I componenti del gruppo tecnico saranno nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio.
La partecipazione al gruppo non prevede compensi, salvo eventuali rimborsi spese, mentre eventuali compensi per il Coordinatore saranno stabiliti nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5) La legge senza nuovi costi per lo Stato
Il quinto e ultimo articolo del ddl introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che tutte le misure previste dal provvedimento dovranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In pratica, le amministrazioni coinvolte – dalla Presidenza del Consiglio ai ministeri interessati – dovranno attuare le disposizioni della legge utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.
Ciò significa che le attività previste, come l’attuazione della Strategia nazionale, il lavoro del Coordinatore o le iniziative di formazione e monitoraggio, dovranno essere organizzate all’interno delle strutture esistenti.
La scelta di non prevedere nuovi stanziamenti è stata giustificata dai sostenitori del provvedimento con la presenza di strumenti e strutture già operative nel contrasto all’antisemitismo. Secondo questa impostazione, il ddl avrebbe soprattutto la funzione di coordinare e rendere più efficaci iniziative già presenti nell’ordinamento.
Allo stesso tempo, alcuni esponenti dell’opposizione hanno sollevato dubbi sull’efficacia della norma proprio per l’assenza di risorse dedicate.
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