Il 31 ottobre devono essere trasmessi al Fisco i dati delle ritenute sui redditi non presenti nella dichiarazione precompilata
Ogni anno i sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti, committenti, ecc.) sono tenuti a certificare i redditi erogati ai percipienti — lavoro dipendente, autonomi, provvigioni, redditi diversi, etc. — attraverso la Certificazione Unica (CU).
Nel 2025, per la CU relativa all’anno d’imposta 2024, le scadenze sono state articolate in modo differenziato, soprattutto per tenere conto dei redditi che non possono essere gestiti attraverso la dichiarazione precompilata.
In particolare, per tali redditi, è prevista una scadenza residuale fissata al 31 ottobre 2025 anziché al 17 marzo 2025 (o 31 marzo) per la trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate.
Questo significa che, a differenza dei casi in cui i redditi sono “precompilabili” e seguono un termine anticipato , i redditi “non precompilabili” restano soggetti a un termine più lungo.
La certificazione Unica 2025
La Certificazione Unica 2025, anno d’imposta 2024, si caratterizza per un calendario di scadenze articolato in base alla natura dei redditi certificati:
- entro il 17 marzo 2025 (poiché il 16 marzo cadeva di domenica) doveva essere trasmessa via telematica la CU che riguardava redditi dichiarabili tramite precompilata, come lavoro dipendente, redditi assimilati, redditi diversi non abituali e locazioni brevi.
- il 31 marzo 2025 era fissato invece il termine per le CU relative ai redditi da lavoro autonomo abituale (arte o professione-vedi art.2, c.5 D.Lgs n°108/2024).
Infine, per le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o redditi che non possono essere dichiarati mediante il modello precompilato il termine di trasmissione telematica si allunga e coincide con quello del modello 770, ossia il 31 ottobre 2025.
In ogni caso, indipendentemente dal termine di trasmissione telematica, la consegna della CU al percettore delle somme doveva avvenire entro il 17 marzo 2025
È possibile scaricare la CU dal sito dell’Agenzia delle entrate.
In caso di CU errata si può rimediare in dichiarazione dei redditi.
Certificazione Unica al 31 ottobre. Chi è interessato da questa scadenza?
Entro fine mese dunque i sostituti d’imposta che hanno corrisposto redditi non dichiarabili con la precompilata sono tenuti ad inviare la certificazione all’Agenzia delle entrate.
Ma quali sono questi redditi che non possono essere dichiarati con la precompilata dopo che questa è stata estesa anche ai titolari di partita IVA?
Ebbene, rientrano in tale novero ad esempio: le provvigioni corrisposte all’agente di commercio, mediatori, procacciatori di affari.
Ancora, le ritenute applicate dal condominio nella misura del 4% dei compensi corrisposti a soggetti terzi.
Infatti, si ricorda che il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
La CU al 31 ottobre riguarda anche gli assegni per il c.d. servizio civile, inquadrati tra i redditi esenti da prelievo fiscale.
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