Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per essere un rapporto a prestazioni corrispettive, dove l’azienda è tenuta a riconoscere la retribuzione a fronte dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale assicurata dal dipendente.
Quest’ultimo, in particolare, è tenuto, ai sensi del Codice civile articolo 2104, a svolgere l’attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa.
La diligenza si concretizza in definitiva con l’esattezza e la scrupolosità nello svolgere il proprio lavoro.
A tal proposito è lecito chiedersi se ed entro quali limiti il lavoratore che danneggia l’auto aziendale può essere considerato come inadempiente all’obbligo di diligenza e, in particolar modo, cosa rischia a livello disciplinare ed economico.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Cosa succede se il lavoratore danneggia l’auto aziendale?
Controllare il codice disciplinare
Il codice disciplinare è il documento predisposto dal datore di lavoro in cui sono descritti, in maniera schematica, i comportamenti che espongono i dipendenti a responsabilità disciplinare e le corrispondenti sanzioni.
Da notare che il codice deve avere un contenuto minimo essenziale, rappresentato dalle previsioni di legge in materia (in particolare lo Statuto dei lavoratori, approvato con Legge 20 maggio 1970 numero 300) e le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato.
Per poter contestare il danneggiamento dell’auto aziendale al dipendente è necessario innanzitutto che:
- Il codice disciplinare sia stato preventivamente (quindi, prima della commissione del fatto) portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
- Il codice disciplinare qualifichi la condotta come sanzionabile.
Le possibili sanzioni
In base a quanto previsto dal codice disciplinare applicato in azienda e all’esito della procedura di contestazione, il lavoratore che danneggia l’auto rischia una delle seguenti sanzioni:
- Ammonizione scritta;
- Multa, fino a un massimo di 4 ore di retribuzione base;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- Trasferimento ad altra sede o reparto;
- Licenziamento.
In tal senso è utile citare alcuni esempi di sanzioni previste dalla contrattazione collettiva. Per il Ccnl Terziario e commercio - Confcommercio incorre nella sospensione dalla retribuzione e dal lavoro il dipendente che arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità.
Un altro accordo collettivo, per il settore delle Cooperative sociali, contempla la sanzione del licenziamento per danneggiamento volontario dell’eventuale attrezzatura affidata.
Un terzo esempio è il Ccnl Metalmeccanica - industria dove sono puniti con il licenziamento con preavviso i dipendenti che si rendono colpevoli di un sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione.
Al di là degli esempi descritti, il codice disciplinare è la fonte principale per capire se il danneggiamento dell’auto aziendale espone a sanzioni e, se sì, quali. Posto che il singolo datore di lavoro, pur nel rispetto della contrattazione collettiva, ha la possibilità di adattare il codice interno alle caratteristiche della realtà economico - produttiva.
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Risarcimento danni
In aggiunta alle possibili sanzioni disciplinari, il dipendente che danneggia l’auto aziendale risponde in prima persona delle conseguenze arrecate al bene stesso, a titolo di responsabilità contrattuale.
Il fatto in questione rappresenta un inadempimento dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione di lavoro, sancito dall’articolo 2104 del Codice civile. Ad affermarlo la Corte di Cassazione (sentenza del 31 maggio 2022 numero 17711).
A tal proposito ricade sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova che l’evento dannoso è da ricollegare ad una condotta colposa del dipendente per violazione degli obblighi di diligenza «e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta» (Cassazione).
Il lavoratore è invece chiamato a provare la «non imputabilità a sé dell’inadempimento», vale a dire di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e più in generale, la propria assenza di colpa.
Sempre la Suprema Corte ricorda che in tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore la diligenza nell’adempimento «rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde, appunto, contrattualmente».
Da notare che la domanda di risarcimento del danno proposta dal datore di lavoro non è condizionata alla preventiva contestazione dell’addebito, come avviene per le sopra descritte sanzioni disciplinari.
Il risarcimento non è infatti legato ad una responsabilità a livello disciplinare del dipendente.
In tal senso il datore di lavoro può agire per contestare al lavoratore il risarcimento dei danni all’autovettura e, in parallelo, sanzionare a livello disciplinare il dipendente interessato.
Come fare per ottenere il risarcimento dei danni?
Per ottenere il risarcimento dei danni all’auto aziendale, il datore di lavoro è tenuto a:
- Comunicare preventivamente al lavoratore che la sua condotta lo espone ad un risarcimento del danno, di cui si fornisce la quantificazione e le modalità per il recupero delle somme (trattenuta in busta paga);
- Effettuare la trattenuta in busta paga nel rispetto del termine di prescrizione decennale;
- Rispettare cosa eventualmente prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (ad esempio la previsione di un tetto alla trattenuta in busta paga, tale da non superare una determinata percentuale della retribuzione).
Se il dipendente si oppone al risarcimento del danno è necessario che l’azienda ricorra in giudizio per risolvere la controversia.
Come funziona il risarcimento danni in busta paga?
Il datore di lavoro che compensa l’entità del danno causato dal lavoratore in busta paga, opera una trattenuta direttamente sul netto da pagare.
In tal caso quindi la somma dovuta dal dipendente a titolo di risarcimento è recuperata sull’importo da corrispondere allo stesso, una volta trattenuti:
- I contributi previdenziali e assistenziali;
- Le somme dovute all’Erario a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e relative addizionali regionali e comunali.
Ipotizziamo ad esempio che nel mese di agosto 2024, al lavoratore Caio spetta un compenso lordo di 2.500,00 euro che, una volta trattenuti i seguenti importi:
- Euro 120,50 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente;
- Euro 325,30 a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali;
si riduce a 2.054,20 euro netti.
Dovendo Caio risarcire il danno all’auto aziendale, corrispondente ad euro 500,00, il netto da liquidargli sarà pertanto pari a:
2.054,20 - 500,00 euro a titolo di risarcimento danni (da indicare in cedolino) = 1.554,20 euro.