Nel momento in cui vengono causati dei danni ai pazienti come conseguenza di errori dei sanitari, ci si trova di fronte a casi di responsabilità medica.
Quando si parla di responsabilità medica ci si riferisce a quella tipologia di responsabilità professionale che concerne i danni causati da chi esercita professioni sanitarie, quali: omissioni, violazioni degli obblighi, o errori.
Viene spesso citata in concomitanza con i casi di malasanità, anche se chiunque può commettere errori e in medicina questi possono dipendere da un’enorme quantità di fattori, quali le differenti risposte dei singoli organismi a terapie simili tra loro.
I medici, quindi, si trovano più facilmente davanti a situazioni che richiedono azioni giudiziarie e domande di risarcimento, senza che questo debba essere necessariamente collegato a casi di malasanità.
Cos’è la responsabilità medica
In generale, si parla di responsabilità medica quando sussiste un nesso di causa effetto tra la lesione della salute del paziente e le azioni svolte dal medico o dall’operatore sanitario, anche in concomitanza con le eventuali carenze da parte della struttura stessa.
Da questa definizione si può comprendere come il concetto di responsabilità medica possa essere ampio e legato alle conseguenze sul paziente di cure mediche di diverso tipo, siano queste diagnostiche, assistenziali, o estetiche.
Queste cure possono essere svolte sia da un singolo sia da un’equipe, sia direttamente da un medico, sia da personale con qualificazioni diverse, come infermieri, o tecnici di riabilitazione. Si sta parlando quindi di una casistica molto ampia.
Errore e nesso di causalità
L’errore del medico, o in generale dell’operatore sanitario, può essere definito in tre diverse tipologie di responsabilità, ovvero:
- responsabilità giuridica, come conseguenza della violazione di una norma civile o penale;
- responsabilità morale, come conseguenza della sospensione dei principi etici;
- responsabilità amministrativa-disciplinare, che avviene nel momento in cui non vengono seguiti i diversi obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche.
Nel momento in cui, a seguito della condotta dolosa, si crea un danno psicofisico a un paziente, l’operatore sanitario viene ritenuto responsabile. L’evento deve essere conseguenza della negligenza, dell’imprudenza, o dell’imperizia, nel caso in cui si ricadesse in situazioni di colpa generica. Se invece si trattasse di colpa specifica, allora questa consiste nella violazione di specifiche norme o leggi. L’errore, comunque, può avvenire in qualunque fase del trattamento del paziente, che sia questa diagnostica, prognostica, oppure terapeutica.
Non basta però che l’operatore sanitario abbia commesso un errore, è anche necessario che questo tipo di condotta, colposa o imperita, sia anche ciò che ha avuto come conseguenza il danno al paziente.
Per quanto questa operazione sembri facile, il campo medico è molto complesso, anche per via del fatto che ogni paziente è comunque un soggetto sempre diverso da tutti gli altri. Proprio per questo è praticamente impossibile per il medico-legale riuscire a pronunciarsi con assoluta certezza, dovendo quindi basarsi sul criterio delle probabilità statistiche.
La riforma Gelli
In caso di errori la responsabilità medica può essere sia penale, sia civile, o di entrambe le tipologie, tranne che alcuni casi specifici, introdotti dalle modifiche volute dalla riforma Gelli del 2017.
Nello specifico questa riforma ha introdotto due importanti modifiche quando si parla di responsabilità medica e colpa:
- esclude la responsabilità penale per imperizia, quando i medici dimostrano di essersi attenuti alle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità;
- i medici che operano a qualsiasi titolo in una struttura sanitaria, in sede civile sono da ritenersi responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, mentre le strutture in questione dovranno rispondere solo per quel che riguarda la responsabilità contrattuale.
Responsabilità medica civile e penale
Stando anche a quanto stabilito dalla riforma Gelli, i medici rispondono civilmente per la responsabilità extracontrattuale, mentre sono le strutture sanitarie a dover rispondere a titolo contrattuale, siano esse pubbliche oppure private.
La responsabilità medica però non si ferma solo a quella civile, infatti può avere anche conseguenze di tipo penale. In particolare, queste conseguenze possono mostrarsi in casi particolari in cui i medici siano responsabili di lesioni o omicidio colposo, quando avvenuti durante l’esercizio della professione. Tuttavia questa responsabilità cade nel momento in cui si può dimostrare di essersi attenuti alle regole previste dalle linee guida, o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Obbligo di assicurazione
Proprio per via della particolarità di questa professione e la responsabilità medica, la legge Gelli ha introdotto l’obbligo per i professionisti e le strutture di appoggiarsi a un’assicurazione che possa risarcire i pazienti danneggiati, e copra quindi i rischi derivanti dalla professione medica.
Nel caso in cui la polizza dovesse mancare, i pazienti danneggiati potranno comunque venire risarciti attraverso un fondo specifico, il “Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”, che si occupa anche di integrare i massimali delle altre assicurazioni, nel caso in cui non fossero sufficienti a coprire il risarcimento dovuto ai soggetti danneggiati.
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