Cosa possono fare carabinieri e polizia con il tuo WhatsApp?

Pasquale Conte

15 Giugno 2026 - 00:24

Ecco tutto quello che possono e non possono fare le Forze dell’Ordine con i tuoi messaggi su WhatsApp tra crittografia end-to-end e sequestri giudiziari.

Cosa possono fare carabinieri e polizia con il tuo WhatsApp?

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e conta decine di milioni di utenti attivi ogni giorno. Considerata l’enorme mole di dati e informazioni che vengono scambiate in ogni momento, ci si chiede sempre più spesso quanto le conversazioni siano al sicuro.

Anche dal punto di vista giudiziario, fin dove si possono spingere le Forze dell’Ordine? La risposta non è semplice. WhatsApp utilizza infatti la crittografia end-to-end, una tecnologia che rende le chat illeggibili a chiunque non sia il diretto mittente o destinatario. Sul piano giuridico, però, l’ordinamento in Italia prevede strumenti integrativi che danno modo a Polizia e Carabinieri di accedere alle comunicazioni in determinati contesti.

In questa guida, vediamo insieme quali sono le condizioni legali e le modalità tecniche con cui le Forze dell’Ordine possono entrare in possesso di contenuti e metadati del tuo WhatsApp.

Cosa protegge la crittografia end-to-end

Il sistema di crittografia end-to-end di WhatsApp è basato sul protocollo Signal. Nel pratico, ogni tuo messaggio inviato o ricevuto viene cifrato sul dispositivo del mittente e può essere decifrato solo dal telefono del destinatario. Questo vuol dire che nemmeno WhatsApp è in grado di leggere i contenuti delle conversazioni.

Un’eventuale intercettazione dei dati in transito è tecnicamente inutile, poiché il pacchetto sarebbe incomprensibile senza la chiave di decifratura che risiede solo nei device degli utenti. Nemmeno le Forze dell’Ordine hanno la facoltà di bypasssare la crittografia.

Tuttavia, questa tecnologia protegge solo il contenuto e non i metadati. Questi ultimi vengono conservati da WhatsApp e possono venire trasmessi alle autorità giudiziarie su richiesta formale.

Cosa sono i metadati

Quindi il contenuto delle chat è protetto, ma i metadati no. WhatsApp raccoglie e conserva una serie di informazioni tecniche sull’utente e sulle sue attività. Se arriva una richiesta formale, questi sono i dati che possono venire trasmessi:

  • Numero di telefono;
  • Indirizzo IP;
  • Data e ora di registrazione dell’account;
  • Ultimo accesso;
  • Modello del telefono e sistema operativo;
  • Numeri bloccati;
  • Rubrica sincronizzata con l’app;
  • Indirizzo IP del chiamante, durata e tipo di conversazione.

Questi dati non includono dunque i messaggi veri e propri, ma possono tornare utili per poter ricostruire una rete di comunicazione, per identificare gli utenti anonimi e per stabilire eventuali contatti tra soggetti indagati.

WhatsApp accetta le richieste formali da parte di Polizia e Carabinieri solo attraverso i canali ufficiali che richiedono l’identificazione dell’agente e il numero di telefono dell’account di interesse.

Come funziona il sequestro dello smartphone

Nel corso delle indagini, una delle modalità più utilizzate è il sequestro probatorio del telefono. Se lo smartphone dell’indagato viene fisicamente preso dalle Forze dell’Ordine con regolare decreto, i messaggi ricevuti e conservati possono venire estratti e usati come prova.

Il quadro giuridico ha subito importanti evoluzioni negli ultimi anni. La sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale ha stabilito che i messaggi WhatsApp, gli SMS e le email mantengono la natura di corrispondenza e godono della tutela dell’art. 15 della Costituzione finché non abbiano perso ogni carattere di attualità.

La Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 25549 del 28 giugno 2024 ha stabilito poi che i messaggi WhatsApp sono soggetti alla disciplina del sequestro di corrispondenza ex art. 245 c.p.p. con richiesta di un decreto formale del Pubblico Ministero.

Un ulteriore chiarimento è arrivato dalla Cassazione, Sez. IV Penale, con la sentenza n. 31878 del 24 settembre 2025. È stato stabilito che i messaggi WhatsApp acquisiti tramite screenshot eseguiti dalla Polizia Giudiziaria senza decreto di sequestro e senza ragioni di urgenza sono inutilizzabili come prova in giudizio.

Infine la sentenza della Cassazione, Sez. V Penale, n. 6024 ha confermato che la produzione spontanea di messaggi WhatsApp da parte della persona offesa segue regole diverse rispetto all’acquisizione operata dalla polizia giudiziaria e il materiale diventa utilizzabile.

Dunque la Polizia Giudiziaria non può fotografare o copiare i messaggi di uno smartphone in suo possesso autonomamente e senza l’autorizzazione del PM. Ogni accesso deve essere autorizzato e documentato.

Come funziona il trojan di Stato

Lo strumento di investigazione più invasivo e discusso è il captatore informativo, conosciuto anche come trojan di Stato. Si tratta di un malware che viene installato da remoto o fisicamente sul dispositivo dell’indagato. Cosa permette di fare? Attivare il microfono e registrare conversazioni in tempo reale, intercettare le conversazioni ambientali, acquisire screenshot, file, messaggi e altri contenuti presenti sul dispositivo.

Il trojan di Stato aggira la crittografia end-to-end catturando le comunicazioni direttamente sul device, prima e dopo la cifratura. E a livello giuridico? Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 26889 del 1° luglio 2016 hanno ammesso l’uso del trojan limitandolo ai procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e terrorismo.

Con il decreto legislativo n. 216/2017, l’uso del captatore informatico è stato esteso anche ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con pena superiore a 5 anni. Le Sezioni Unite, sentenza n. 51/2020 hanno definito i limiti di utilizzabilità in procedimenti diversi, mentre poi la Cassazione, sentenza n. 25401 del 2024 ha chiarito che le intercettazioni ambientali possono essere usate solo per reati di particolare gravità.

Cos’è la legge Zanettin

Per meglio comprendere cosa possono e non possono fare le Forze dell’Ordine con il tuo WhatsApp, c’è una normativa diventata rilevante. Parliamo della legge n. 47 del 31 marzo 2025, chiamata Legge Zanettin. Questa norma ha introdotto un limite massimo di durata complessiva delle intercettazioni pari a 45 giorni.

Superare questo limite è consentito solo in presenza di elementi specifici e concreti che ne giustifichino la prosecuzione, con obbligo di motivazione espressa. A fare eccezione sono i procedimenti per reati di criminalità organizzata e terrorismo.

Cosa non possono fare le Forze dell’Ordine

Visto tutto il quadro normativo attuale, è bene menzionare cosa non possono fare le Forze dell’Ordine con i profili WhatsApp e gli smartphone degli indagati:

  • Non possono intercettare i contenuti delle chat in transito;
  • Non possono accedere autonomamente allo smartphone senza decreto;
  • Non possono usare screenshot acquisiti senza decreto del PM;
  • Non possono richiedere a WhatsApp il contenuto delle chat;
  • Non possono intercettare le comunicazioni tra avvocato e cliente.

Oggi il sistema italiano offre delle garanzie che non sono assolute. La crittografia end-to-end protegge il contenuto delle comunicazioni da intercettazioni esterne, ma non da strumenti come il trojan di Stato.

La regola da ricordare è che ad oggi non c’è nessuna comunicazione digitale che può dichiararsi inviolabile al 100%. Ogni accesso da parte di Polizia e Carabinieri deve comunque seguire delle procedure precise e controllate dall’autorità giudiziaria.

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