Impresa sociale: definizione giuridica, settori ammessi, agevolazioni fiscali e novità 2026. Guida completa per chi vuole costituirla o riconoscerla.
L’impresa sociale è uno dei soggetti più fraintesi del panorama economico italiano: spesso confusa con il volontariato, con la cooperativa o genericamente con il non profit, è in realtà qualcosa di più specifico e, dal punto di vista normativo e fiscale, di più interessante.
È un ente privato che fa impresa in senso pieno (produce beni o eroga servizi sul mercato, ha lavoratori dipendenti, deve chiudere i conti) ma lo fa perseguendo finalità di interesse generale anziché massimizzando il profitto dei soci.
Dal 1° gennaio 2026 questa tipologia di impresa ha acquisito un regime fiscale dedicato e strutturalmente diverso da quello delle imprese ordinarie. Proprio per questo è ancora più rilevante capire con precisione cos’è, come funziona e quando conviene scegliere questa forma.
Impresa sociale: definizione e inquadramento normativo
La definizione giuridica di impresa sociale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, la norma fondamentale che disciplina questa figura nell’ambito della più ampia Riforma del Terzo Settore. Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 112/2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Tre elementi di questa definizione meritano attenzione particolare:
- Il primo è che l’impresa sociale non è un tipo giuridico a sé stante — come una s.r.l. o una s.p.a. — bensì una qualifica, uno status che può essere assunto da enti costituiti nelle forme più diverse: associazioni, fondazioni, società di capitali, società cooperative.
- Il secondo è l’esercizio «stabile e principale» dell’attività d’impresa: non si tratta di un’attività accessoria o occasionale, ma del nucleo centrale dell’ente.
- Il terzo è la finalità: l’interesse generale deve essere l’obiettivo statutario primario, non una dichiarazione di principio.
Chi non può diventare impresa sociale
La norma individua anche i soggetti esclusi dalla qualifica. La qualifica di impresa sociale è espressamente esclusa per:
- le società costituite da un unico socio persona fisica
- le pubbliche amministrazioni
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati
Quest’ultima esclusione è particolarmente rilevante: un ente che opera solo a beneficio dei propri soci non può qualificarsi come impresa sociale, perché manca il requisito dell’apertura verso la collettività.
I settori di attività: dove opera l’impresa sociale
La normativa individua un elenco preciso di settori nei quali l’attività d’impresa è considerata di interesse generale. Si tratta di ambiti che spaziano dall’assistenza socio-sanitaria all’educazione, dalla tutela dell’ambiente alla cooperazione allo sviluppo internazionale, dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate alla valorizzazione del patrimonio culturale.
L’elenco completo è contenuto nell’articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 e include, tra gli altri:
- servizi sociali e assistenza
- integrazione socio-lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- istruzione e formazione
- turismo sociale
- housing sociale
- agricoltura sociale
- servizi culturali
A prescindere dall’oggetto specifico, l’attività si considera in ogni caso di interesse generale quando coinvolge lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate, disabili, soggetti in stato di protezione internazionale o senza fissa dimora. Questa clausola apre di fatto la qualifica di impresa sociale a qualsiasi settore produttivo, a condizione che l’impatto sociale sui soggetti più vulnerabili sia documentabile e centrale nell’attività.
Il requisito quantitativo è altrettanto preciso: per essere considerata attività principale, più del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa deve essere generato da attività svolte in settori socialmente utili.
Forma giuridica e costituzione: come si diventa impresa sociale
L’impresa sociale è l’unico tra gli enti del Terzo Settore che può avere forma societaria, con la possibilità di costituirsi nelle tre forme giuridiche previste dal Codice Civile: associazione, fondazione, società. La forma societaria è generalmente la più flessibile per chi intende avviare un’attività economicamente rilevante, gestire conferimenti diversificati tra soci e ricorrere a strumenti finanziari strutturati.
A differenza degli altri ETS, l’impresa sociale deve essere costituita mediante atto pubblico, quindi con intervento notarile, e non può ricorrere alla scrittura privata. Sul fronte registrativo, l’impresa sociale non si iscrive al RUNTS come gli altri enti del Terzo Settore, ma nel Registro delle Imprese, che prevede una sezione dedicata.
Il divieto di distribuzione degli utili è uno dei vincoli strutturali più importanti: gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È ammessa una distribuzione limitata, non superiore al 50% degli utili annui, dedotte le eventuali perdite pregresse, ma solo in favore di altri enti del Terzo Settore non aventi la qualifica di impresa sociale, e per finalità di utilità sociale documentate.
Il regime fiscale dell’impresa sociale nel 2026: le novità
Il 2026 segna una discontinuità importante per la fiscalità delle imprese sociali. Con il nulla osta della Commissione Europea rilasciato nel marzo 2025 e il successivo D.L. 84/2025, dal 1° gennaio 2026 le imprese sociali italiane beneficiano di un regime fiscale dedicato e innovativo, pensato per valorizzarne il ruolo e sostenere la loro crescita.
Il principio cardine del nuovo regime è la non imponibilità degli utili reinvestiti: gli utili destinati alle attività istituzionali o a incremento patrimoniale non sono soggetti a tassazione, ed è possibile utilizzare gli utili per coprire le perdite senza perdere la defiscalizzazione. Solo la quota di utili eventualmente distribuita, nei limiti consentiti dalla legge, è soggetta a tassazione ordinaria.
Sul fronte dell’IVA, la riforma ha invece introdotto un cambiamento di segno opposto rispetto al passato. Con il D.Lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative fornite dalle imprese sociali in forma societaria non beneficiano più dell’esenzione totale dall’IVA prevista per gli enti del terzo settore, ma possono applicare un’aliquota ridotta al 5%.
La distinzione rilevante è quella tra imprese sociali in forma societaria (soggette all’aliquota ridotta del 5%) e imprese sociali non societarie (associazioni e fondazioni), che continuano ad applicare il regime di esenzione IVA previsto per gli ETS non commerciali.
Le agevolazioni fiscali per chi investe nell’impresa sociale
Oltre al regime fiscale proprio dell’ente, il D.Lgs. 112/2017 prevede incentivi per i soggetti esterni che investono in imprese sociali. Individui e società che investono in imprese sociali startup possono beneficiare di detrazioni fiscali del 30% sull’investimento, con massimali e condizioni specifiche, a patto che l’investimento venga mantenuto per almeno cinque anni.
Sono inoltre previste agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, la possibilità di accedere al riparto del 5 per mille e l’accesso al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, istituito presso il Ministero del Lavoro. Le imprese sociali possono inoltre beneficiare del regime agevolato sulle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche e giuridiche, che possono dedurre o detrarre tali somme nei limiti previsti dalla normativa ETS.
Impresa sociale ed ex ONLUS: cosa cambia nel 2026
Un tema urgente per molti operatori del non profit riguarda il destino delle ONLUS. Le ONLUS attualmente iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate sono tenute, entro il 31 marzo 2026, a presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, scegliendo tra la qualifica di ETS o quella di impresa sociale. In caso contrario, si rischia la cancellazione d’ufficio dall’anagrafe e la conseguente devoluzione del patrimonio ad altri enti.
La scelta tra le due qualifiche non è neutrale: le ONLUS con un’attività prevalentemente erogativa troveranno più naturale la qualifica di ETS, mentre quelle che operano in modo strutturalmente imprenditoriale, erogando servizi a pagamento, gestendo strutture e impiegando lavoratori retribuiti, hanno spesso più da guadagnare scegliendo la qualifica di impresa sociale, che offre un regime fiscale specifico per chi reinveste gli utili e un quadro più coerente con la propria natura economica.
Esempi di impresa sociale
Nella pratica, l’impresa sociale si incontra in contesti molto diversi. La cooperativa sociale di tipo B (quella che inserisce lavoratori svantaggiati in attività produttive) è l’esempio più diffuso e acquisisce la qualifica di impresa sociale di diritto. Ma le forme possono essere molto più varie: una srl che gestisce residenze per anziani e reinveste tutti gli utili nel miglioramento dei servizi; una fondazione che eroga formazione professionale a persone in uscita dal carcere; una startup innovativa a vocazione sociale che sviluppa tecnologie assistive per persone con disabilità.
Il filo conduttore non è il settore né la forma giuridica, ma la combinazione di attività economica strutturata, assenza di lucro soggettivo e impatto misurabile su un interesse generale. È questa combinazione che, dal 2026, il legislatore italiano ha deciso di riconoscere come un’impresa dotata di uno statuto proprio che ne riflette la natura ibrida tra mercato e utilità sociale.
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