Conviventi di fatto e legge 104: valgono le stesse tutele previste per coppie sposate ed unioni civili?

Claudio Garau

7 Novembre 2022 - 13:30

La legge 104 rappresenta un importante presidio per i lavoratori che debbono assistere una persona in stato di handicap, ma si applica anche ai conviventi di fatto? Facciamo chiarezza.

Conviventi di fatto e legge 104: valgono le stesse tutele previste per coppie sposate ed unioni civili?

Moltissimi lavoratori avranno già sentito parlare della legge 104, e tra loro c’è sicuramente chi se ne è già servito. Ci riferiamo in particolare alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, la quale tuttora rappresenta la bussola e il punto di riferimento normativo per ciò che riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

I maggiori destinatari di questo importantissimo provvedimento sono anzitutto i cittadini disabili, ma all’interno del testo in oggetto non mancano disposizioni e regole di tutela, espressamente rivolte anche a chi vive con loro, non di rado i caregiver di queste persone. D’altronde, coloro che a suo tempo hanno redatto la legge 104, erano ben consapevoli che l’autonomia e l’integrazione sociale sono obiettivi che possono essere raggiunti, soltanto assicurando alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia opportuno sostegno. Quest’ultimo potrà essere rappresentato da un ampio ventaglio di servizi di aiuto personale o familiare, ma anche da una serie di misure di supporto tecnico e psicologico.

Ebbene, alla luce proprio della legge 104 è interessante rispondere alla domanda che segue: come funziona questo provvedimento per i conviventi di fatto? Ovvero i meccanismi e le tutele sono le stesse oppure vi sono limitazioni rispetto a quanto fissato per le coppie unite in matrimonio o per le unioni civili? Lo scopriremo di seguito, nel corso di questo articolo, anche sulla scorta della considerazione per cui oggigiorno il tema dell’estensione dei diritti civili è molto sentito - e dunque è certamente opportuno affrontare una questione come questa. I dettagli.

Legge 104 e convivenza di fatto: il contesto di riferimento

In linea generale, possiamo affermare che rispetto ad alcuni anni fa, oggi i diritti dei conviventi di fatto sono molto più tutelati, ed ora la distanza rispetto al quadro di tutele per le persone sposate si è certamente ridotta. Ricordiamo brevemente che per convivenza di fatto si intende comunque la condizione di due persone di almeno 18 anni, unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che al contempo non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Ancora non siamo giunti alla piena parificazione dei diritti, anche se c’è chi auspica ciò possa accadere nel più breve tempo, ma è pur vero che la legge Cirinnà entrata in vigore nel 2016 ha dato una mano ai conviventi di fatto, per ciò che riguarda il riconoscimento dei diritti. Pensiamo ad es. al diritto riconosciuto al partner in merito all’assistenza del convivente in ipotesi di necessità. Anche in relazione alla legge 104 sono stati fatti passi in avanti, ed infatti il diritto ad usufruire delle tutele ed agevolazioni previste da questo provvedimento è stato consolidato, sebbene non in modo completo.

In particolare, è stata proprio la legge Cirinnà ad ufficializzare le convivenze di fatto assieme alle unioni civili, dando a due persone unite da un legame affettivo la facoltà di essere riconosciute dallo Stato e di avvalersi di determinati diritti, a patto di formalizzare la loro convivenza in Comune e conservare nel tempo alcuni requisiti. Ci riferiamo oltre che alla maggiore età ed all’unione affettiva stabile - con dovere di assistenza morale e materiale - anche alla mancanza di un vincolo di anteriore rapporto di matrimonio o di unione civile (il cosiddetto obbligo di stato libero) e al dovere di coabitazione, come già vale per le coppie sposate.

Il quadro delle agevolazioni della legge 104 in sintesi: scelta della sede di lavoro, permessi, congedi

Per capire come funzionano le agevolazioni legge 104 per i conviventi di fatto, dobbiamo prima ricordarti che, in linea generale, il lavoratore subordinato, che intende assistere una persona con handicap grave non ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria o di cura, può avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge n. 104 del 1992, a patto che si tratti del coniuge, o di un parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado - nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano defunti o mancanti.

Ebbene, in dette circostanze il dipendente può scegliere la sede di lavoro più prossima al luogo in cui vive la persona con handicap cui prestare assistenza, ma l’assenza deve pur combinarsi con le esigenze organizzative del datore di lavoro. Non solo, il beneficiario delle tutele della legge 104 ha anche diritto di dire no al trasferimento presso un ufficio aziendale, più lontano dal luogo in cui si trova la persona da assistere.

Sempre nel quadro della 104 vi è anche, in linea generale, il diritto di sfruttare un permesso mensile pagato pari a tre giorni, a condizione però di provare la condizione personale dell’assistito con la una documentazione sanitaria ad hoc e che il soggetto cui prestare le cure, non sia ricoverato in modo stabile in una struttura ospedaliera o in una casa di cura. Non dimentichiamo poi il diritto al congedo straordinario biennale nello spazio di tutta la carriera lavorativa, finalizzato all’assistenza di una persona convivente affetta da handicap grave.

Come funziona le legge 104 per i conviventi di fatto?

Viste in sintesi le tutele di cui alla legge 104, possiamo ora rispondere alla domanda iniziale: in quale misura i conviventi di fatto hanno diritto ai benefici di questo importante provvedimento? C’è parificazione totale oppure no? Ebbene, la risposta ci indica che, diversamente da quanto vale per i lavoratori subordinati sposati o uniti civilmente, i conviventi di fatto hanno al momento la facoltà di avvalersi dei permessi della legge 104 in modo limitato. In buona sostanza, i lavoratori hanno diritto alle assenze, o al congedo straordinario, soltanto per assistere l’altro convivente e non anche i parenti o gli affini del convivente stesso. Il motivo sta nel fatto che il rapporto di affinità sorge per formalizzare il mero legame affettivo stabile di coppia ai fini della reciproca assistenza morale e materiale, e ciò non comporta anche l’ampliamento dei doveri agli affini del partner.

Inoltre grazie alla circolare n. 36 di quest’anno l’Inps, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, ha fatto definitiva chiarezza sul fatto che i permessi legge 104 possono essere richiesti anche dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte, e dal convivente di fatto il quale dia assistenza all’altro convivente. L’istituto lo ha spiegato sulla scorta di un parere del Ministero del lavoro su questi argomenti e ha modificato l’orientamento anteriore, riconoscendo lo stesso trattamento e le stesse agevolazioni legge 104 - già valevoli per i coniugi.

Ricapitolando, se le coppie unite in matrimonio o in unione civile possono dunque avvalersi dei permessi per assistere un vasto ambito di soggetti - di cui si trova traccia nella legge 104 - lo stesso non può dirsi per i conviventi di fatto. Infatti questi ultimi non possono sfruttare i permessi legge 104 in modo esteso perché, in queste circostanze, il legislatore non ha riconosciuto un rapporto di affinità tra il convivente e i parenti dell’altro partner. Infatti, tecnicamente, la convivenza di fatto non è un istituto giuridico, ma una semplice situazione di fatto tra due persone, e dunque ’meritevole’ di una tutela meno ampia di quella valevole per unioni di fatto e coppie sposate. Ciò vale pure in considerazione della presenza di un formalizzato legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

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