Controlli ispettorato del lavoro direttamente a casa: chi è a rischio

Chiara Esposito

28 Maggio 2022 - 19:10

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Una sentenza della corte d’appello di Lecce esplicita in quale fattispecie decade il «divieto di accesso ispettivo» per i controlli dell’ispettorato del lavoro.

Controlli ispettorato del lavoro direttamente a casa: chi è a rischio

I controlli dell’ispettorato del lavoro di norma non avvengono all’interno di una «privata dimora» in nome del «divieto di accesso ispettivo». C’è però un fattore che costituisce un’eccezione, o meglio, esula dalla norma che abitualmente vediamo applicare.

A chiarire la fattispecie in cui ciò diventa possibile è stata la corte d’appello di Lecce che in una recente sentenza definisce in maniera univoca in quali casi l’ispettore può entrare a sua discrezione in casa e addirittura visitare gli spazi della camera da letto, della cucina, del giardino o del bagno.

Ripercorriamo quindi l’evento di cronaca che ha portato alla luce questa evenienza e quali sono le sottigliezze interpretative da tenere in considerazione quando si aspetta una visita di controllo dopo essersi messi in malattia.

Ecco quindi quando non è possibile contestare l’attività del supervisore che sceglie di verificare anche l’interno dell’abitazione e il suo circondario.

Il caso che ha generato la disputa

La legislazione in materia appare chiara, ma nel 2016 si è aperto un contenzioso tra due coniugi e un ispettore del lavoro. Gli eventi si sono svolti in Puglia quando un membro del personale ispettivo dell’Itl di Brindisi ha effettuato un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione privata nella quale erano in corso dei lavori edili.

Il controllo si è svolto alla presenza del proprietario e dagli accertamenti è emerso che cinque dei sei operai impiegati nei lavori erano privi di contratto. Lo status di lavoratori “a nero” ha comportato, a un anno di distanza dalla visita, l’emissione di un provvedimento d’ingiunzione per il pagamento di una somma pari a 15.929 euro.

A quel punto andò a ricorso con esito positivo per i due richiedenti. In quel caso infatti il tribunale spiegò che la nozione di «privata dimora», che come abbiamo visto limita il potere d’ispezione, coincide con la stessa nozione rilevante agli effetti del reato di violazione del domicilio (ex art. 614 del codice penale) e comprende non solo la casa di abitazione ma "anche ogni altro luogo destinato in via permanente o soltanto transitoria all’esplicazione della vita privata o attività lavorativa, e, quindi, ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago".

Il problema però è sorto arrivando al grado di giudizio superiore ovvero quella della corte d’appello di Lecce che, con la sentenza n. 502/2022, ha riconosciuto la piena legittimità dell’ordinanza che nel 2017 era stata emessa dall’ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari dell’abitazione.

La casa visitata, in quanto soggetta a lavori, è stata quindi considerata «cantiere» e non «dimora privata» nonostante le contestazioni iniziali.

Ispettore in casa: quando è lecito

Le verifiche ispettive si dividono tradizionalmente in tre fasi: l’identificazione dei presenti, con relativa raccolta delle informazioni, esame della documentazione ricevuta e redazione del verbale. C’è però la possibilità che l’ispettore abbia accesso all’abitazione e ai suoi vari ambienti nel caso in cui in quella casa o in una sua parte vengano svolti dei lavori.

Il caso pugliese evidenzia infatti come in questa situazione la dimora sia in realtà un «cantiere edile» che non costituisce più «privata dimora». Da notare infatti come la corte di appello di Lecce ha stabilito che «… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna».

Qualsiasi «cantiere edile» di fatto è quindi da considerarsi area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del comune e degli operatori di polizia giudiziaria, inclusi ispettori del lavoro.

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