Controlli fiscali, Italia condannata. Non ha rispettato la privacy nelle ispezioni

Nadia Pascale

11 Marzo 2026 - 10:53

La Cedu condanna, di nuovo, l’Italia per non aver adottato misure di controllo preventivo sulla liceità, proporzionalità e necessità dei provvedimenti di autorizzazione alle perquisizioni in casa.

Controlli fiscali, Italia condannata. Non ha rispettato la privacy nelle ispezioni

Controlli fiscali, Italia condannata dalla CEDU al risarcimento danni nei confronti di un contribuente per le modalità di accesso utilizzate per le ispezioni senza controlli preventivi e con lesione della privacy. Ecco in quali casi è possibile richiedere e ottenere il risarcimento dei danni.

Più volte la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con ferme condanne nei confronti dei metodi utilizzati dall’Italia, e in particolare dalla Guardia di Finanza, per eseguire accessi e ispezioni. L’ultima sentenza in ordine di tempo è del 5 marzo 2026 su ricorsi 32961/2018 e 32984/2018.

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per incompatibilità tra la normativa italiana in materia di controlli fiscali e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ecco perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia al risarcimento danni per controlli fiscali eseguiti senza adeguata motivazione ex ante.

Il caso, perquisizione della Guardia di Finanza nei locali non motivata

Nel caso in oggetto la Guardia di Finanza esegue un controllo nei locali di un’azienda avente la sede legale presso l’abitazione del legale rappresentante e socio unico. L’obiettivo della perquisizione era valutare la conformità fiscale della società e consentire, eventualmente, il perseguimento di reati fiscali.

Nel 2018 il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia, su richiesta della Guardia di Finanza, autorizza l’accesso nei locali della società. Durante il controllo il legale rappresentante, socio unico della Srl, consegna una parte dei documenti richiesti e dichiara che un’altra parte dei documenti si trova presso un movimento associativo al quale aderisce.
Nonostante questo, la Guardia di Finanza continua l’ispezione nei locali che di fatto coincidono con l’abitazione del contribuente. L’ispezione viene effettuata anche in camere da letto, bagno e due autovetture.
Nei locali domestici non viene trovata documentazione utile, mentre in uno dei veicoli sono rinvenuti dei documenti.

Il contribuente/ricorrente propone ricorso alla Cedu ai fini della valutazione della correttezza delle procedure eseguite nel contesto dei controlli disciplinati dall’articolo 52 comma 1 del DPR 633 del 1972 che regola poteri di accesso e ispezione della Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento Iva.

Accessi e ispezioni autorizzati ma non motivati sono legittimi?

La giurisprudenza prevede che per accessi e ispezioni in abitazione:

  • se l’abitazione è usata esclusivamente a fini personali, l’autorizzazione del PM deve essere adeguatamente motivata;
  • nel caso in cui l’abitazione sia a uso promiscuo (personale e come sede dell’azienda) l’autorizzazione può essere non motivata.

Proprio questa parte viene contestata. In particolare gli ampi poteri riconosciuti alla Guardia di Finanza, senza adeguate garanzie in caso di abusi del potere da parte della GdF.

La Cedu ha dichiarato il ricorso ammissibile, nonostante l’Italia abbia eccepito che il ricorrente aveva l’onere di impugnare le misure davanti ai giudici tributari o civili. La Cedu ha però ribadito che tali strumenti non costituiscono un controllo effettivo su legalità, necessità e proporzionalità del provvedimento.

Italia condannata al risarcimento danni, poteri troppo ampi per la Guardia di Finanza

I giudici della Corte europea rilevano che la previsione di una liceità del provvedimento di autorizzazione anche senza alcuna motivazione non consente il controllo preventivo sull’atto.

Nel caso in oggetto, l’ambito dell’autorizzazione all’ispezione aveva un raggio molto ampio poiché consentiva l’accesso all’intera abitazione e la ricerca di qualsiasi documento relativo alla posizione fiscale della società, senza limiti specifici. Inoltre, non c’è stato un controllo giurisdizionale neanche successivo.

Nella decisione finale viene rilevata la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Viene riconosciuto un danno non patrimoniale di 7.600 euro. Non viene riconosciuto il rimborso delle spese legali in quanto il ricorrente non ha formulato tale richiesta.

La sentenza è dello stesso tenore della precedente di dicembre 2025 che sanzionava l’Italia per non aver previsto controlli ex ante sulla legittimità dei controlli eseguiti tramite ispezioni e verifiche.

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