Controlli fiscali sul conto corrente anche senza autorizzazione, ecco quando

Nadia Pascale

29 Aprile 2024 - 15:39

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Storica pronuncia della Corte di Cassazione: l’accertamento fiscale basato sulle movimentazioni del conto corrente è valido anche in assenza di autorizzazione. Ridotte le tutele per i contribuenti.

Controlli fiscali sul conto corrente anche senza autorizzazione, ecco quando

Mani libere dell’Agenzia delle Entrate sui dati dei conti corrente, a dirlo è la Corte di Cassazione che stabilisce un importante principio: l’autorizzazione alle indagini sul conto corrente ha solo finalità organizzative, l’assenza di autorizzazione non inficia il provvedimento finale.

Limitato quindi il diritto di difesa del contribuente verso atti di accertamento basati su controlli non autorizzati.

Ecco nel dettaglio quando si possono eseguire controlli fiscali sul conto corrente senza autorizzazione.

Controlli fiscali sul conto corrente senza autorizzazione? Confermata la validità

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 4853 del 23 febbraio 2024 ha stabilito importanti principi che rafforzano la posizione dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che una parte importante delle indagini per il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale è svolta attraverso il vaglio di conti corrente e altri strumenti tesi a gestire/organizzare fondi. I controlli in conto corrente possono essere alla base dell’emissione di atti di accertamento e per il recupero delle somme.

Il decreto legislativo 600 del 1973 all’articoli 32, comma 1, n° 7, prevede che gli uffici competenti possano richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, i dati bancari e le movimentazioni.

Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto al recupero di somme Irpef non versate sulla base di indagini finanziarie, non aveva però richiesto l’autorizzazione preventiva. La parte aveva quindi proposto ricorso e la Commissione tributaria provinciale di Taranto aveva in parte accolto in ricorso decurtando parte dell’imponibile.

La parte aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva sentenziato la nullità dell’accertamento

in considerazione dell’illegittimità dell’acquisizione dei dati bancari, poiché l’autorizzazione a tali indagini non era stata richiesta e non era stata allegata all’avviso di accertamento, in quanto elemento costitutivo del medesimo.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso.

Indagini bancarie non autorizzate comunque producono effetti

La Corte di Cassazione nell’ordinanza sottolinea che in materia di indagini bancarie, la mancata autorizzazione prevista dal Dpr 600 del 1973 per l’accertamento delle imposte dirette e per l’Iva, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti bancari non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti.

La pronuncia prevede un’eccezione: è fatta salva l’ipotesi in cui ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Specifica la Corte che detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di procedura penale, dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

Tale principio, sottolinea la Corte di Cassazione, è stato già ribadito in precedenti pronunce.

Obbligo di allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e motivazione

Specifica la Corte nel prosieguo della pronuncia che non vi è neppure l’obbligo dell’allegazione dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del Dpr 633 del 1972, in quanto tale allegazione costituisce una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

Infine, l’esibizione dell’autorizzazione non è indispensabile neanche ai fini del controllo della motivazione dell’atto. Ne consegue che l’accertamento fiscale sui conti corrente è valido anche senza l’autorizzazione alle indagini bancarie.

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